F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 174/TFN – SD del 16 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 25893 /820pf22-23/GC/blp del 27 aprile 2023, nei confronti del sig. Emiliano Montanari e della società ACR Siena 1904 Spa – Reg. Prot. 168/TFN-SD
Decisione/0174/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0168/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Rotondo – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25893 /820pf22-23/GC/blp del 27 aprile 2023, nei confronti del sig. Emiliano Montanari e della società ACR Siena 1904 Spa,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 27 aprile 2023, Prot. 25893 /820pf22-23/GC/blp, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Emiliano Montanari, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società ACR Siena 1904 Spa, dall'11 luglio 2022:
a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. V), delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22 - febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022;
b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte nell’ambito del procedimento n. 671pf22-23 (DEC/0159/TFNSD-2022-2023 del 17/04/2023), trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie;
- la società ACR Siena 1904 Spa:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Emiliano Montanari, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società ACR Siena 1904 Spa, dall'11 luglio 2022;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF e al Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte alla società nell’ambito del procedimento n. 671pf22-23 (DEC/0159/TFNSD-2022- 2023 del 17/04/2023), trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale.
In particolare, con nota del 31 marzo 2023, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale che, all’esito delle verifiche eseguite, era emerso che la società ACR Siena 1904 Spa, entro il termine del 16 marzo 2023, non aveva provveduto a fornire evidenza documentale circa l’effettiva esecuzione del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
La Co.Vi.So.C. evidenziava, altresì, il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022, come già segnalato con nota del 27 febbraio 2023 prot. n. 366/2023.
La Procura Federale, ricevuti gli atti, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 820pf22-23, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della società ACR Siena 1904 Spa, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef dei contributi Inps relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 e delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva i fogli di censimento, le visure della società, nonché i documenti inoltrati dalla Co.Vi.So.C.
In data 7 aprile 2023, la Procura Federale notificava al sig. Emiliano Montanari e alla società ACR Siena 1904 Spa l’avviso di conclusione delle indagini.
In data 14 aprile 2023, la Procura procedeva all’audizione dell’avv. Paolo Rodella, in qualità di difensore del sig. Montanari e della società calcistica.
Nell’occasione l’avv. Rodella procedeva al deposito di due blocchi di quietanze di versamento effettuate tramite Modelli F24 e relative ricevute di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, riferite ai capi d’incolpazione di cui alla CCI del 07/04/2023, prot. 24306/820pf22-23/GC/gb.
In data 18 aprile 2023, la Co.Vi.So.C. inoltrava alla Procura Federale una nuova nota, relativa ai riscontri effettuati in ordine alla posizione erariale e contributiva della società, precisando che tale nota annullava e sostituiva quella inviata in data 31 marzo 2023. Ciò in quanto la prima nota non riportava espressamente il periodo di gennaio 2022 - febbraio 2023 relativo alla mancata evidenza documentale del versamento dei contributi INPS, come richiamato nel memorandum allegato alla citata comunicazione.
Nella medesima data del 18 aprile 2023 la Procura, dato atto che l’oggetto del procedimento n. 820pf22-23, alla luce della nuova nota della Co.Vi.So.C., non risultava più rispondente ai fatti che avevano determinato l’apertura del procedimento stesso, provvedeva a modificare l’oggetto del procedimento n. 820pf22-23 nel seguente modo: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della società ACR Siena 1904 Spa, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22 - febbraio 23 e delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023.”
A seguito di detta modifica, sempre in data 18 aprile, la Procura Federale notificava al sig. Emiliano Montanari e alla società ACR Siena 1904 Spa un nuovo avviso di conclusione delle indagini, precisando che lo stesso andava ad annullare e sostituire il precedente avviso notificato.
In data 21 aprile 2023, l’avv. Rodella, nell’interesse del sig. Montanari e della società, chiedeva ed otteneva l’accesso agli atti del fascicolo.
A seguito della nuova notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, sia il sig. Montanari sia la società venivano nuovamente ascoltati dalla Procura Federale e, nell’occasione, contestavano la validità del secondo avviso di conclusione delle indagini. La Procura Federale, in data 27 aprile 2023, procedeva a deferire il sig. Emiliano Montanari e la società ACR Siena 1904 Spa sulla base delle contestazioni formulate nell’avviso di conclusione delle indagini del 18 aprile 2023.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza dell’8 maggio 2023.
