F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 178/TFN – SD del 17 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 25695/681 pf22-23/GC/blp del 26 aprile 2023 nei confronti del sig. Marco Serra – Reg. Prot. 167/TFN-SD

Decisione/0178/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0167/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25695/681 pf22-23/GC/blp del 26 aprile 2023 nei confronti del sig. Marco Serra,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 25695 /681pf22-23/GC/blp del 26 aprile 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Marco Serra, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di arbitro effettivo, per rispondere:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver durante la gara Cremonese vs Roma - disputata in data 28/02/2023, valevole per la 5^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM della stagione sportiva in corso e in occasione della quale era stato designato per svolgere in campo la funzione di quarto ufficiale di gara (IV° uomo) - proferito al minuto 2° del secondo tempo di gioco all’indirizzo del tecnico della società ospite (AS Roma) sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho, che a lui si era poco prima rivolto per tentare di avere spiegazioni riguardo ad una decisione arbitrale assunta dal direttore di gara a seguito di un contrasto di gioco tra un calciatore della Cremonese (Tsadjout Frank) e uno della Roma (Kumbulla Marash) le seguenti testuali parole: <Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, Vai a casa.> (accompagnando le stesse con un movimento circolare della propria mano destra, ossia, roteando il dito indice).

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Dichiarazioni stampa rese dal sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho, allenatore della AS Roma SpA, al termine della gara Cremonese – Roma del 28/02/2023 valida per il Campionato di Serie A Tim”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 1° marzo 2023 al n. 681pf22-23.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti vari articoli di stampa pubblicati il 1° marzo 2023 su alcuni quotidiani nazionali (Corriere dello Sport; Il Messaggero; il Giornale; La Gazzetta dello Sport; La Stampa); la copia video del labiale Serra estratto dalla piattaforma “TIKTOK”; la copia della richiesta al Responsabile della CAN delle registrazioni audio intercorse tra il IV° uomo Serra e il DDG Piccinini; i file audio/video concernenti le comunicazioni tra gli ufficiali di gara trasmessi dal responsabile CAN; la copia del verbale dell’audizione resa in data 2 marzo 2023 dal sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho innanzi all’Organo inquirente e la copia dei file audio/video contenuti nella pen drive depositata nel corso dell’audizione; la copia dei verbali delle audizioni rese dai tesserati per la società AS Roma signori Stefano Rapetti, Massimo Manara, Maurizio Lombardo, Vito Scala e Valerio Cardini; la copia del verbale delle audizioni rese dagli aa.ee. Marco Serra e Marco Piccinini; la copia del verbale del proprio interrogatorio richiesto dall’a.e. Serra e della memoria difensiva con relativi allegati; la copia dell’interrogazione sul sistema anagrafico federale AS400 sulla persona di Marco Serra; la copia del referto arbitrale della gara Cremonese vs Roma disputata in data 28 febbraio 2023; la copia del comunicato ufficiale n. 161 del 1° marzo 2023 del Giudice Sportivo della Lega Serie A.

Con la comunicazione della conclusione delle indagini, notificatagli in data 9 marzo 2023 - in pari data inviata per conoscenza alla Procura Generale dello Sport - Marco Serra era invitato a presentare memorie o a chiedere di essere sentito entro il termine di 7 giorni dalla notifica dell’avviso.

L’indagato, già audito, chiedeva ed otteneva copia degli atti, al cui esame chiedeva di essere ulteriormente interrogato ed al termine dell’audizione, intervenuta il 15 marzo 2023, depositava una memoria difensiva con richiesta di archiviazione per la ritenuta insussistenza di responsabilità disciplinare. Alla memoria erano allegati una serie di foto e di articoli pubblicati su alcune testate giornalistiche nazionali; la relazione logopedica a firma della dott.ssa Caffarelli; la copia della decisione della CSA del 13 marzo 2023, resa all’esito del reclamo proposto dalla soc. AS Roma Srl e dal sig. Mourinho avverso la decisione del Giudice sportivo pubblicata sul C.U. n. 161 del 1° marzo 2023.

