F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0104/CFA pubblicata il 16 Maggio 2023 (motivazioni) – sigg.ri Nuti Andrea-Pinciroli Paolo-F.c. Pro Vercelli 1892 S.r.l./Procura Federale

Decisione/0104/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0120/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

Tommaso Marchese – Componente

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0120/CFA/2022-2023 proposto dai sigg.ri Nuti Andrea, Pinciroli Paolo e dalla società F.c. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in data 11.04.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0147/TFNSD-2022-2023, del 4 aprile 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza dell’08.05.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi l’Avv. Christian Peretti per le parti reclamanti e l’Avv. Luca Sanzi per la Procura Federale; è presente altresì il sig. Andrea Nuti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del giorno 9 febbraio 2023, depositato il 10 febbraio 2023, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale:

1) il Sig. Andrea Nuti, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B cod.112.006), nonché tesserato come “Collaboratore tecnico” per la stagione sportiva 2022-23 dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 37, comma 1, 16, comma 1 e 17, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nella corrente stagione sportiva, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, di fatto svolto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico; 2) il Sig. Alex Casella, tesserato come Direttore Sportivo per la stagione sportiva 2022-23 della FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, nella corrente stagione sportiva, affidato al sig. Andrea Nuti, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, il compito di svolgere di fatto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico; 3) il Sig. Paolo Pinciroli, tesserato come Presidente per la stagione sportiva 2022-23 della FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, nella corrente stagione sportiva, consentito o comunque non impedito al sig. Andrea Nuti, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, di svolgere di fatto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico; 4) la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle condotte poste in essere rispettivamente dai sigg.ri Pinciroli, Nuti e Casella come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

Più nel dettaglio, il deferimento originava dalle attività ispettive svolte dalla Procura Federale che, in data 14 ottobre 2022, a seguito di una nota del 4 ottobre 2022 inviatale dalla Segreteria nazionale del Settore Tecnico, alla quale era allegata una segnalazione di pari data proveniente dalla Segreteria dell’A.I.A.C., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 206pf22-23 avente ad oggetto “Presunta attività di preparatore atletico posta in essere dal tecnico Andrea Nuti - UEFA B cod. 112.006 - per conto della società FC Pro Vercelli in mancanza della necessaria abilitazione”. Con la suddetta segnalazione il Vice Presidente A.I.A.C. rappresentava alla società FC Pro Vercelli 1892 Srl di aver rilevato che sul sito internet di quest’ultima, nell’ambito della notizia dal titolo “Definito lo staff tecnico di Mister Massimo Paci”, veniva riportato che il Sig. Andrea Nuti ricopriva, in ambito societario, il ruolo di “preparatore atletico” nonostante fosse privo dei requisiti tecnici per esercitare tale funzione in quanto Allenatore UEFA B. Il Vice Presidente A.I.A.C., dopo aver sottolineato che il Nuti era recidivo rispetto a tale violazione in quanto già in passato aveva esercitato la funzione contestata, invitava la FC Pro Vercelli 1892 Srl a operare le opportune rettifiche sul proprio sito e a far cessare quanto lamentato. Allegava articoli di stampa e pagine estratte da siti internet specializzati che riferivano sulla posizione del Sig. Nuti in seno alla società di appartenenza. La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo i fogli censimento della Società interessata, la posizione di tesseramento dei Sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella e Paolo Pinciroli, il contratto che legavano il Nuti e altri tesserati alla FC Pro Vercelli 1892 Srl e varie notizie tratte da siti internet e dalla stampa (cosiddette “fonti aperte”). Provvedeva inoltre a monitorare la posizione e il ruolo rivestito dal Sig. Andrea Nuti in occasione delle gare di Campionato PRO VERCELLI – PIACENZA del 16.10.2022, VIRTUS VERONA – PRO