La fase predibattimentale
In data 3 maggio 2023 interveniva nel procedimento la Lega italiana calcio professionistico, depositando una memoria con i relativi allegati.
Anche i deferiti si costituivano depositando una memoria relativa al deferimento ed altra memoria relativa all’intervento spiegato dalla Lega, sostenendone l’inammissibilità.
Il dibattimento
All’udienza dell’8 maggio 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Paolo Rodella, in rappresentanza dei deferiti, e gli avv.ti Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni, in rappresentanza della Lega italiana calcio professionistico.
Il Tribunale, dopo aver invitato le parti ad interloquire in ordine all’atto di intervento spiegato dalla Lega ed essersi ritirato in camera di consiglio, con ordinanza a verbale immediatamente comunicata alle parti dichiarava inammissibile il suddetto intervento.
Con riferimento al deferimento, la Procura Federale, nel riportarsi ai propri atti, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Emiliano Montanari, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione, così suddivisi: mesi 3 (tre) di inibizione per la prima violazione, mesi 1 (uno) per la continuazione e giorni 15 (quindici) per la recidiva;
- nei confronti della società Siena 1904 Spa, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023, ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda, così suddivisi: punti 2 (due) in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità̀ di gennaio e febbraio 2023 e dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 2022 - febbraio 2023; ulteriori punti 2 (due) per il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022; euro 1.000,00 (mille/00) per la recidiva.
L’avv. Rodella, nel riportarsi ai propri scritti, insisteva per l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di deferimento formulata nella comparsa di costituzione e, nel merito, chiedeva il proscioglimento dei deferiti.
La decisione
1. Preliminarmente va affrontato il tema dell’ammissibilità dell’intervento spiegato nel presente procedimento dalla Lega italiana calcio professionistico.
L’art. 81 CGS riconosce al terzo il diritto di intervenire nel processo solo laddove sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
Nell’atto di intervento il terzo deve dimostrare la sussistenza dell’interesse che giustifica l’ingresso nel procedimento.
Il Codice, dunque, riconosce al terzo la possibilità di intervenire nel giudizio disciplinare subordinando, tuttavia, l’ammissibilità dell’intervento alla dimostrazione dell’esistenza di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale e di un interesse giuridicamente rilevante. Ciò in quanto il procedimento disciplinare si caratterizza per essere un giudizio in cui si contrappongono unicamente l’organo che esercita l’azione e i soggetti destinatari della pretesa sanzionatoria.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene inammissibile l’intervento proposto dalla Lega, mancando un interesse giuridicamente rilevante ex art. 81 CGS.
In primo luogo, occorre, difatti, evidenziare che la Lega ha espressamente dedotto che il proprio intervento non è stato spiegato né ad adiuvandum della Procura Federale né ad opponendum della società calcistica, dimostrando in tal modo l’assenza di un concreto e diretto interesse rinveniente dalla decisione del Tribunale.
Né tale interesse può essere ravvisato nella necessità, come dedotto dalla Lega, di poter “ calendarizzare correttamente le gare di play off del campionato”.
Si tratta, difatti, di un interesse di mero fatto del tutto generico ed eterogeneo rispetto all’oggetto del presente giudizio che, pertanto, non può certo assurgere ad interesse meritevole di tutela.
A ciò si aggiunga che l’interesse dedotto dalla Lega quale condizione che legittimerebbe il suo ingresso nell’odierno procedimento, ossia la necessità di garantire la corretta calendarizzazione dei Play Off, non risulta neppure attuale, dal momento che alla data dell’atto di intervento della Lega nel presente procedimento la stessa Lega Pro, con comunicato n. 232/L del 27 aprile 2023, aveva già provveduto a differire la data di inizio dei Play Off e a dettare la nuova calendarizzazione degli incontri.
2. Nel costituirsi in giudizio, gli odierni deferiti hanno eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’atto di deferimento. Secondo i deferiti, difatti, la circostanza che la Procura Federale avesse, nel corso delle indagini, sostituito, annullandolo, l’avviso di conclusione delle indagini notificato il 7 aprile 2023 con un nuovo avviso di conclusione delle indagini, notificato il 18 aprile 2023, avrebbe leso il loro diritto di difesa.
Ciò anche in considerazione del fatto che nel secondo avviso sarebbero state dedotte incolpazioni diverse, anche sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, da quelle indicate nel primo avviso.
