F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 217/CSA pubblicata del 11 Maggio 2023 – U.S. Lecce S.p.A. – Sig. Pascalau Razvan Bogdan

Decisione n. 217/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 246/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Michele Messina – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 246/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. e dal Sig. Pascalau Razvan Bogdan in data 26.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 190 del 18.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.05.2023, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Domenico Zinnari per i reclamanti ed il sig. Pascalau Razvan Bogdan;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Lecce S.p.A. ed il calciatore, Sig. Pascalau Razvan Bogdan, hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al suddetto calciatore dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 190 del 18.04.2023), in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 Tim – Trofeo Giacinto Facchetti, Lecce/Roma del 15.04.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara.”.

I reclamanti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto la riduzione della sanzione inflitta, a due giornate di squalifica.

La società U.S. Lecce S.p.A. ed il calciatore ritengono la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva, pur non contestando l’espressione richiamata dal Direttore di Gara nel suo referto.

Secondo la tesi difensiva, la condotta del calciatore, deprecabile e stigmatizzabile sul piano giuridico sportivo, non merita un trattamento punitivo così afflittivo da legittimare un aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto, quale minimo edittale, dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. A conforto della propria linea difensiva le parti reclamanti richiamano alcune decisioni di questo organo giudicante.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 02 maggio 2023, è comparso per le parti reclamanti l’Avv. Domenico Zinnari, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Ha presenziato alla riunione anche il Sig. Pascalau Razvan Bogdan il quale, dopo aver dato la sua versione dei fatti, si è scusato per il comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, preliminarmente, evidenzia che i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., costituiscono “piena prova” circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del contenuto del referto arbitrale e del fatto che non vi è stata contestazione alcuna sull’espressione usata dal calciatore nella circostanza oggetto di gravame, la condotta dell’odierno reclamante, deve essere qualificata come gravemente ingiuriosa e come tale sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Infatti, la reiterata ed urlata espressione, “sei un handicappato”, così come riportata nel referto di gara e che il Sig. Pascalau Razvan Bogdan ha ammesso di aver proferito all’indirizzo del Direttore di Gara, ha valenza sicuramente ingiuriosa perché offende il nome, l’onore ed il decoro della persona alla quale è rivolta, oltre ad essere sgradevole ed offensiva in senso più ampio e generale ed è quindi idonea a configurare la violazione del sopra richiamato art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S..

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua, tenuto conto del fatto che l’espressione usata dal calciatore è stata rivolta nei confronti dell’arbitro a voce alta ed alterata per ben due volte e che detta espressione ha ormai assunto nel linguaggio comune esclusivamente un’accezione altamente dispregiativa; e comunque va considerato che la ripetitività dell’espressione irriguardosa ne configura anche l’oggettiva gravità.

La Corte non ritiene vi siano i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti. L’appello proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. e dal calciatore, Sig. Pascalau Razvan Bogdan, deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                             Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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