VERCELLI del 19.10.2022, PRO VERCELLI – PRO SESTO del 23.10.2022 e PRO VERCELLI – SAN GIULIANO CITY DEL 27.11.2022. Veniva poi audito il Sig. Andrea Nuti mentre l’Organo inquirente non riusciva ad ascoltare il Presidente Pinciroli e il DS Casella resisi indisponibili per l’audizione. Posto che, ad avviso della Procura Federale, nell’ambito dell’attività istruttoria erano emerse violazioni circa i comportamenti e le attività poste in essere dai Sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella e Paolo Pinciroli, l’Ufficio provvedeva, in data 29 dicembre 2022, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestate ai suddetti e alla Società FC Pro Vercelli 1892 Srl le violazioni di cui al precitato atto. All’esito della predetta notifica, la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl faceva richiesta di copia degli atti del procedimento senza svolgere alcuna attività difensiva nel mentre il Sig. Nuti, per il tramite del proprio difensore di fiducia, chiedeva alla Procura Federale di concordare l’entità della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS, ma l’Organo requirente non prestava il proprio consenso al patteggiamento della sanzione. Nel silenzio del Sig. Casella, la Procura si determinava quindi, con atto del giorno 9 febbraio 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale i Sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella, Paolo Pinciroli e la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 2 marzo 2023. Depositavano due distinte memorie il Sig. Andrea Nuti da un lato e i Sigg.ri Alex Casella, Paolo Pinciroli e la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl dall’altro, tutti rappresentati dall’Avv. Christian Peretti, negando ogni addebito e concludendo per il proscioglimento di tutti i deferiti sul presupposto che il Sig. Andrea NUTI non avrebbe mai svolto le funzioni di “preparatore atletico” essendosi limitato a fungere da collaboratore della prima squadra, all’epoca dei fatti diretta dal Sig. Massimo Paci. In ogni caso il Sig. Pinciroli non avrebbe avuto nessuna carica in seno alla FC Pro Vercelli 1892 Srl al momento del tesseramento del Nuti essendo stato nominato Presidente solo nell’agosto 2022 e il Sig. Casella si sarebbe “limitato a mettere a disposizione del Club una valente risorsa ” senza incorrere quindi in responsabilità alcuna circa le mansioni effettivamente svolte. L’Avv. Peretti depositava poi istanza di rinvio dell’udienza dibattimentale legata al fatto della concomitanza, con la stessa, di precedenti e improrogabili impegni professionali. Alla ridetta udienza era presente il Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale il quale non si opponeva all’istanza di rinvio depositata dall’Avv. Peretti. Il Tribunale, preso atto, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, letta l’istanza di rinvio formulata dall’Avv. Christian Peretti, in qualità di difensore dei sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella, Paolo Pinciroli, nonché della società FC Pro Vercelli 1892 Srl, in ragione di suoi concomitanti impegni professionali; udito l’Avv. Maurizio Gentile, nella qualità di rappresentante della Procura Federale, che non si è opposto; accoglie la predetta istanza e rinvia il procedimento alla data del 30 marzo 2023, ore 11:45, in modalità videoconferenza, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), CGS – CONI e dell’art. 110 CGS – FIGC, dalla data odierna sino al 30 marzo 2023. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.”. Prima dell’udienza del 30 marzo 2023 nessuna delle parti depositava memoria. Il dibattimento All’udienza del 30 marzo 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Andrea Nuti mesi sei di squalifica, per il Sig. Alex Casella mesi sei di inibizione, per il Sig. Paolo Pinciroli mesi di sei di inibizione e per la FC Pro Vercelli 1892 Srl euro 1.500,00 di ammenda. Erano altresì presenti personalmente i deferiti Sigg.ri Andrea Nuti e Alex Casella assistiti dall’Avv. Christian Peretti il quale, in rappresentanza di tutte le parti deferite, richiamato il contenuto delle proprie memorie difensive e dei documenti depositati, concludeva per il loro proscioglimento. Il Presidente dava poi la parola al Sig. Alex Casella il quale illustrava la propria posizione in relazione alla scelta di tesserare il Sig. Nuti insistendo, anch’egli, per il proprio proscioglimento.

Con la decisione impugnata, il Tribunale Federale Nazionale decideva nel senso di

- prosciogliere il Sig. Alex Casella;

- sanzionare il Sig. Andrea Nuti con mesi 6 di inibizione;

- sanzionare il Sig. Paolo Pinciroli con mesi 6 di inibizione;

- sanzionare la società FC Pro Vercelli 1892 s.r.l. con euro 1.200,00 di ammenda.

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo il Sig. Andrea Nuti, il Sig. Paolo Pinciroli e la società FC Pro Vercelli 1892 s.r.l. sollevando diversi profili di censura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, in considerazione della mancata proposizione da parte della Procura Federale di gravame rispetto al capo della decisione del Tribunale Federale Nazionale con cui si è statuito il proscioglimento del Sig. Alex Casella, tale capo deve ritenersi passato in giudicato.