L’inammissibilità dell’atto di deferimento deriverebbe, inoltre, dal fatto che la Procura avrebbe acquisito, riportandola nel secondo avviso di conclusione delle indagini, una nuova segnalazione della Co.Vi.So.C. intervenuta dopo la comunicazione di conclusione delle indagini.
L’eccezione non è fondata.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, la fase delle indagini è retta da una cadenza temporale ben precisa:
- apertura delle indagini mediante iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante;
- chiusura delle indagini entro 60 giorni dall’iscrizione, salvo eventuali proroghe concesse;
- invio ai deferiti entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini dell’avviso di conclusione indagini, salvo richiesta di archiviazione, con assegnazione dei termini a difesa;
- notifica dell’atto di deferimento.
Scopo delle indagini è quello di consentire alla Procura, ricevuta la notizia del fatto o dell’atto rilevante, di acquisire elementi di prova in modo da poter valutare la fondatezza della notizia dell’illecito e, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare.
In tale contesto, l’interessato viene a conoscenza del fatto che la Procura sta svolgendo indagini sul suo conto attraverso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.
La notifica di tale atto serve, dunque, a portare a conoscenza dell’interessato la sussistenza di una indagine nei suoi confronti. Ma non solo.
L’art. 123 del CGS impone alla Procura Federale, una volta notificato l’avviso di conclusione delle indagini e prima di assumere una decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere con il deferimento, l’obbligo di discovery integrale degli atti di indagine, al fine di permettere all’incolpato di avere conoscenza degli atti del procedimento e di approntare tutte le difese necessarie prima dell’eventuale adozione dell’atto di deferimento.
L’incolpato, difatti, ricevuta la CCI, potrà presentare una richiesta di accesso agli atti, di audizione o depositare memorie difensive, al fine di contestare il fondamento dell’ipotesi accusatoria e di difendersi dagli addebiti.
È, dunque, attraverso la discovery degli atti e la conseguente possibilità riconosciuta all’incolpato di esporre le proprie ragioni innanzi alla Procura che si realizza il diritto di difesa dello stesso incolpato.
Tali principi inducono a concludere per l’insussistenza, nel caso di specie, di una lesione del diritto di difesa degli odierni deferiti derivante dalla circostanza che l’avviso di conclusione delle indagini funzionale al successivo deferimento abbia annullato e sostituito un precedente avviso di conclusione delle indagini. E ciò anche laddove si ritenga che il secondo avviso contenesse incolpazioni sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel primo avviso.
Dalla ricostruzione dei fatti si è visto che una volta notificato il secondo avviso di conclusione delle indagini, gli odierni deferiti hanno richiesto ed ottenuto la copia degli atti del fascicolo di indagine, fascicolo nel quale era ricompresa la nota informativa, e i relativi allegati, inoltrata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura in data 18 aprile 2023.
Ricevuti gli atti, sia il sig. Montanari sia la società ACR Siena 1904 Spa sono stati ascoltati dalla Procura e sono stati, pertanto, messi nelle condizioni di difendersi ed esporre le loro ragioni in ordine ai nuovi fatti contestati.
Solo all’esito di tali attività, la Procura ha proceduto al deferimento degli stessi.
Il rispetto della procedura delineata dal Codice di giustizia sportiva impedisce, dunque, di ritenere sussistente la violazione del diritto di difesa lamentato dai deferiti.
La notifica del secondo avviso di conclusione delle indagini in sostituzione del primo, a prescindere dal diritto di difesa degli incolpati, non ha inficiato la regolarità del procedimento disciplinare e la legittimità dell’atto di deferimento neppure sotto il profilo formale.
Va evidenziato, difatti, che l’avviso di conclusione delle indagini trova la sua corrispondenza nell’avviso ex art. 415 bis cpp previsto nell’ambito del procedimento penale.
Ebbene, sul punto la giurisprudenza sostiene la legittimità delle ulteriori investigazioni anche a seguito dell’invio del provvedimento di cui all’art. 415-bis cpp purché all’esito venga notificato un nuovo avviso di conclusione delle stesse e purché non siano ancora decorsi gli originari termini di durata delle indagini preliminari (Cass. 12 luglio 2006, n. 34417).
Secondo la giurisprudenza, dunque, la circostanza che siano state compiute ulteriori attività di indagini dopo la notifica dell’avviso ex art. 415 bis cpp e sia stato notificato nuovo avviso ex art. 415 bis in sostituzione del precedente non determina alcuna irregolarità del procedimento (tantomeno una lesione del diritto di difesa), laddove sia stato rispettato il termine di durata delle indagini.
