F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 222/CSA pubblicata del 17 Maggio 2023 – A.C.F. Fiorentina S.r.l.

Decisione n. 222/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 259/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Lorenzo Attolico – Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio – Componente

Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 259/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C.F. Fiorentina S.r.l.  in data 16.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 197 del 27.04.2023; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.05.2023, l’Avv. LorenzoAttolico e udito l’Avv. Alessandra Fancello per la reclamante;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C.F. Fiorentina S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione inflitta al calciatore Tommaso Martinelli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 197 del 27.04.2023), in relazione alla gara del Primavera TIM Cup, Roma-Fiorentina, del 25.04.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo squalificava, infatti, il calciatore Tommaso Martinelli, sino al 15 maggio 2023.

Il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per avere, al termine della gara, in reazione ad un pugno subito, colpito con un violento pugno la spalla di un calciatore avversario”.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva:

(i) in via d’urgenza, la sospensione del provvedimento;

(ii) in via principale, l’annullamento della sanzione;

(iii) in via subordinata, la commutazione della sanzione stessa “a 2 (due) giornate effettive di squalifica ovvero, in ogni caso,” la riduzione proporzionale della squalifica a tempo.

A sostegno della propria domanda, la reclamante sosteneva, in via principale, che il calciatore sanzionato non avesse posto in essere la condotta contestata e depositava a supporto una serie di dichiarazioni scritte rilasciate in tal senso da tesserati della medesima A.F.C. Fiorentina, e, in via subordinata, che, ad ogni buon conto, la condotta sanzionata sarebbe stata una reazione ad una provocazione di un avversario, con la conseguenza che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto considerare la scriminante e comunque  applicare l’attenuante di cui all’art.13 let. “a” C.G.S..

Esaurita la fase d’urgenza con il rigetto della domanda della reclamante, la Corte deve, quindi, ora decidere sulle altre istanze.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 maggio 2023, compariva per la parte reclamante l’Avv. Alessandra Fancello, la quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.

Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione.

La Corte, sulla base del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non può che ritenere irrilevanti, ai fini probatori, le dichiarazioni scritte poste dalla reclamante a supporto del ricorso in esame.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere, quindi, da quanto disposto dall’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara, ma che contempla anche una squalifica a tempo. In relazione, invece, alla possibile applicazione di una scriminante e della attenuante prevista dall’art.13 let.”a” del C.G.S., questa Corte rileva che, in effetti, nella specie, la condotta tenuta dal Martinelli è stata una reazione ad una “provocazione” di un avversario (e, dunque, essendo una fattispecie espressamente prevista dal Codice, non vi è spazio per la scriminante), ma che evidentemente il giudice di prime cure ha già tenuto conto di detta "provocazione" subita dal calciatore sanzionato, di guisa che la sanzione comminata costituisce espressione di una ricostruzione completa della dinamica dei fatti, oltre che congrua e proporzionata alla loro gravità.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, pertanto, a questa Corte congrua.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla A.C.F. Fiorentina deve essere respinto e la sanzione irrogata sino al 15 maggio 2023 confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                  IL VICE PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                     Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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