Passando alla disamina del reclamo, esso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Come ben espresso dalla decisione gravata, con motivazione che il Collegio ritiene debba andare esente da censure, alla statuizione della responsabilità del Sig. Nuti il Tribunale è pervenuto sulla scorta di “plurimi elementi” ed in forza del generale criterio interpretativo che deve seguire il Giudice sportivo in sede di accertamento di illeciti disciplinari, secondo cui “Nel procedimento disciplinare sportivo, per ritenere ed affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come richiesto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). Tale è anche l'orientamento del Collegio di garanzia dello sport secondo cui (Sezioni Unite n. 63/2018) la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi.” (ex multis, Corte Federale di Appello, Stagione 2020-2021, n. 14/CFA/2020-2021/A).

Ed infatti, “Mentre in passato si riteneva che affinché potesse configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, le decisioni più recenti ritengono che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, CU n.47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c/ FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” ( cfr TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012 ). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stato pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stato pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016)” (Corte Federale d’Appello, Stagione 2020-2021, n. 19/CFA/2020-2021/F)

I predetti indizi gravi, precisi e concordanti per giustificare la decisione sanzionatoria qui gravata sono stati desunti dal Giudice di prime cure:

- da quanto riportato sul sito internet della Società di appartenenza ove lo stesso viene qualificato come “ responsabile area atletica” fino al giorno successivo alla sua audizione da parte della Procura Federale (5.12.2022, dal 6.12.2022 diventerà “collaboratore tecnico prima squadra”);

- da quanto riportato sul sito internet della FC Pro Vercelli 1892 Srl dove, fino al 6.12.2022, nessun soggetto, oltre al Nuti, è delegato all’area atletica nel mentre dopo tale data fa la sua comparsa, quale “preparatore atletico”, il Sig. Emiliano Rossini;

- dal monitoraggio eseguito dalla Procura Federale in occasione delle gare di campionato PRO VERCELLI – PIACENZA del 16.10.2022, VIRTUS VERONA – PRO VERCELLI del 19.10.2022, PRO VERCELLI – PRO SESTO del 23.10.2022 e PRO VERCELLI – SAN GIULIANO CITY del 27.11.2022 in occasione delle quali veniva raccolto materiale fotografico e filmati che ritraggono il Sig. Nuti guidare il riscaldamento pregara dei calciatori della FC Pro Vercelli 1892 Srl, indicando loro gli esercizi atletici da eseguire, gestendo i tempi e la ripetizione degli stessi, nonché il riscaldamento differenziato per alcuni di essi e il riscaldamento delle riserve destinate a subentrare nel corso delle gare in esame;

- dalla circostanza che il Sig. Nuti, in occasione delle gare interne ed esterne, sia pure con la qualifica di “ collaboratore tecnico”, ha sempre seduto sulla panchina aggiuntiva della propria Società;

- dalla assenza nelle distinte di gara, fino al 6.12.2022, di altro soggetto con la qualifica di “ preparatore atletico”, fatta eccezione per il preparatore dei portieri, e, nello specifico, del Sig. Emiliano Rossini, che, secondo il Nuti stesso, sarebbe stato l’effettivo “preparatore atletico”;

- dalla comparazione dei contratti tipo sottoscritti dal Nuti e dal Rossini, ove al primo viene riconosciuto un compenso superiore al doppio rispetto a quello percepito dal Rossini, oltre a un forfait di 15.000,00 euro per le trasferte, nel mentre al secondo, con compenso ai minimi federali, per le trasferte, che un “preparatore atletico” dovrebbe di certo seguire, non viene riconosciuto alcunché;

- dalla circostanza che già nel corso della stagione sportiva 2021-22 l’AIAC aveva avuto a segnalare alla FC Pro Vercelli 1892 Srl l’anomalo utilizzo del Sig. Nuti come “preparatore atletico” senza peraltro dar seguito al richiamo; - dalla circostanza, infine, che il Sig. Nuti secondo varie notizie tratte da siti internet, come pure sul sito specializzato Transfermarket, e dalla stampa (cosiddette “fonti aperte”) viene costantemente riconosciuto quale “preparatore atletico”.

