FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 346/AA del 05/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – IANNETTI GORI ASD JUVENILIA PADOVA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi IANNETTI, Alberto GORI, e della società A.S.D. JUVENILIA PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI IANNETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Juvenilia Padova, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del comunicato ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per avere lo stesso, nel periodo tra l’1.7.2022 ed il 27.11.2022, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato provinciale under 15, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato provinciale under 15, al sig. Alberto Gori nonostante lo stesso fosse sprovvisto della abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: A.S.D. Juvenilia Padova – U.S. Ardisci e Spera del 28.9.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – A.S.D. Grego Padova del 2.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – A.C.D. Villafranchese del 9.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – U.S.D. Gianesini del 16.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – U.S. Nativitas del 23.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – U.S. Torre del 30.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – A.C.D. Ronchi M.G.A. del 6.11.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – Pol.D. Sacra Famiglia del 13.11.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – U.S. Brusegana S.Stefano del 20.11.2022 ed A.S.D. Juvenilia Padova – Valsugana Calcio sq. B del 27.11.2022; ALBERTO GORI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Juvenilia Padova, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel girone B del campionato provinciale under 15 della società A.S.D. Juvenilia Padova nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: A.S.D. Juvenilia Padova – U.S. Ardisci e Spera del 28.9.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – A.S.D. Grego Padova del 2.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – A.C.D. Villafranchese del 9.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – U.S.D. Gianesini del 16.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – U.S. Nativitas del 23.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – U.S. Torre del 30.10.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – A.C.D. Ronchi M.G.A. del 6.11.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – Pol.D. Sacra Famiglia del 13.11.2022, A.S.D. Juvenilia Padova – U.S. Brusegana S.Stefano del 20.11.2022 ed A.S.D. Juvenilia Padova – Valsugana Calcio sq. B del 27.11.2022;

A.S.D. JUVENILIA PADOVA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi IANNETTI e Alberto GORI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi IANNETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JUVENILIA PADOVA, e dal Sig. Alberto GORI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi IANNETTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto GORI, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. JUVENILIA PADOVA; - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it