F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0103/CFA pubblicata il 15 Maggio 2023 (motivazioni) – Reggina 1914 s.r.l.-Sig. Paolo Castaldi/Procura Federale

Decisione/0103/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0129/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0136/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Ivo Correale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami n. 129/CFA/2022-2023 e n. 136/CFA/2022-2023, entrambi proposti dalla società Reggina 1914 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. Giulio Castaldi, “in proprio”, rappresentati e difesi dagli avv. ti Paolo Rodella ed Enrico Lubrano,

per la riforma delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 163 del 21 aprile 2023 e n. 171 del 6 maggio 2023;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza, in videoconferenza, dell’11 maggio 2023 il Pres. Ivo Correale e uditi, per i ricorrenti gli avvocati Paolo Rodella ed Enrico Lubrano e, per la Procura Federale, il dott. Luca Scarpa, alla presenza del presidente della società Reggina 1914 S.r.l. dott. Marcello Cardona, pure udito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I. Con atto del 28 marzo 2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale il sig. Paolo Castaldi e la società Reggina 1914 s.r.l. (“Reggina” o “società”), il primo quale amministratore delegato e legale rappresentante all’epoca dei fatti, per le seguenti imputazioni:

1) il Castaldi:

- per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. B), par. VI), per non aver pagato a diversi tesserati, entro il termine del 16 febbraio 2023, gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022; 2)

2) la società:

- a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Paolo Castaldi, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina, all’epoca dei fatti;

- b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S.

Con un secondo atto di deferimento in pari data, i medesimi soggetti erano chiamati a rispondere anche:

3) il Castaldi:

- della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. B), par. VII), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022;

4) la società:

a) a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Paolo Castaldi, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Reggina, all’epoca dei fatti;

b) a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S.

I.1. In sintesi, la vicenda traeva origine da una segnalazione da parte della Co.Vi.So.C. alla suddetta Procura Federale, perché, in seguito a verifiche, era emerso che - contrariamente a quanto previsto dall’art. 85, lett. B), par. VI, delle N.O.I.F. - entro il termine del 16 febbraio 2023 non risultava il pagamento di emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 in favore di alcuni atleti tesserati; così pure risultava, entro tale data, il mancato versamento delle “ritenute Irpef” relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII), delle N.O.I.F.

La circostanza non risultava negata dalla società la quale, anche tramite il suo presidente p.t. ascoltato in audizione, aveva precisato di non aver versato le “ritenute Irpef” perchè non autorizzata dal Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito della procedura per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti finanziari e tributari, ai sensi degli artt 40 e ss. d.lgs. 12.1.2019, n. 14 che era in corso, e così pure, in relazione ai suddetti emolumenti dei mesi di novembre e dicembre 2022, richiamava il provvedimento, datato 15 marzo 2023, con il quale il Tribunale suddetto, autorizzava il pagamento degli emolumenti di gennaio e febbraio 2023 limitatamente ai componenti della “Prima Squadra Reggina” e ai tesserati federali.

I.2. Non ritenendo tali argomentazioni sufficienti per l’archiviazione, la Procura Federale procedeva ai suddetti deferimenti e la discussione avanti al Tribunale Federale si teneva il 17 aprile 2023, ove la Procura chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Paolo Castaldi, la sanzione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione, di cui mesi 3 (tre) per il mancato pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, dei richiamati emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e giorni 15 (quindici) per il mancato pagamento, entro il medesimo termine, delle “ritenute Irpef” relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022;

- nei confronti della società, la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, di cui punti 2 (due) relativi al mancato pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e punti 1 (uno), in ragione del riconoscimento di attenuante, per il mancato pagamento, entro il medesimo termine, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022.

II. Il Tribunale Federale, con la prima delle decisioni appellate (n. 163 del 21 aprile 2023), non accogliendo la richiesta di proscioglimento avanzata dal difensore dei soggetti deferiti, concludeva per la sussistenza della responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, irrogando le seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la Reggina, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Era anche disposta la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 148/TFN-SD alla Procura Federale, per le ragioni di cui in motivazione.

II.1 In sostanza la motivazione dell’organo giudicante di primo grado può riassumersi come segue.

In primo luogo, era ricostruita la vicenda che aveva visto rapportarsi la Reggina al Tribunale di Reggio Calabria, avanti al quale, il 19 dicembre 2022, era stato presentato ricorso per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell’art. 40 d.lgs. 12.1.2019, n. 14, con riserva di depositare la documentazione di cui all’art. 39. Con il medesimo ricorso la società aveva chiesto anche la conferma delle misure protettive di cui all’art. 54, comma 2, d.lgs. cit. Il Tribunale aveva concesso il 29 dicembre 2022 un termine di sessanta giorni al fine di cui all’art. 39 cit., aveva nominato un Commissario giudiziale e concesso le misure di protezione richiesta, con avvertenza di non compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione giudiziale.

Risultava che in seguito, nel gennaio 2023, il Tribunale aveva ratificato una serie di pagamenti di debiti pregressi funzionali a garantire la continuità aziendale, in quanto prescritti dall’art. 85 N.O.I.F., autorizzando il pagamento di debiti pregressi funzionali alla continuità aziendale. Il 7 febbraio successivo la società presentava un’istanza con la quale chiedeva l’autorizzazione al pagamento di altri debiti funzionali alla continuità aziendale, dopo averne allegato un elenco comprendente i debiti anteriori pagati e i pagamenti futuri previsti, anche di natura ordinaria e successivi alla domanda prenotativa descritti nel punto 2) dell’elenco, tra cui quelli oggetto del deferimento.

Il Tribunale il 15 febbraio 2023, visto il parere favorevole del Commissario giudiziale, autorizzava e ratificava i pagamenti. In data 16 febbraio 2023, però, la società avanzava altra istanza di autorizzazione al pagamento, fondata sulla necessità di eseguire entro il medesimo giorno alcuni pagamenti di debiti tributari e previdenziali pregressi descritti nell’all. 1 (i debiti tributari e contributivi pregressi), come prescritto dall’art. 85, lett. B), par. VII, N.O.I.F., pur considerandoli non funzionali a garantire la continuità aziendale, visto anche che la società era intenzionata ad avanzare agli enti creditori proposte di transazione ex art. 63 d.lgs. cit.

Il 16 febbraio 2023 il Tribunale, sulla ritenuta non funzionalità alla continuità aziendale, rigettava l’istanza.