Orbene, a tale patrimonio probatorio, il reclamante oppone in primis la circostanza – nella prospettiva difensiva dirimente ai fini di provare la superficialità istruttoria della Procura Federale – per cui l’organo inquirente non ha depositato in giudizio (ed il Tribunale Federale non ha considerato) la risposta della società Pro Vercelli del 21 luglio 2021, inviata alla Segreteria AIAC, con cui si precisava che la figura di Preparatore Atletico era ricoperta dal Sig. Massimiliano Nardecchia, mentre quella di allenatore in seconda dal Sig. Andrea Nuti. Con il che, sempre nella prospettiva dei reclamanti, da data ben anteriore al momento dell’avvio dell’attività ispettiva culminata nel deferimento oggetto del presente giudizio, sarebbe stato ammesso dalla Pro Vercelli l’erronea indicazione dei ruoli e la carenza di qualsiasi rilevanza sanzionatoria delle condotte contestate.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che la irrilevanza di tale circostanza, pur debitamente valorizzata in prospettiva difensiva, appaia evidente se messa in correlazione con il fatto – di contro non smentito dal reclamante – secondo cui con peculiare sincronismo soltanto in data 6 dicembre 2022, ossia il giorno dopo l’avvenuta audizione del Sig. Nuti innanzi alla Procura Federale, la società Pro Vercelli ha effettivamente modificato il proprio sito web al fine di adeguarlo alla realtà del ruolo ricoperto dal Sig. Nuti (i.e. “collaboratore tecnico prima squadra” in luogo di quello di “responsabile area atletica”).

Con il che, pur volendo favorevolmente apprezzare la circostanza che la gestione del predetto sito web non sia ascrivibile direttamente alla società calcistica presso la quale il Sig. Nuti era tesserato, si ritiene di dover ritenere prevalente il dato di fatto per cui “è più probabile che non” che la scelta di modifica delle informazioni pubblicamente disponibili circa il rapporto in essere tra Pro Vercelli ed il Sig. Nuti sia stata originata proprio (e soltanto) dalla acquisita consapevolezza da parte dei predetti soggetti (società calcistica ed il Sig. Nuti) (i) dell’esistenza di un’indagine federale e (ii) dell’oggetto della contestazione; ciò specie in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra la predetta ammissione di erroneità della indicazione della qualifica (i.e. 21 luglio 2021) e la data di effettivo adeguamento di tale informazione (i.e. 6 dicembre 2022) e della dirimente circostanza che tale modifica sia intervenuta, come detto, solo dopo l’audizione del Sig. Nuti innanzi agli organi della Procura Federale (e, quindi, in un momento in cui si era effettivamente conclamato il concreto rischio dell’irrogazione di sanzione per la predetta condotta omissiva).

Ma non solo. Ed infatti, nulla si rinviene nel reclamo in merito alla circostanza – anch’essa opportunamente riscontrata dalla Procura e valorizzata dal Tribunale Federale – per cui soltanto a decorrere dal 6 dicembre 2022 si rinviene nella distinta delle gare cui prende parte la Pro Vercelli la menzione della figura del preparatore atletico, di contro fino a quel momento sempre mancante.

Orbene, appare evidente come la formale mancanza di un preparatore atletico nelle distinte di gara sia elemento che stride con l’acclarata, formale identificazione da parte della Pro Vercelli di un soggetto (altro e diverso dal Sig. Nuti) appositamente preposto a tale qualifica e, al contempo, fa propendere proprio nel senso per cui, come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel caso di specie vi fosse una discrepanza tra formale identificazione, tesseramento ed effettivo svolgimento dell’attività propria del preparatore atletico, evidentemente non consentita dalle disposizioni federali applicabili.

Fermo quanto precede e venendo alla rilevanza probatoria della documentazione video-fotografica acquisita agli atti, parimenti destituiti di fondamento si rivelano gli argomenti addotti dal reclamante, tesi a tentare di dimostrare come le attività di riscaldamento svolte dalla squadra prima delle gare monitorate e durante lo svolgimento delle stesse (queste ultime tese a preparare eventuali sostituti dei giocatori titolari) non fossero svolte dal Sig. Nuti in qualità di preparatore atletico ma soltanto come collaboratore tecnico.

A smentita delle affermazioni addotte in censura della decisione gravata, ritiene il Collegio di poter affermare che dall’esame dei predetti filmati emerge con assoluta certezza come l’attività in questione consistesse – come sostenuto dalla Procura Federale con il deferimento e correttamente apprezzato dal Tribunale Federale – nello svolgimento di specifici esercizi fisici, eseguiti secondo ben precise sequenze e con temporizzazione propria del riscaldamento muscolare propedeutico all’avvio dell’attività sportiva. Il che, sempre sulla base del già citato criterio ermeneutico del “più probabile che non”, porta a concludere nel senso che l’apporto professionale in quelle circostanze espresso dal Sig. Nuti (e, come si vedrà a breve, anche ad esso espressamente richiesto) non fosse semplicemente quello di finalizzare le richieste tattiche in vista della gara ma, diversamente e come si conviene proprio al preparatore atletico, consentire al fisico di ciascuno calciatore di poter raggiungere il livello di sufficiente preparazione per la gara che, di lì a breve, si sarebbe avviata.

