F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 213/CSA pubblicata del 5 Maggio 2023 – Torino FC S.p.a.

Decisione n. 213/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 234/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe- Presidente

Daniele Cantini – Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 234/CSA/2022-2023, proposto dalla Società Torino FC S.p.a in data 12.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 181 del 04.04.2023; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.04.2023, l’Avv. Michele Messina e udito Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Torino F.C. S.p.A., nell’interesse del suo tesserato Sig. Daouda Weidmann, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 5 giornate, inflittagli dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim - Trofeo Giacinto Facchetti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 181 del 04.04.2023 Primavera 1 Tim - Trofeo Giacinto Facchetti – Napoli – Torino del 02Aprile 2023.

Il provvedimento impugnato è così motivato: “Par avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria causandogli perdita di sangue dal naso”.

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, in forza delle motivazioni ivi diffusamente addotte, ha lamentato “ECCESSIVA SEVERITA’ E GRAVOSITA’ DELLA PENA COMMINATA DAL GIUDICE DI PRIME CURE AL CALCIATORE DELLA TORINO F.C.,SIG. DAOUDA WEIDMANN - ERRATA VALUTAZIONE DEL “FACTUM CRIMINIS” - MANCATA APPLICAZIONE DI DIRIMENTE CIRCOSTANZA ATTENUANTE, COSI’ COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL’ART. 13, COMMA 1, LETT. A, C.G.S. E MANCATA APPLICAZIONE DEL CONSEGUENTE ART. 15, COMMA 1, DEL C.G.S.”.

Muovendo da tali premesse, la Società Torino F.C. S.p.A., nell’interesse del suo tesserato Sig. Daouda Weidmann,ha,dunque,concluso chiedendo in via principale la riduzione della squalifica irrogata da cinque a tre giornate di gara e in via subordinata da cinque a quattro giornate di gara. 

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso possa, per quanto di ragione,essereparzialmente accolto in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Il Collegio considera, in premessa, come la condotta ascritta al calciatore Daouda Weidmann risulti documentalmente comprovata dal referto dell’Arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume,ai sensi dell’art. 61,comma 1,C.G.S.,forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.

Il Direttore di gara testualmente riporta:

 “Condotta violenta. A seguito di un fallo di gioco sanzionato in favore della propria squadra, nel quale cadeva a terra insieme al calciatore avversario n. 33 Bony Aye Aime Landry, si rialzava e a seguito di un contatto ravvicinato “faccia a faccia” con lo stesso e a seguito di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte dell’avversario, reagiva colpendo l’avversario con una testata sul viso il quale restava a terra per circa un minuto. Il calciatore colpito n. 33 Bony Aye Aime Landry, rialzandosi dopo circa un minuto, aveva una perdita di sangue dal naso.”.

In punto di qualificazione giuridica, la materia relativa alla condotta violenta è disciplinata in termini puntuali e, nello specifico, l’articolo 38 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

In particolare, la condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri», alla quale è certamente riconducibile il gestodel calciatore Daouda Weidmann.

Tale comportamento si distingue dalla meno grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 C.G.S. che testualmente recita “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”,dando così risalto a un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco.

La sanzione inflitta nella specie dal Giudice Sportivo appare, quindi, a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale.

La testata con la quale il calciatore Daouda Weidmann ha colpito al volto un avversario, peraltro con conseguenze lesive, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, assorbe di per sé il predicato tipico della condotta regolata dall’art. 38 C.G.S..

In ragione di quanto sopra dedotto, nessun dubbio può sussistere, quindi, riguardo alla natura particolarmente violenta dell’azioneche deve, a parere di questa Corte, essere considerata quale indice di maggiore gravità, perché connotata da più elevata potenzialità dannosa.

La sanzione disciplinare in esame, può, tuttavia, alla luce della ricostruzione offerta dall’arbitro, trovare temperamento ai sensi dell’art.  13, Comma 1, lett. a), C.G.S..

Il direttore di gara, nel proprio rapporto,ha precisato che il Sig. Daouda Weidmann “A seguito di un fallo di gioco sanzionato in favore della propria squadra, nel quale cadeva a terra insieme al calciatore avversario n. 33 Bony Aye Aime Landry, si rialzava e a seguito di un contatto ravvicinato “faccia a faccia” con lo stesso e a seguito di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte dell’avversario, reagiva colpendo l’avversario con una testata sul viso”, ravvisando in tali termini un precedente comportamento ingiusto, che ha determinato la reazione del tesserato della Società ricorrente.

La ricostruzione degli eventi, così come refertati dal Direttore di gara, inducono, quindi, questa Corte a ritenere che l’appello proposto dalla Società Torino F.C. S.p.A. nell’interesse del suo tesserato Sig. Daouda Weidmann, debba essere parzialmente accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, rideterminata e ridotta a quattro giornate effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione irrogata alla squalifica per 4 giornate effettive di gara. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Michele Messina                                                                   Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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