In relazione a successivi pagamenti relativi al bimestre gennaio-febbraio 2023 da rappresentare alla Co.Vi.So.C., la Reggina depositava altra istanza il 9 marzo 2023, riscontrata positivamente dal Tribunale il 13 marzo 2023 solo per gli emolumenti e non per i pagamenti dei debiti tributari e previdenziali. Con ulteriore istanza del 14 marzo 2023 la società, al dichiarato fine di non incorrere in errori interpretativi circa il dispositivo di cui al precedente provvedimento del 13 marzo che autorizzava il pagamento degli emolumenti, che avrebbe potuto determinare violazione di quanto al decreto del 29 dicembre 2022, divideva per categoria i pagamenti di cui chiedeva al Tribunale nuovamente l’autorizzazione.

Infine, in data 15 marzo 2023, il Tribunale autorizzava i pagamenti in favore dei soli componenti della “Prima Squadra Reggina” e dei tesserati federali nonché del “fondo di fine carriera” relativo componenti della “Prima Squadra Reggina” per i mesi di gennaio e febbraio 2023, rigettando per il resto.

II.2. Sulla base di tale ricostruzione il Tribunale Federale Nazionale motivava la sua decisione nei punti che si sintetizzano.

a) era richiamato il principio di autonomia che regola i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello della Repubblica italiana e che consente al primo di individuare regole specifiche finalizzate anche a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche, essendo una sana gestione finanziaria condizione fondamentale per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive e il rispetto della leale concorrenza tra tutti i partecipanti a dette competizioni;

b) sulla base di tale fondamento l’art. 85 delle N.O.I.F. stabilisce che le società devono documentare alla Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni bimestre – termine definito “perentorio” - l'avvenuto pagamento, tra le altre cose, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e degli emolumenti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

c) in ordine al mancato pagamento delle “ritenute Irpef” di cui al deferimento specifico a all’invocato “factum principis” – quale esimente da qualsivoglia responsabilità - dato dalla mancata autorizzazione del Tribunale, l’organo giudicante di primo grado richiamava la giurisprudenza in merito, secondo cui grava sull’interessato la prova che l’atto dell’autorità sia stato determinante nel rendere impossibile l’adempimento e sia del tutto estraneo alla volontà del debitore e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza.

Deve configurarsi, quindi, un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile e che esuli del tutto dalla condotta dell’agente;

d) nel caso di specie, i deferiti, sia al momento della proposizione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione e sia durante la pendenza della procedura, erano pienamente consapevoli di essere parte di una procedura concorsuale (secondo alcuni, “para concorsuale”), retta da regole ben precise in virtù delle quali ogni atto deve essere espressamente autorizzato, per cui il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria con il quale era stata negata l’autorizzazione al pagamento degli oneri contributivi non poteva essere visto come un fatto imponderabile, imprevisto o imprevedibile;

e) i deferiti, inoltre, erano ben consapevoli della “essenzialità” dei pagamenti che dovevano essere eseguiti entro la data del 16 febbraio 2023, attese le conseguenze che l’ordinamento sportivo, in virtù dei principi innanzi ricordati, fa discendere dall’omissione degli stessi, anche in termini di continuità aziendale, a differenza di un’impresa avente a oggetto attività non di sport professionistico, vista la normativa dell’ordinamento sportivo che la sanziona; pertanto, a fronte di ciò, la società deferita avrebbe dovuto “ab origine” (nella domanda di ammissione alla procedura) rappresentare alla autorità giudiziaria di essere soggetta anche all’ordinamento sportivo e alle sue regole – analiticamente indicandole secondo quanto necessario ad evitare conseguenze pregiudizievoli in ambito sportivo – in modo da consentire alla A.G. di verificare la stessa ammissibilità della domanda;

f) la società deferita aveva invece indotto l’A.G. a considerare quella domanda come proveniente da una società appartenente al solo ordinamento statale, con la conseguenza di aver comportato una trascuranza delle regole dell’ordinamento sportivo e, quindi, di avere - essa società – provocato e causato il “factum principis” successivamente dalla medesima invocato quale esimente;

g) la società deferita aveva avanzato istanza per l’autorizzazione giudiziale al compimento di atti di straordinaria amministrazione o al pagamento di debiti pregressi in data 16.2.2023, ossia nella stessa data in cui, ai sensi dell’art. 85 N.O.I.F., avrebbe dovuto attestare l’avvenuto pagamento dei debiti tributari, con conseguente totale carenza di diligenza;

h) alla data del 16 febbraio 2023, e perciò quasi tre mesi dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura “in bianco”, la società deferita non aveva ancora depositato il piano e la relativa documentazione a supporto, così come non aveva ancora inoltrato agli enti competenti la domanda di transazione ex art. 63 d.lgs. cit., ma aveva anche richiesto al Tribunale di Reggio Calabria la concessione di una proroga di 60 giorni, impedendo a quest’ultimo di essere messo nelle condizioni di valutare la fattibilità del piano di ristrutturazione e, quindi, l’incidenza del pagamento dei debiti tributari rispetto alla situazione debitoria complessiva;

i) i deferiti senza evidenziare l’essenzialità di detti pagamenti ai fini del rispetto della normativa sportiva, e soprattutto ai fini delle conseguenze che sarebbero potute derivare dalla violazione di detta normativa, anche in termini di funzionalità allo svolgimento dell’attività di impresa, si erano invece preoccupati di evidenziare che tali pagamenti non erano funzionali a garantire la continuità aziendale;

l) in virtù degli artt. 99 e 100 d.lgs. cit., la società avrebbe ben potuto, per adempiere ai suoi obblighi tributari, ricercare finanza esterna, tenendo conto anche sia del fatto che, come affermato dalla stessa Reggina in udienza, il socio di maggioranza della stessa fa parte di una holding quotata in borsa, e sia della circostanza che, come riportato nella nota integrativa al bilancio al 30 giugno 2022, la situazione debitoria della società avrebbe potuto essere gestita solo attraverso finanza esterna apportata anche dal socio di maggioranza;

m) in relazione al rischio di incorrere nella violazione dell’art. 650 c.p. o nel reato di bancarotta preferenziale, come paventato dai deferiti, la configurazione del primo reato è individuabile solo in presenza di un provvedimento contenente un ordine, laddove nel caso di specie esso era assente, mentre, riguardo al secondo, per configurare la bancarotta preferenziale è necessario il concorso di altri crediti con privilegio, di grado prevalente o eguale, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito;

n) nemmeno poteva essere invocata, come esimente, la sussistenza della procedura concorsuale in atto, peraltro “sub judicis”, perché ammettere questo significherebbe consentire alle società l’utilizzazione strumentale della domanda di accesso ad una procedura concorsuale al solo fine di evitare le conseguenze previste dalle norme federali per il mancato pagamento, nei termini di legge, di quanto dovuto;

o) le stesse argomentazioni potevano essere richiamate per il deferimento riguardante il mancato pagamento degli emolumenti, con l’aggiunta che la società, sin dal 7 febbraio 2023, era stata autorizzata a pagare gli emolumenti indicati nella relativa istanza, tra cui quelli dei sette calciatori ceduti nel mese di gennaio, ma nonostante ciò i deferiti avevano omesso di provvedervi, limitandosi a richiedere una nuova autorizzazione dopo la scadenza dei termini imposti dall’ordinamento federale.

