F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 216/CSA pubblicata del 9 Maggio 2023 – Pol. Dil. Montespaccato
Decisione n. 216/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 243/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 243/CSA/2022-2023, proposto dalla società Pol. Dil. Montespaccato in data 22.04.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 127 del 18.04.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.04.2023, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Pol. Dil. Montespaccato ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 127 del 18.04.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Montespaccato/Follonica Gavorrano, del 16.04.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, profferito espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara”.
La reclamante ha sostenuto di aver predisposto tutte le necessarie misure e procedure previste dai regolamenti, atte a garantire il regolare svolgimento della gara e che le espressioni sono state rivolte al Direttore di Gara da sparuti sostenitori solamente a seguito dell’episodio di un presunto calcio di rigore negato, al minuto 45° del secondo tempo. In quell’occasione, inoltre la società si sarebbe adoperata inviando un dirigente sugli spalti per placare gli animi. La società Montespaccato, inoltre, ha evidenziato di trovarsi in terza posizione di classifica nella graduatoria della Coppa Disciplina di categoria, avend mantenuto sempre un contegno più che rispettoso.
La società Montespaccato ha concluso chiedendo di rivedere l'importo dell’ammenda inflitta e di ripristinare i 3 punti di penalizzazione comminati e valevoli per la Coppa Disciplina di categoria.
Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 aprile 2023 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Le doglianze della reclamante risultano infondate, poiché direttamente smentite dai documenti ufficiali di gara - cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, del C.G.S. – dai quali risulta che “Per tutta la durata della gara i tifosi della squadra Montespaccato S.r.l. mi insultavano urlandomi: vai a pascolare le pecore in Sardegna asino, sei un coglione arbitro, figlio di puttana. Gli insulti duravano fino alla fine della partita”.
La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, secondo cui le espressioni disciplinarmente rilevanti sarebbero state proferite in occasione di un solo episodio, verificatosi verso la fine della gara, risulta dunque contraddetta dal referto arbitrale, dal quale emerge che per tutta la durata della gara i sostenitori della società Montespaccato hanno indirizzato direttamente alla persona del Direttore di Gara plurime espressioni irridenti e irriguardose, nonché gravemente ingiuriose ed offensive.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla Pol. Dil. Montespaccato deve essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta dei propri sostenitori e congrua la quantificazione dell’ammenda operata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce