FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 357/AA del 08/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CARLACCI A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 408 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Paride CARLACCI, e della società A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PARIDE CARLACCI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Danilo Cantagallo prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D.S.C.A.G. Strangolagalli, alle gare A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli - S.S.D Arpino del 21.10.2022, A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli - A.S.D. Legio Sora del 28.10.2022 ed A.S.D. S.C.A.G. Strangolagalli - Monte San Biagio del 4.11.2022, tutte valevoli per il campionato di Serie D di calcio a cinque, sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.P.D. Eagles Frosinone;

A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i Sig.ri Paride Carlacci e Gerardo Ruspantini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paride CARLACCI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paride CARLACCI, e di € 200 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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