Così come accaduto nel presente procedimento.
A ciò si aggiunga, da ultimo, che la possibilità per la Procura di acquisire nuovi atti successivamente alla notifica del CCI è implicitamente riconosciuta dal Codice di giustizia, laddove, all’art. 119 prevede che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
L’unico limite che pone il Codice alla utilizzabilità degli atti è, pertanto, l’intervenuta scadenza del termine di durata delle indagini.
Scadenza che, come detto, nella fattispecie in esame, non era maturata.
3. Si può, ora, trattare il merito del deferimento.
Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte contestate.
Sul capo di incolpazione relativo al permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022, il Tribunale condivide le ragioni, contenute nella decisione n. 159/TFN 2022-2023 confermate poi dalla Corte di Appello Federale, che hanno portato a ritenere i deferiti responsabili per il mancato versamento delle suddette ritenute entro il termine del 16 febbraio 2023.
Come affermato nella detta decisione, con il CU n. 154/A del 31 gennaio 2022, il Consiglio federale, rilevato che la normativa statale aveva all’epoca disposto “c) la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, con pagamento in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o con pagamento rateizzato a decorrere dal 30 maggio 2022 e sino al 16 dicembre 2022”, ha espressamente deliberato, nel pieno rispetto del principio di non contraddizione, che “i versamenti, da parte delle società professionistiche, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS interessati dalle disposizioni agevolative di cui all’art. 3- quater del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n.215/2021 e all’art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, saranno valutati ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, tenendo in considerazione le nuove scadenze derivanti dai differimenti e dalle rateizzazioni previsti dalla normativa statuale”.
Le disposizioni statali richiamate nel citato CU sono successivamente state prorogate dal legislatore ordinario, e conseguentemente da quello federale, sino a comprendere i versamenti dovuti per l’intero periodo da gennaio ad agosto 2022, e da ultimo regolati con l’ultima legge finanziaria, l. 29 dicembre 2022, n. 197, cui fa riferimento l’odierno deferimento.
Ai sensi dell’art. 1, comma 160 di tale ultima legge, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dei precedenti interventi normativi e con scadenza il 22 dicembre 2022 “si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023”.
In virtù di detta normativa, correttamente considerata “speciale” dal Tribunale con la decisione innanzi citata e dalla stessa Corte di Appello Federale, è stata disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute Irpef con scadenza gennaio - agosto 2022 (ossia dei versamenti relativi alle ritenute Irpef oggetto del presente deferimento, tra i quali vanno ricompresi i versamenti relativi ad ottobre 2021, in quanto il termine di adempimento scadeva a gennaio 2022) ed è stata concessa alle società sportive la possibilità di estinguere il debito sospeso in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero, in maniera dilazionata, corrispondendo sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
A sua volta, il comma 161, della l. 197/2022 prevede che “ in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160”.
È pacifico dagli atti di causa che entro il 29 dicembre 2022 la società Siena non ha versato alcuna rata relativa al debito Irpef relativo al periodo gennaio - agosto 2022 sospeso per effetto della normativa innanzi richiamata, né ha provveduto al pagamento del suddetto debito in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022.
Ciò ha determinato la decadenza dal beneficio della rateazione, con l’ulteriore conseguenza che, scaduto il termine del 29 dicembre 2022, la società si è trovata ad essere debitrice, in un'unica soluzione, di tutte le ritenute Irpef delle mensilità ottobre 2021 – agosto 2022.
Detto debito, come risulta dagli atti di causa, non solo non è stato pagato entro il 16 febbraio 2023, prima data rilevante per l’ordinamento federale, ma neppure è stato pagato entro il 16 marzo 2023, dimostrando, in tal modo, la permanenza, a tale ultima data, dell’illecito.
Né, con riferimento alle sole ritenute Irpef relative alla mensilità di ottobre 2021 (che, come detto, rientravano nella disciplina della l. 197/2022) può valere quanto sostenuto dai deferiti nella propria memoria.
Sul punto, i deferiti hanno sostenuto due tesi per dimostrare l’intervenuto pagamento di detti tributi.
La prima in virtù della quale il pagamento delle prime tre rate e della rata di gennaio 2023 della (supposta) rateizzazione del debito relativo alla suddetta mensilità sarebbe avvenuto attraverso l’imputazione di una maggior credito di € 6.988,64 vantato dalla società.