Nel senso appena descritto, peraltro, depongono anche le dichiarazioni spontaneamente rese dal Sig. Nuti nel corso dell’udienza, avendo la parte rimarcato come egli svolgesse i compiti che l’allenatore gli chiedesse di svolgere; il che, pur considerando la tautologica natura dell’affermazione resa,  porta a concludere che proprio considerando la specifica professionalità espressa dal Sig. Nuti in considerazione dei suoi trascorsi di sportivo professionista di primissimo livello, unitamente alle risultanze degli accertamenti istruttori compiuti dalla Procura Federale, egli abbia svolto attività propria del preparatore atletico e non già di generico collaboratore dell’allenatore in prima.

Peraltro, in considerazione della centralità delle prove video-fotografiche acquisite agli atti, è possibile qualificare come accessorie di tale evidenza probatoria tutti gli ulteriori dati documentali (e.g. distinte di gara, siti web della società e di terzi etc.) che univocamente depongono nel senso di assegnare al Sig. Nuti un ruolo (i.e. quello di preparatore atletico) ben diverso da quello ad esso formalmente attribuito e risultante dalle comunicazioni di tesseramento (i.e. di collaboratore tecnico).

In quest’ottica, anche la circostanza per cui, in altro momento storico, il Sig. Nuti fosse già stato oggetto di indagine da parte della Procura Federale che, tuttavia, in quella circostanza si era determinata per il non luogo a procedere, si configura come accadimento del tutto neutro nell’economia complessiva del ragionamento che ha condotto il Tribunale alla decisione sanzionatoria.

Ed infatti, al di là del dato formale del diverso esito dell’indagine in quel frangente compiuta, non fosse altro che per il diverso (e ben più risalente) contesto temporale di riferimento (in quel precedente, la stagione sportiva 2015/2016), appare quantomeno dubbio che i fatti scrutinati in sede di indagine federale presentassero la effettivamente rilevante consistenza probatoria che invece è ascrivibile alle circostanze giuridico-fattuali acquisite dalla Procura e vagliate dal Tribunale nel caso di specie; né la parte reclamante ha assolto all’onere di fornire prova contraria al riguardo, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente l’apodittica ed assertiva affermazione contenuta nel gravame per cui “I fatti su cui il Tribunale Federale si è pronunciato nella statuizione qui avversata coincidono e corrispondono perciò ad altra già analizzata dalla stessa Procura Federale”.

Sicché si ritiene che debba andare esente da ogni rilievo la circostanza che la decisione del Tribunale Federale qui gravata non abbia fatto alcuna menzione di tale precedente indagine.

Parimenti infondato è il reclamo nella parte in cui contesta le conclusioni sanzionatorie cui il Tribunale è pervenuto con riferimento alle condotte ascrivibili al Sig. Pinciroli Paolo ed alla società F.c. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

Invero, premesso che non può escludersi la responsabilità del preposto alla carica apicale della società per essere stato il rapporto contrattuale tra la compagine calcistica da esso rappresentata ed il Sig. Nuti formalizzato in epoca anteriore alla assunzione della carica di Presidente della Pro Vercelli, neanche può ritenersi apprezzabile la circostanza – fondante il motivo di censura del reclamo – secondo cui lo stesso non avrebbe avuto le competenze professionali atte a percepire l’eventuale sussistenza di condotte violative della normativa federale.

Ed infatti, proseguendo e declinando nell’ordinamento sportivo federale gli ordinari principi elaborati nell’ordinamento statale in tema di rilevanza dell’error juris (sulla norma sanzionatoria), si è affermato che “Ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS previgente, «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso. La colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata” (Corte Federale d’Appello, stagione 2019-2020, n. 44/CFA/2019-2020/A).

Orbene, nel caso di specie, il gravame si limita – anche in tal caso non raggiungendo una sufficiente articolazione di argomenti atta a scalfire le conclusioni della decisione appellata – ad affermare assertivamente e genericamente che il Sig. Pinciaroli era privo della necessaria consapevolezza delle disposizioni federali di riferimento; peraltro, tali affermazioni vengono svolte senza  addurre – come invece sarebbe stato senz’altro necessario nel caso di specie – alcun barlume di prova circa l’incolpevolezza, inevitabilità ed impossibilità di acquisire concreta percezione del contenuto precettivo del sistema normativo applicabile all’attività specifica in cui egli operava, come evidentemente si impone che avvenga da parte di chi assuma la carica di presidente di società calcistica.

Il che impone il rigetto del reclamo anche sotto tale diverso ed ulteriore profilo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                            Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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