II.3. Il Tribunale, infine, disponeva la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 148/TFN-SD alla Procura Federale, affinché valutasse se nella condotta omissiva tenuta dagli amministratori e dal socio di maggioranza della Reggina, consistente nel non aver apportato la finanza necessaria per il pagamento dei debiti tributari in questione, fosse ravvisabile una violazione dell’art. 4 C.G.S., e irrogava le sanzioni come sopra riportate.

III. Con reclamo alla Corte Federale d’Appello, la Reggina e il sig. Castaldi proponevano appello avverso tale decisone.

III.1. In primo luogo e in fatto, i reclamanti precisavano che:

i) il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, con decisione del 29 dicembre 2022, ritenendo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per l'accesso alla procedura di omologa in questione, concedeva termine di 60 giorni per il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nominava il Commissario giudiziale, onerava di specifici adempimenti la società, preavvertendo di non compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione giudiziale e di non pagare debiti pregressi senza autorizzazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 14/2019;

ii) con istanza n. 6 del 15 febbraio 2023 la società indicava la necessità di pagare – secondo le N.O.I.F. – alcuni debiti tributari e contributivi pregressi entro la scadenza del 16 febbraio 2023; seguivano: a) il parere negativo del Commissario giudiziale in tale giornata del 16 febbraio e il provvedimento negativo dello stesso Tribunale, sulla scorta delle seguenti motivazioni: i crediti contributivi e tributari non rientrano tra quelli “essenziali” per la prosecuzione dell'attività di impresa, il Commissario aveva espresso parere negativo in ordine all'accoglimento della domanda, le norme dell'ordinamento sportivo non possono derogare, nemmeno implicitamente, all'applicazione della disciplina dell'ordinamento statale ovvero comportarne la sua disapplicazione; b) il mancato pagamento attenendosi all’ordine del Tribunale;

iii) analoga procedura era stata seguita per i debiti con gli “ex Reggina” (calciatori non più in forza della società dopo la conclusione della sessione di mercato invernale), nel senso che in data 7 febbraio 2023 era presentata istanza al Tribunale in riferimento a varie posizioni debitorie di cui a un allegato all’istanza stessa;

iv) dopo avere ottenuto un provvedimento generale di autorizzazione limitata al pagamento, la società presentava l’istanza n. 10 del 14 marzo 2023 in cui chiedeva di specificare se era stata effettivamente autorizzata a pagare sia gli emolumenti che gli altri debiti (Fondo di fine carriera ecc.) relativi sia ai calciatori attualmente tesserati con la stessa, sia ai c.d. "ex Reggina" e il Tribunale rispondeva con provvedimento del giorno successivo, ove autorizzava i pagamenti dovuti esclusivamente ai tesserati e rigettava la richiesta con riferimento ai pagamenti relativi agli “ex Reggina”.

III.2. Premesso ciò, con il primo motivo di reclamo, era lamentata la violazione di principi generali propri della Costituzione (artt. 3 e 97 Cost) e della giustizia sportiva, oltre a manifesta illogicità, incoerenza e irragionevolezza della motivazione.

III.2.1 Sostenevano i reclamanti che nel caso di specie doveva applicarsi il principio generale legato alla insussistenza di ogni responsabilità dei soggetti dell'Ordinamento sportivo, laddove la eventuale violazione della normativa federale sia determinata dall'obbligo di rispettare il contenuto di decisioni di organi amministrativi o giurisdizionali, alla cui ottemperanza gli stessi sono tenuti, nella propria qualità anche di cittadini e di società dell'Ordinamento statale (a pena di sanzioni anche penali, quali l'art. 650 c.p.), come correttamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

Nel caso di specie la decisione vincolante era stata quella del 16 febbraio 2023 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva negato l’autorizzazione al pagamento. La necessità di ottemperare al conseguente obbligo giuridico, quindi, aveva dato luogo a una “piena” esimente, ai sensi dell’art. 51 c.p., non considerata dal Tribunale Nazionale nella decisione impugnata, quale “factum principis” che aveva reso impossibile la prestazione, in questo caso, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato.

Aggiungevano i reclamanti che la necessità di non sanzionare la società con punti di penalizzazione era collegata anche alla necessità di rispettare i principi della c.d. "sacralità dei risultati sportivi" e del c.d. "merito sportivo", espressione dei principi della regolarità delle competizioni e dei superiori principi di ragionevolezza, uguaglianza, par condicio, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. In più, la stessa dottrina aveva evidenziato il carattere assolutamente positivo e costruttivo della sottoposizione delle società di calcio professionistiche a tali procedure di tipo “concorsuale”, al fine di mantenere l'equilibrio finanziario, pur nell'attuale stato generale di crisi di sistema nel calcio, nonché la stessa regolarità delle competizioni, che possono proseguire risolvendo situazioni specifiche, ma inevitabili e “fisiologiche”.

