FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 354/AA del 08/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SSD CITTA’ DI TERAMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 354 pfi 22-23 adottato nei confronti della società S.S.D. CITTÀ DI TERAMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.D. CITTÀ DI TERAMO, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, in occasione delle gare Città di Teramo – Lauretum 1952 del 29.10.2022 e Città di Teramo – Favale 1980 del 6.11.202, intonato a più riprese cori offensivi, ripetuti più volte, diretti nei confronti del Questore di Teramo e dei suoi familiari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Eddy Rastelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. CITTÀ DI TERAMO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.D. CITTÀ DI TERAMO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it