La seconda in virtù della quale, poiché il debito rientrava nella disciplina ex l. 197/2022, la società il 15 febbraio 2022 (e quindi addirittura in anticipo rispetto alla scadenza indicata dalla legge), avrebbe versato le prime 4 rate.
In realtà, ciò di cui non tengono conto i deferiti è che, anche a prescindere dalle due tesi proposte, il debito erariale relativo ad ottobre 2021 ammonta ad € 98.846,00 e che, dagli atti di causa, anche a voler ritenere l’intervenuto pagamento di 4 rate per un ammontare di € 6.988,64, non risultano in alcun modo corrisposte le successive rate.
E questo, né alla data del 16 febbraio 2023 né a quella successiva del 16 marzo 2023.
Di qui, la responsabilità dei deferiti per il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022.
4. Per ciò che concerne, infine, l’incolpazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef delle mensilità gennaio e febbraio 2023, per un importo di € 134.073,96, e dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22 - febbraio 23 per un importo di € 1.118.536,23, anche in questo caso il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti.
Il Tribunale ritiene, difatti, non provati i suddetti pagamenti.
In particolare, i deferiti hanno prodotto una serie di quietanze di versamento F24 che dimostrerebbero, a loro dire, l’intervenuto versamento, in data 16 marzo 2023, dei suddetti oneri tributari e contributivi.
Da tali modelli si evince che tutti i versamenti sarebbero avvenuti a “saldo 0” in quanto eseguiti mediante compensazioni con presunti crediti di imposta relativi a “Bonus facciate”, “Sconto - recupero patrimonio edilizio”, “Sconto - superbonus art. 119 D.L.
n. 34/2020”. Quest’ultimo, in particolare, è stato introdotto dal c.d. Decreto Rilancio che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, e, dunque, di attività che poco hanno a che vedere con la gestione di società calcistiche.
Ecco che l’esistenza di tali crediti di imposta, per poter legittimare l’invocata compensazione e, quindi, l’estinzione dei debiti tributari e contributivi oggi contestati, avrebbe dovuto essere provata dalla società.
Nello specifico, al fine di documentare il presupposto costitutivo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione, la società avrebbe potuto trasmettere, ad esempio:
- la situazione contabile aggiornata dalla quale emergesse il dettaglio dei crediti d'imposta che sarebbero poi stati utilizzati in compensazione;
- la copia dell'asseverazione rilasciata da parte dei tecnici abilitati (per quanto attiene la detrazione relativa al c.d. bonus 110%); - la copia della dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle entrate e all'ENEA;
- copia del visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Nulla di tutto ciò è stato allegato, come rilevato dalla Co.Vi.So.C.
La società, difatti, non ha prodotto il benché minimo documento che potesse dimostrare la sussistenza dei suddetti crediti utilizzati in compensazione con i debiti relativi alle ritenute Irpef delle mensilità gennaio e febbraio 2023 e ai contributi INPS del periodo di gennaio 2022 - febbraio 2023.
Di qui la responsabilità dei deferiti.
5. Quanto al trattamento sanzionatorio, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento di questo Tribunale, il permanere al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento delle competenze precedenti “ove non assolte prima”, costituisce un fatto autonomo e diverso, con conseguente irrogazione di una sanzione di almeno due punti.
Va, altresì, premesso che è applicabile, nel caso di specie, l’istituto della recidiva, essendo i deferiti già stati attinti da precedente sanzione per fatti della stessa specie.
Il Tribunale, pertanto, ritiene congrua la sanzione di mesi quattro e giorni quindici di inibizione per il sig. Emiliano Montanari (di cui mesi 3 di inibizione per la prima violazione, mesi 1 per la continuazione e giorni 15 per la recidiva) e di punti quattro di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.000,00 di ammenda per la ACR Siena 1904 Spa (di cui punti 2 in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità̀ di gennaio e febbraio 2023 e dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 2022 - febbraio 2023, punti 2 per il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022 e euro 1.000,00 per la recidiva).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile l’atto di intervento della Lega Italiana calcio professionistico;
b) accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Emiliano Montanari, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- per la società ACR Siena 1904 Spa, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 8 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Giuseppe Rotondo
Claudio Sottoriva
Depositato in data 16 maggio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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