III.2.2 Soffermandosi, poi, sul contenuto della decisione impugnata, i reclamanti esponevano, in sintesi, quanto segue:

i) in merito alla rilevanza del richiamato “factum principis” e alla conclusione dell’organo giudicante di primo grado secondo cui la richiamata esimente sarebbe stata sostanzialmente "assorbita" dalla rilevanza della condotta colposa tenuta dalla società, i reclamanti opponevano il richiamo alla piena diligenza e assoluta buona fede tenuta dalla società e dal suo legale rappresentante;

ii) in particolare, era dedotto che:

ii.1) il carattere funzionale delle N.O.I.F. a garantire l'equilibrio finanziario delle società, posto come premessa dal Tribunale Federale Nazionale, poteva valere per le situazioni fisiologiche di società “in bonis” ma non nel caso di società sottoposte a procedure concorsuali o preconcorsuali, nelle quali le valutazioni relative al modo migliore per recuperare l'equilibrio finanziario sono poste in essere dal Tribunale Fallimentare, tant’è che proprio nell’aprile di questo anno solare il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha deliberato di modificare gli arrt. 85 e 90 delle N.O.I.F., ravvisandone la necessità in esito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;

ii.2) in relazione alla conclusione per la quale le decisioni del Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito di tale procedura concorsuale non potevano essere considerate imponderabili, impreviste o imprevedibili, era evidenziato che la società era stata in realtà sempre trasparente e lineare nei suoi rapporti con la F.I.G.C. e con la Co.Vi.So.C., informandole tempestivamente, nel gennaio 2023, di essere stata sottoposta alla procedura di cui al d.lgs. n. 14/2019, per cui il rischio di possibili decisioni di diniego di autorizzazione al pagamento di debiti era prevedibile anche per la stessa Federazione e non costituiva affatto un elemento rilevante, neanche nella valutazione della buona fede della Società, che non aveva dato luogo ad alcun comportamento “colposo” che avesse contribuito a escludere l’imponderabilità della decisione del Tribunale reggino;

ii.3) del tutto non condivisibile era l’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui la società non aveva rappresentato al Tribunale ordinario di essere una società di calcio professionistica soggetta all’Ordinamento sportivo, dato che tale condizione era stata già precisata al Tribunale nel ricorso introduttivo ed era stata recepita dallo stesso Organo, che richiamava più volte nelle sue decisioni la presenza delle regole dell’Ordinamento sportivo, fermo restando il fatto notorio in sé considerato e che non poteva essere ignorato dai giudici operanti nella medesima città;

ii.4) sul fatto che la società avesse presentato le istanze di pagamento solo il medesimo giorno della scadenza, era osservato che comunque erano stati rispettati i termini e che se il provvedimento fosse stato favorevole avrebbe pagato le somme senza difficoltà il giorno stesso;

ii.5) riguardo alla mancata presentazione del “Piano di ristrutturazione” alla data del 16 febbraio 2023, anche tale profilo era irrilevante, in quanto la società era ancora in termini fino al 27 febbraio 2023;

ii.6) sull’indicazione di “non essenzialità” dei pagamenti contestati, rimproverata nella sentenza impugnata, i reclamanti nuovamente ponevano in risalto l’irrilevanza dell’osservazione, in quanto era comunque solo il Tribunale a potere giudicare di tale

“”essenzialità”;

ii.7) in relazione al richiamo operato dal Tribunale Federale Nazionale alla possibilità per la società di avvalersi di “finanza esterna”, era contrapposto che l’estrema delicatezza della situazione della Società (accordi di ristrutturazione del debito ancora non conclusi con i creditori) non consentiva di sistemare alcune posizioni  mediante finanza esterna, in ragione del fatto che tali pagamenti non erano stati autorizzati dal Tribunale fallimentare, con la conseguenza che l'eventuale disposizione di essi avrebbe determinato le sanzioni penali ed amministrative già ampiamente indicate, con violazione della “par conditio creditorum”;

ii.8) riguardo al contenuto della sentenza impugnata, secondo cui la società avrebbe potuto fare fronte ai debiti in questione, violando il diniego di autorizzazione del Tribunale Fallimentare, senza incorrere in conseguenze penali, per i reclamanti era invece lampante il rischio concreto di violare l’art. 650 c.p., disobbedendo all’ordine di “non facere” in cui consisteva il diniego di autorizzazione, ovvero di configurare il reato di bancarotta preferenziale, profilandosi in sede penale la contestazione del dolo specifico costituito dalla volontà di pagare i debiti in questione, pur in violazione del diniego di autorizzazione del Tribunale Fallimentare, fermo restando che lo stesso Tribunale reggino, nel provvedimento di ammissione alla procedura del 29 dicembre 2022, aveva ammonito esplicitamente sulle conseguente originate dalla violazione dell'ordine di non pagare (tra cui la revoca della concessione dei termini per la presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti);

ii.9) relativamente al fatto per cui l’impugnata sentenza aveva ritenuto che la pendenza della procedura concorsuale (o preconcorsuale) non sarebbe stata rilevante come esimente, era opposto che vi era stato un precedente del Collegio di Garanzia dello Sport, proprio relativo alla società reclamante, ove era stato chiarito che in costanza di procedura concorsuale un pagamento poteva avvenire solo dopo il decreto di omologazione (in quel caso relativo a diversa procedura concorsuale), per cui la richiamata esimente non poteva non configurarsi.

III.2.3 I reclamanti si soffermavano anche sul profilo della sentenza impugnata, ove si individuava una responsabilità, con riferimento specifico al deferimento n. 669, relativo ai c.d. giocatori "ex Reggina", perché non vi sarebbe stato uno specifico provvedimento di diniego di autorizzazione al pagamento da parte del Tribunale fallimentare.

Sul punto, era evidenziato che il provvedimento emanato dal Tribunale fallimentare era stato di diniego di autorizzazione, avendo lo stesso autorizzato il pagamento dei debiti esclusivamente nei confronti dei "lavoratori addetti", con conseguente esclusione degli “ex dipendenti” della Società, come, peraltro, pacificamente chiarito dallo stesso Tribunale fallimentare con la decisione del 15 marzo 2023 su istanza della stessa ricorrente che aveva chiesto conferma della correttezza del mancato pagamento alla data del 16 febbraio 2023 sulla base di precedente provvedimento di diniego, senza possibilità di ricorrere a “finanza esterna”.

III.2.4 proprio relativamente a tale profilo, le reclamanti contestavano anche l’ultimo capo della sentenza impugnata, laddove aveva disposto l'invio degli atti alla Procura Federale, in funzione di un nuovo deferimento per le stesse questioni a carico degli amministratori e del socio di maggioranza della Reggina per non avere disposto i pagamenti contestati, anche mediante "finanza esterna": ciò per le stesse ragioni di incontestabilità già evidenziate in precedenza.

IV. I reclamanti, pertanto, rassegnano le seguenti conclusioni, chiedendo l'annullamento e/o la riforma della decisione impugnata e, di conseguenza, che sia accertata l' assenza di ogni responsabili à dei soggetti deferiti e, per l'effetto, che gli stessi vengano prosciolti, anche alla luce del fatto che l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari sarebbe manifestamente illegittima per violazione dei principi ed alla luce delle ragioni di diritto ampiamente evidenziate nel presente atto.

V. Nelle more, la Procura Federale aveva avviato anche due ulteriori deferimenti del 26 aprile 2023, che avevano dato luogo al proc. n. 821PF22/23/GC/bip e al proc. n. 822PF22/23/GC/bip, sempre su segnalazione della Co.Vi.So.C.:

In particolare, con il primo erano deferiti:

- il sig. Paolo Castaldi, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 s.r.l., al 16/03/2023:

a) per le violazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. B), par. VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022;

- la società Reggina 1914 s.r.l.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S, vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Paolo Castaldi, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 s.r.l., all'epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI, delle NOIF".

Con il secondo, erano deferiti:

- il sig. Paolo Castaldi, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 s.r.l., al 16/03/2023:

a) per le violazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022 (emolumenti), così come previsto dall'art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF e del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 2 febbraio 2023;

- La società Reggina 1914 s.r.l.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S, vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Paolo Castaldi, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 s.r.l., all'epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VII), delle NOIF".

Ne conseguiva un nuovo procedimento avanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il quale, con la seconda decisione impugnata in questa sede e indicata in epigrafe, concludeva in tal senso, irrogando le ulteriori sanzioni:

- per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società Reggina 1914 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

La fattispecie era sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al primo procedimento, riguardando altro periodo di mancato pagamento, per cui, in estrema sintesi, si riporta il contenuto della relativa motivazione:

a) era richiamato il principio di autonomia che regola i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello della Repubblica italiana e che consente al primo di individuare regole specifiche finalizzate anche a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche, essendo una sana gestione finanziaria condizione fondamentale per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive e il rispetto della leale concorrenza tra tutti i partecipanti a dette competizioni;

b) l'interesse dell'ordinamento settoriale risiede nell'esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale e verificare nel continuo, attraverso l'informativa periodica, nonché come “precondizione” per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo, confermata dagli adempimenti derivanti dall'art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull'andamento delle società professionistiche, dal sistema delle Licenze Nazionali, in grado di attestare il possesso di requisiti fondamentali di idoneità delle società che chiedono l'iscrizione al campionato per la stagione successiva;

c) le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) erano ascritte all'Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all'art. 4 del C.G.S.;

d) lo spontaneo accesso allo strumento di cui al d.lgs. n. 14/2019 cit. nel corso del campionato professionistico non può determinare alcun riflesso sull'assolvimento delle autonome obbligazioni previste dall'ordinamento sportivo e quindi sul rispetto dei termini di versamento degli emolumenti dovuti a tesserati e collaboratori, delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali di cui agli art. 85 NOIF e 33 C.G.S.;

e) diversamente opinando l'imputabilità della crisi alle scelte della società e quella del volontario ricorso allo strumento di superamento della crisi perderebbero ogni rilevanza, diventando una sorta di strumento premiale in grado di consentire al sodalizio di proseguire l'attività sportiva senza assolvere alle sue obbligazioni in palese violazione di diritti dei suoi dipendenti e collaboratori, fra l'altro di rango costituzionale, mantenendo nelle proprie casse ingenti risorse finanziarie, in palese violazione anche dei diritti di pari trattamento con gli altri contendenti partecipanti al medesimo campionato, che ne risulterebbe inevitabilmente falsato;

f) non esiste nell’ordinamento una definizione precisa del concetto di “forza maggiore”, per cui l’attivazione di una procedura volontaria proposta dall'impresa in situazione di difficoltà e prevista dall’ordinamento statale non può far sì che la società interessata possa disconoscere quali siano le procedure, anche autorizzatorie, necessarie al compimento di determinati atti obbligatoriamente previsti dall’ordinamento sportivo ed evitare di sopportarne i rischi collegati;

g) anche in forza della normativa sopravvenuta – quale l’intervenuta modifica degli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F. in virtù delle deliberazioni del Consiglio Federale di cui ai C.U. n. 167/A, 168/A e 169/A, pubblicate in data 21 aprile 2023 - la presentazione di un ricorso ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019 cit. ad opera di una società calcistica, indipendentemente dalla procedura cui si intenda accedere e del rispetto degli obblighi connessi al suo “iter”, non comporta alcuna esenzione dagli obblighi dei versamenti, alle scadenze prefissate, degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali, almeno sino all'emissione di un decreto di omologa o di altro provvedimento similare;

h) anche nell’ipotesi per la quale i provvedimenti del Tribunale per le scadenze del 16 marzo 2023, che avevano negato l’autorizzazione al pagamento, fossero stati astrattamente considerati quali “factum principis”, come dedotto dagli interessati, la reale ragione degli stessi risiedeva nella circostanza che, pur essendo ancora in pendenza del termine concesso, la società sportiva non aveva depositato gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e soprattutto la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, non fornendo così adeguati strumenti di conoscenza al Tribunale fallimentare, per cui la condotta dei deferiti aveva reso impossibile l’accoglimento delle istanze, secondo la motivazione del Tribunale ordinario come richiamata;

i) il principio secondo il quale non può ritenersi utile - al fine di evitare le sanzioni previste dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva - la semplice presentazione di un ricorso ex art. 40 e ss. CCII, privo di documentazione idonea a consentire ai magistrati un pieno giudizio sulle istanze di autorizzazione ai pagamenti previsti dall'ordinamento sportivo, era aggravato dal fatto che i deferiti, alla luce del diniego del Tribunale fallimentare, avrebbero potuto ricorrere alla “finanza esterna”, anche sotto forma di finanziamenti, in maniera di poter adempiere comunque agli obblighi federali, in tal modo coordinando e contemperando gli obblighi derivanti dai due ordinamenti;

l) erano ritenute congrue le sanzioni proposte, per cui si concludeva in tal senso: “…il Collegio ritiene di condividere le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale per le quali ciascuna delle quattro condotte contestate nei due deferimenti (rispettivamente mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 ed inoltre mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023-emolumenti- e gennaio e febbraio 2023 -piani di rateazione-, dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 - emolumenti- e gennaio e febbraio 2023 -piani di rateazione-, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022 -emolumenti-) sia meritevole della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, non solo in ragione del documentato tentativo del sodalizio sportivo di ottenere tramite (incomplete) istanze l'autorizzazione ai vari pagamenti evidenziandone essenzialità e funzionalità per la continuità aziendale, ma soprattutto per la novità della questione relativa all'effettiva entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019 per la cui compiuta regolazione il Consiglio Federale della FIGC ha ritenuto di dover intervenire con le modifiche alle NOIF, con particolare riferimento al C.U. n. 168/A, che ha modificato l'art. 85”.

