F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 212/CSA pubblicata del 4 Maggio 2023 – Sig. Minicucci Manèl
Decisione n. 212/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 240/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 240/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Minicucci Manèl in data 16.04.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionaleLega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 124 dell’11 aprile 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20 aprile 2023, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l’Avv. Nicola Paolini ed il reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Minicucci Manèl della società Union Clodiense Chioggia ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 124 dell’11 aprile 2023, in relazione alla gara Virtus Bolzano/ società Union Clodiense Chioggia del 06/04/2023 — Campionato Nazionale di Serie D – Girone C.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere protestato all’indirizzo della terna con espressioni offensive e colpendo la panchina con due manate".
Il calciatore reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non antisportiva: in sostanza, detto calciatore, insieme ai suoi compagni, si disperava a causa di un’occasione di gioco sprecata, in conseguenza della quale colpiva con le mani la panchina, senza alcuna protesta nei confronti della terna arbitrale. Nel reclamo si invocano poi le circostanze attenuanti e si chiede una riduzione della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
In via preliminare si deve puntualizzare che il calciatore opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica, diversa e meno grave, senza negare l’esistenza degli stessi.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "dopo essere stato richiamato più volte, protestava verso una mia decisione tecnica professando testuali parole ‘Che cazzo hai fischiato, siete degli incapaci, buoni a nulla!!!, colpendo con due manate la copertura della panchina senza creare danni’ Alla notifica del provvedimento abbandonava prontamente il tdg”.
Il contenuto del referto arbitrale è chiaro ed inequivoco, sconfessa la diversa ricostruzione dei fatti in questione prospettata dal reclamante ed esclude l’invocabilità di qualsivoglia attenuante, attestando l’esistenza di una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, correttamente sanzionata dal Giudice sportivo con la squalifica per due giornate effettive di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce