FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 353/AA del 05/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SANGARE ASD REAL FORIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 454 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ali SANGARE, e della società A.S.D. REAL FORIO 2014, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALI SANGARE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Forio 2014, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 20.11.2022, nel corso della gara A.S.D. Real Forio 2014 - A.S.D. UC Givova Capri Anacapri valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, colpito con un violento pugno al volto il calciatore avversario sig. Armando De Martino, procurandogli una ferita lacerocontusa all’arcata sopraccigliare e alla regione zigomatica sinistra poi suturata con cinque punti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lacco Ameno; con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera h) per aver partecipato alla gara indossando un anello alla mano sinistra con la quale ha sferrato il pugno che ha colpito il sig. Armando De Martino, così determinando un effetto molto più grave del colpo sferrato;

A.S.D. REAL FORIO 2014, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ali SANGARE;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele D’AMBRA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL FORIO 2014, e dal Sig. Ali SANGARE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Ali SANGARE, e di € 450 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL FORIO 2014; - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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