DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 990 del 02.05.2023 – Delibera – GARA DEL 11/04/2023: AOSTA CALCIO 511 ASD – U.S. SAINT PIERRE ASD

GARA DEL 11/04/2023: AOSTA CALCIO 511 ASD - U.S. SAINT PIERRE ASD

 Reclamo proposto dalla Società: U.S. SAINT PIERRE ASD Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società US. SAINT PIERRE ASD avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi la calciatrice Pontiggia Valentina (nata il 16/04/2008) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvista dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Piemonte risulta che in favore della predetta calciatrice, ancora quattordicenne alla data dell'effettuazione della gara, non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione a svolgere attività agonistica come previsto dall’art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N°956 del 20/04/2023 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : A.S.D. AOSTA CALCIO 511 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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