VI. Con un secondo reclamo alla Corte Federale d’Appello, la Reggina e il sig. Castaldi proponevano gravame anche avverso tale decisone.

VI.1 In particolare, i reclamanti ripercorrevano l’”iter” che aveva portato all’avvio del procedimento paraconconcorsuale di cui al richiamato d.lgs. n. 14/2019, aggiungendo che, all’approssimarsi della scadenza del 16 marzo 2023, la società aveva avanzato una nuova richiesta di autorizzazione al pagamento di tutte le somme dovute a tale scadenza e di quelle già scadute al 16 febbraio 2023, già oggetto di diniego, evidenziando che tali pagamenti potevano essere considerati essenziali e funzionali a garantire la continuità aziendale, ma di avere ottenuto un nuovo provvedimento negativo in data 13 marzo 2023, fondato sostanzialmente sulla non ritenuta urgenza del pagamento dei debiti contributivi e tributari, a differenza degli emolumenti non essenziali per la continuità di impresa e sulla netta autonomia tra l’ordinamento statale e quello sportivo; sulla base di tale assunto e dopo specifica istanza della società, con successivo provvedimento del 15 marzo 2023, il Tribunale autorizzava i soli pagamenti (emolumenti e “fondo fine carriera”) ai calciatori tesserati e non anche agli “ex Reggina”.

VI.2 I reclamanti, quindi, articolavano il loro appello, fondandosi su tre motivi.

In primo luogo, usando la metafora del paziente sano e del paziente patologico, ricordavano che nel primo caso è la F.I.G.C. a “curarsi” dei controlli necessari alla corretta gestione economico-finanziaria della società professionistica, mentre nel secondo caso provvede il Tribunale, nel caso di specie ai sensi degli artt. 40 e segg. d.lgs. n. 14/2019. In questo secondo caso è prevalente l’attività del Tribunale, che valuterà, dopo il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del piano finanziario, se sussiste l’armonizzazione di tutti gli interessi coinvolti, tra piano civile e piano sportivo.

Nel caso di specie non era riscontrabile alcuna responsabilità (sportiva) dei soggetti coinvolti, in quanto le loro azioni erano assolutamente vincolate nel caso specifico alle determinazioni del Tribunale di Reggio Calabria del 13 e del 15 marzo 2023.

VI.3 Vi era stato, quindi - quale circostanza “esimente” per i reclamanti - un obbligo di ottemperare a un provvedimento di un’Autorità statale, anche al fine di non incorrere nella commissione del reato ex art. 650 c.p., non potendo la Giustizia sportiva disapplicare un provvedimento di quella “ordinaria”. L’ignorare la mancata autorizzazione e il procedere ugualmente ai pagamenti in questione avrebbe condotto al rischio concreto di apertura della liquidazione giudiziale della società, ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. cit., nonché all’imputazione degli amministratori per bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 322 d.lgs. cit.

Richiamando precedenti decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. e di queste Sezioni Unite, i reclamanti insistevano nell’evidenziare il principio di impossibilità di sottrarsi a una disposizione di un’Autorità statale, anche in sede di diversa procedura concorsuale, e l’illegittimità di una sanzione nella presente fattispecie, anche al fine di tutelare il principio del “merito sportivo” e della regolarità delle competizioni.

VI.4 In riferimento, poi, alla specifica decisione impugnata, i reclamanti evidenziavano:

i) la decisione di primo grado aveva preso in considerazioni i soli principi civilistici sulla “forza maggiore”, escludendo invece quelli penalistici, ben più rilevanti nel caso di specie, di cui agli artt. 51 e 650 c.p., laddove il diritto civile è solo indirettamente applicabile nell’ambito dei procedimenti disciplinari sportivi, limitandosi il C.G.S. al rinvio “esterno” al solo codice di procedura civile e non anche a quello sostanziale;

ii) era stato riconosciuto il “factum principis” dato delle pronunce del Tribunale di Reggio Calabria solo quale circostanza “attenuante”, con conseguente riduzione della sanzione inflitta, laddove doveva essere considerata una “esimente” piena;

iii) la società non aveva, quindi, manipolato o elusi gli obblighi di pagamento al 16 marzo 2023 e la stessa non poteva sottrarsi all’attività di controllo del Tribunale reggino;

iv) le conseguenze della liquidità mantenuta in cassa in virtù del mancato pagamento era stato imposto in modo inderogabile dal Tribunale al fine di evitare il fallimento della società;

v) nessun comportamento colposo era ascrivibile alla società, la quale era stata sempre limpida con la F.I.G.C. e aveva comunicato alla stessa Co.Vi.So.C. l’entrata nella procedura ex d.lgs. n. 14/2019 cit., che costituiva comunque un diritto fondamentale della società stessa, senza che potesse rilevare un precedente richiamato nella sentenza impugnata, del tutto avulso dal caso di specie;

vi) non poteva avere effetti la recente modifica delle N.O.I.F. sulla rilevanza della procedura di cui al d.lgs. cit. solo alla sua conclusione, in quanto successiva ai fatti di causa, fermo restando che anche durante la procedura la società è sottoposta a provvedimenti autorizzatori di vario tipo e non può rilevare solo la conclusione della procedura, come detto dai giudici di primo grado;

vii) lo stesso Tribunale di Reggio Calabria aveva riconosciuto come “non essenziali” i pagamenti in questione, in conformità al parere del Commissario Giudiziale; il termine per il deposito del piano economico finanziario e degli accordi di ristrutturazione dei debiti non era ancora scaduto alla data delle decisioni del Tribunale di Reggio Calabria; irrilevante era, di conseguenza, il richiamo alla possibilità di avvalersi di “finanza esterna”;

viii) nell’irrogare le sanzioni, il Tribunale Federale non aveva considerato l’esimente suddetta, la buona fede e diligenza della società, che aveva rispettato tutte le scadenze indicate dal Tribunale ordinario, e la novità della fattispecie;

ix) da ultimo, sul profilo del “quantum”, i reclamanti censuravano l’operato del giudice di primo grado, che avrebbe dato luogo a una sorta di “bis in idem”, sanzionando dapprima il mancato pagamento al 16 febbraio 2023 e poi il suo permanere, laddove la fattispecie era sussumibile nell’alveo di condotta unica, sia pure di carattere continuato.

