FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 344/AA del 05/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –FIORAVANTI ASD ATLETICO AZZURRA COLLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 720 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Manuel FIORAVANTI, e della società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MANUEL FIORAVANTI, iscritto nell’albo dei tecnici ed all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Atletico Azzurra Colli, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, successivamente alla gara Atletico Azzurra Colli - Osimana disputata in data 5 marzo 2023 e valevole per il campionato di Eccellenza Marche, a mezzo di un’intervista riportata in data 6 marzo 2023 in un articolo pubblicato sulla testata giornalistica online “marcheingol.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della citata gara;

A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Manuel FIORAVANTI;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni FIORAVANTI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI, e dal Sig. Manuel FIORAVANTI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Manuel FIORAVANTI, e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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