FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 345/AA del 05/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FACCIO ASD PSV TERRAZZO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Fiorenzo FACCIO, e della società A.S.D. PSV TERRAZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FIORENZO FACCIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD PSV Terrazzo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva per aver inviato alla Delegazione Provinciale FIGC di Padova una comunicazione dall'indirizzo di posta elettronica della società ASD PSV Terrazzo, della quale era presidente, chiedendo informazioni circa la pratica di tesseramento del calciatore sig. Rafai Amin, tesserato con vincolo annuale per la società Merlara dal 18.11.2022 qualificandosi, pur non essendolo, come “responsabile del settore Giovanile (Juniores) del Merlara”;

A.S.D. PSV TERRAZZO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Fiorenzo FACCIO all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fiorenzo FACCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PSV TERRAZZO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Fiorenzo FACCIO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PSV TERRAZZO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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