F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 214/CSA pubblicata del 9 Maggio 2023 – U.S. Levico Terme

Decisione n. 214/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 253/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 253/CSA/2022-2023, proposto dalla U.S. Levico Terme in data 28.04.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.05.2023, il dott. Agostino

Chiappiniello e uditi l’Avv. Gianluca Pinamonti e il calciatore Gentile Tommaso;;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La USD Levico Terme ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023, in relazione alla gara USD Levico Terme/Este S.r.l. del 23/04/2023 — Campionato Nazionale di Serie D — Girone C.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere, a gioco fermo, colpito un giocatore avversario con una gomitata alla testa".

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non violenta, ma, al più, antisportiva o gravemente antisportiva e, in ogni caso, posta in essere durante un’azione in fase di svolgimento e non a gioco fermo.

La ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice Sportivo sarebbe in contrasto col referto arbitrale, nel quale si afferma che il calciatore avversario veniva colpito con il braccio (e non con il gomito) con un’intensità medio-bassa e senza indicazione che il gioco fosse fermo.

Nel reclamo viene evidenziata, altresì, la sussistenza di circostanze attenuanti. Conclusivamente, viene chiesta, in via principale, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, conseguente all’espulsione diretta del calciatore e, in subordine, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica, diversa e meno grave, senza negare l'esistenza degli stessi.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "al 39o st Gentile Tommaso colpiva alla testa con il braccio (con medio-bassa intensità) il calciatore n. 20 della società ospitante (Menato Alessio), provocando la reazione dello stesso, il quale reagiva colpendolo all’altezza della tibia con un calcio di medio-bassa intensità".

La circostanza che la condotta illecita sia stata posta in essere a gioco fermo, in effetti, non risulta dal referto arbitrale.

Parimenti, non vi è prova di alcuna delle circostanze attenuanti disciplinate dall'art. 13 del C.G.S..

In ogni caso, la dinamica della vicenda, così come risulta dalla documentazione in atti e dal referto arbitrale, concretizza una condotta non violenta ma gravemente antisportiva, per cui il Collegio ritiene di poter ridurre la squalifica da tre a due giornate effettive di gara. 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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