VII. Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza in data 11 maggio 2023 i difensori delle parti reclamanti illustravano le proprie argomentazioni e così faceva il rappresentante della Procura Federale, unitamente al presidente della società Reggina 1914 S.r.l.

La causa era quindi immediatamente trattenuta in decisione e, in pari data, era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primo luogo queste Sezioni Unite dispongono la riunione dei due reclami in epigrafe, alla luce della chiara connessione soggettiva e oggettiva; la riunione, difatti è istituto processuale di carattere generale, cui sono sottese ragioni di economia procedurale (v. art. 37, comma 5, del codice di giustizia sportiva del C.O.N.I.)

2) Inoltre ritengono che sia doverosa una premessa di carattere generale per inquadrare la fattispecie e i principi che scaturiranno dalla presente decisione.

2.1 Ebbene, è stato già ribadito da questo organo giudicante che lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di “processo parallelo”, o tanto meno di un processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilità che ne conseguono degli amministratori di una società sportiva, oltretutto professionistica, come nel caso di specie.

Oggetto di valutazione è - invece e sempre - il rispetto delle regole fondamentali poste a presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti esigibili nei confronti dei relativi rappresentanti e/o soci, anche al fine di garantire una parità di base per tutti i contendenti nell’agone sportivo. Il principio del c.d. “fair play” costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 4 (anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.). Tale Codice, del resto e come detto dagli stessi reclamanti, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) alle norme sostanziali del codice civile e, dunque, alle relative regole attuative o di interpretazione e neppure ciò accade per lo Statuto della F.I.G.C. (art. 19), che a sua volta si riferisce a clausole “aperte”, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione” delle società sportive, fondandosi su regole “elastiche” come differentemente non potrebbe essere.

Il giudice sportivo, dunque, non è deputato a valutare le responsabilità “ordinarie” e neppure deve soffermarsi – nel caso di sottoposizione a procedura paraconcorsuale o concorsuale che sia, di una società sportiva – sulle perdite economiche che ne derivano o sugli strumenti che la società sceglie per cercare di uscire da una crisi economica momentanea, ma deve valutare il rispetto di quella che potrebbe definirsi – parafrasando le regole di una competizione proprie di una procedura ad evidenza pubblica - la “lex specialis” costituente l’ordinamento sportivo in sé considerato.

Tale giudice è chiamato a rilevare con tale disciplina speciale – autonoma da quella ordinaria – se le modalità con le quali il soggetto d ferito si è comportato o p r il contesto nel quale ha agi o, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (v. parere del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 5/2017).

Per tale ragione, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausole di chiusura del sistema, poiché evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma “ordinaria” vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna di tali norme rende obbligatorio (CFA, SSUU, n. 4/2021-2022).

2.2 Premesso ciò, prende spessore quanto evidenziato nella seconda delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale impugnate, secondo cui “…viene riservata all'ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, con la conseguenza per la quale rileva comunque “…il pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell'obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell'Autorità Federale demandata”.

Ecco che del tutto condivisibile è la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui “Certamente le società iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalità stabiliti per l'esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all'affidamento generale sulla regolarità della manifestazione. Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all'Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all'art. 4 del C.G.S.”.

Queste Sezioni Unite, pertanto, concordano nel concludere che i richiamati principi dell'ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi, o aggirati, dal pur legittimo accesso della società Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento statale, nel caso di specie dal deposito del ricorso del 19 dicembre 2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, tendente all'omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell'art. 40 d. lgs. n. 14/2019 cit., con le caratteristiche individuate dal Tribunale ordinario e con la finalità di salvaguardare l'attività aziendale.

E ciò perché l'interesse dell'ordinamento settoriale risiede nell'esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, e nel verificare “nel continuo”, attraverso l'informativa periodica, la sussistenza della “precondizione” per mantenere il titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo, nel rispetto della “par condicio” con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione (nel caso di specie il campionato nazionale professionistico di serie B).

Proprio in virtù della reclamata – e condivisa da queste Sezioni Unite – autonomia dei due ordinamenti, la disciplina statuale non è in grado di impedire, o anche solo di sospendere, l'efficacia delle normative dell'ordinamento settoriale sportivo, frutto di spontanea adesione, con affiliazione e tesseramento, per cui le vicende interne alla stessa procedura ex d.lgs. n 14/2019, compresi i dinieghi alle autorizzazioni di pagamento, in quanto tali e le relative conseguenze, non possono essere sottratte al vaglio dell’ordinamento sportivo, rientrando invece nel novero dei rischi d'impresa connessi alla procedura prescelta, così come l’ordinamento sportivo non può influire su quello statale, nella specie interferendo su termini e decisioni del Tribunale ordinario.

2.4. Queste Sezioni Unite aggiungono che la opponibilità alla valutazione della giustizia sportiva dei dinieghi da parte dell’ordinamento statale potrebbe essere sostenuta solo dalla dimostrazione, da parte della società interessata, tramite il suo amministratore, di avere fatto tutto il possibile per illustrare all’organo statale le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento, nel caso di specie di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., sforzandosi – proprio in virtù di quel “quid pluris” derivante dalla sua volontaria sottoposizione (anche) all’ordinamento sportivo – di fare qualcosa di ulteriore rispetto a una “normale” compagine societaria di diritto civile  (a cui è sufficiente rispettare le condizioni e i termini fissati dal Tribunale fallimentare), proprio per affermare la piena volontà di rispetto anche dei principi generali di cui all’art. 4 del C.G.S. sopra richiamati.

E’ chiaro che, una volta pronunciatosi il Tribunale Fallimentare, la società non poteva derogare alla strada indicata (nel caso di specie la mancata autorizzazione ai pagamenti) ma doveva porsi nella condizione di aver dimostrato di aver fatto quanto possibile per fornire al Tribunale ordinario ogni strumento per decidere anche sullo sfondo delle norme dell’ordinamento sportivo.

In particolare, la società, nel caso di specie, avrebbe dovuto premurarsi, oltre a significare la perentorietà dei termini di cui all’art. 85 cit. e la loro rilevanza per il rispetto della “par condicio” sportiva, di provvedere con la massima sollecitudine a depositare gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, fornendo così adeguati strumenti di conoscenza della specifica situazione al Tribunale fallimentare, prima delle scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.

E’ vero che, dal punto di vista “civilistico”, la Reggina era ancora “in termini” quando ha presentato le istanze di autorizzazione e il limite per la presentazione del “Piano di ristrutturazione” era ancora aperto, ma ciò solo dal punto di vista della procedura concorsuale in corso.

Quel “quid pluris” che era richiesto sotto il profilo dello (autonomo) ordinamento sportivo era proprio lo sforzo di provvedere in tale senso, al fine di consentire anche il rispetto dei termini posti dall’ordinamento di cui alle N.O.I.F.; né la società reclamante e il suo amministratore hanno fornito elementi idonei in questa sede a giustificare tale “ritardo”.

2.5. Il principio di diritto che ne deriva è, quindi, quello per il quale la sottoposizione a una procedura concorsuale prevista dall’ordinamento statale, pur essendo un “diritto” riconosciuto a una società di capitali dall’ordinamento statale medesimo, non può costituire in sé un “mantello protettivo” che possa congelare gli obblighi previsti dal parallelo ordinamento sportivo, a meno che la società non dimostri di aver fatto ogni sforzo che le era possibile per consentire al Tribunale ordinario di avere tutti gli strumenti per poter provvedere, anche prima della scadenza dei termini da tale autorità concessi nell’ambito della procedura ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019 cit.; cosa che, nel caso di specie, è mancata, avendo provveduto la Reggina al deposito di quanto sopra indicato, a quel che consta, solo il 28 aprile 2023, ben dopo le scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023.

Tant’è che risulta come lo stesso Tribunale di Reggio Calabria abbia precisato che solo con l'esame di tali due documenti sarebbe stato possibile vagliare l'idoneità del patrimonio attivo esistente all'integrale soddisfacimento dei creditori estranei e che, in particolare, quel patrimonio non poteva essere, allo stato, intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi.

Pertanto, le pur suggestive tesi difensive dei reclamanti, basate sul richiamo alla differenza tra il principio civilistico della “forza maggiore”, quello generale del “factum principis” e quelli penalistici di cui agli artt. 51 e 650 c.p., ritenuti applicabili al caso di specie, perdono spessore, così come quelle fondate sulla differenza tra “esimente” e “attenuante” di cui ai dinieghi del Tribunale ordinario al pagamento, dato che nel caso di specie non è stato giustificato il mancato sforzo di provvedere, anche prima del termine, alla sottoposizione al Tribunale ordinario di tutti gli strumenti idonei a una decisione ponderata; e ciò anche alla luce delle conseguenze potenziali derivanti da una penalizzazione in classifica – come poi è stato – che avrebbe potuto incidere in senso generale anche sulla continuità aziendale, dato che proprio la posizione in classifica potrebbe influire in maniera decisiva sulla stessa (si pensi all’ipotesi di società ai limiti della “zona retrocessione” e alla potenziale penalizzazione che potrebbe incidere sulla stabilità stessa della compagine sportiva in caso, non auspicabile, di posizione in classifica negli ultimi posti del campionato di serie B).

Se, dunque, è certamente compito del Tribunale ordinario, previo parere del Commissario giudiziale, stabilire cosa sia e cosa non sia indispensabile alla continuità aziendale, nel caso di una società sportiva è fondamentale che l’interessata dimostri alla giustizia federale di aver fatto ogni sforzo possibile per porre il Tribunale ordinario in condizione di pronunciarsi con piena cognizione prima della scadenza dei termini previsti per i vari pagamenti dall’ordinamento sportivo.

2.6 Chiarito ciò, la struttura di base delle pronunce del Tribunale Federale Nazionale in questa sede impugnate appare pienamente condivisibile allorché ritiene censurabile la condotta dei deferiti, là dove risulta che era stata la presentazione di formali istanze di autorizzazione ai pagamenti - pur nei termini rispetto alle scadenze dell'ordinamento sportivo - non corredate dai documenti utili al vaglio della correttezza della decisione del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva reso impossibile l'accoglimento delle stesse.

Alla luce di quanto dedotto, pertanto, le decisioni di primo grado si sono fondate proprio sull’esame delle condotte espletate dai deferiti e precedenti ai dinieghi ricevuti, in quanto tali sufficienti per l’irrogazione delle sanzioni in questione, peraltro particolarmente contenute.

Appare quindi irrilevante a tal fine l’esame dell’ulteriore profilo relativo alla possibilità di ricorso a “finanza esterna”, pure richiamato dal Tribunale Federale– peraltro oggetto di successivo vaglio da parte della Procura Federale derivante da quanto dedotto in conclusione della prima sentenza impugnata in questa sede – in quanto tale mancato avvalimento è solo un argomento ulteriore, e ancora al vaglio della Procura Federale, ma non è stato quello fondamentale sulla base del quale si sono fondate le sanzioni, per quanto detto in precedenza.

Per tale ragione queste Sezioni Unite confermano le sentenze impugnate nella parte in cui ritengono congrua e proporzionata la sanzione inibitoria al rappresentante legale e ritengono che la società debba risponderne sia a titolo di responsabilità diretta, per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S, vigente, in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Castaldi, sia a titolo di responsabilità propria per la violazione dell'art. 33, commi 3 e 4, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI) e par. VII) delle N.O.I.F.

3. Per quanto riguarda il “quantum” in totale della sanzione stessa alla società, queste Sezioni Unite ritengono invece di condividere l’assunto delle parti reclamanti relativamente ai due punti di penalizzazione inflitti per il permanere dell’inadempimento del 16 febbraio 2023 ancora alla data del 16 marzo 2023.

3.1 In tal caso, infatti, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di un’unica condotta. Inoltre, e sul punto, era – qui sì – individuabile la circostanza per la quale la stessa società aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuità aziendale, a differenza della volta precedente di cui all’istanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023.

In questo unico caso, pertanto, la società ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare.

Sul punto, è noto che il comma 2 dell’art. 13 C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SSUU, n. 1/2021-2022).

Queste Sezioni Unite, pertanto, ritengono di avvalersi di tale principio e di provvedere a rideterminare la sanzione specifica.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, così dispone:

- respinge il reclamo n. 0129/CFA/2022-2023;

- accoglie in parte il reclamo n. 0136/CFA/2022-2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società Reggina 1914 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva; conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Ivo Correale                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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