All’esito dell’attività istruttoria, il Procuratore Federale comunicava in data 6 aprile 2023, al Procuratore Generale dello Sport, l’intendimento di disporre l’archiviazione del procedimento. Alla comunicazione era allegata la bozza del provvedimento.

In data 17 aprile 2023, il Procuratore Generale dello Sport, non condiviso l’intendimento del Procuratore Federale, invitava l’Ufficio ad “insistere per il deferimento” come da precedente avviso di conclusione delle indagini.

Il 21 aprile 2023 il Procuratore Federale, manifestata al Procuratore Generale dello Sport l’intervenuta scadenza medio tempore del termine per il deferimento (15 aprile 2023), chiedeva di essere rimesso in termini ai fini dell’adozione dell’atto di deferimento. In pari data il Procuratore Generale dello Sport, ritenuto che la richiesta del Procuratore Federale risultava “ esulare da quanto previsto dalle norme”, reiterava l’invito ad esercitare l’azione disciplinare.

Seguiva, quindi, in data 26 aprile 2023 l’atto di deferimento per l’odierno procedimento.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 25 maggio 2023, come da comunicazione del 27 aprile 2023, l’Avv. Gabriele Bordoni, nell’interesse di Marco Serra, con memoria in data 28 aprile 2023, ha eccepito in via pregiudiziale la violazione dell’art. 125 CGS, in quanto decorso il termine decadenziale (trenta giorni dalla scadenza del termine concesso all’incolpato con la CCI per inviare memorie difensive o chiedere di essere audito). Sempre in rito, specie con riferimento ai file video non ufficiali, ha poi contestato la utilizzabilità di quelli prodotti dalla Procura Federale, nella specie non ricorrendo i «casi previsti dall’ordinamento federale» (art. 58 CGS).

In punto di merito, ricostruiti gli accadimenti in fatto, ha quindi escluso ogni responsabilità dell’incolpato e concluso, pregiudizialmente, per la declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare e, in via subordinata, per il proscioglimento dell’incolpato, nel contempo instando per un’anticipazione dell’udienza di trattazione onde non pregiudicarne lo svolgimento dell’attività nel prosieguo della stagione sportiva.

In adesione a tale ultima istanza, l’udienza di trattazione è stata anticipata al giorno 11 maggio 2023.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 maggio 2023, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’Avv. Giorgio Ricciardi, Procuratore Federale Aggiunto ed il deferito Marco Serra, assistito dal difensore Avv. Gabriele Bordoni.

Preliminarmente l’Avv. Giorgio Ricciardi, rappresentato che la mancata condivisione del Procuratore Generale dello Sport dell’intendimento di procedere all’archiviazione era stata resa nota solo quando era già decorso il termine per procedere al deferimento, ha chiesto di essere rimesso in termini in ragione dell’assenza di una norma che preveda, nelle more del riscontro all’intendimento di archiviazione, la sospensione del termine decadenziale di cui all’art. 125, co. 2, CGS. Ha quindi chiesto di essere rimesso in termini per la non imputabilità della incorsa decadenza alla Procura Federale ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS.

Nel merito, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Marco Serra la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione.

L’Avv. Gabriele Bordoni si è opposto alla richiesta di rimessione in termini in ragione della non imprevedibilità e della non inevitabilità della causa del ritardo.

Il Tribunale, ritiratosi in Camera di consiglio, con ordinanza letta in udienza, ha respinto la richiesta preliminare della Procura Federale, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 50, comma 5, CGS.

Invitate quindi le parti a concludere, il Procuratore Aggiunto, riportatosi agli atti, ha insistito nella richiesta sanzionatoria. L’Avv. Gabriele Bordoni, riportatosi all’eccezione preliminare di improcedibilità e ai contenuti di merito sviluppati all’interno dei propri scritti difensivi, ha insistito per l’accoglimento delle richieste ivi rassegnate.

Il sig. Marco Serra si è associato alle deduzioni del proprio difensore. All’esito del dibattimento, il Tribunale ha riservato la decisione.

La decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa dell’incolpato.

2. L’eccezione è fondata.

A tutela e presidio della celerità del procedimento ed a garanzia dei diritti dei soggetti individuati dall’art. 2, CGS, in quanto tali tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne nonché delle altre norme federali (art. 4, co. 1, CGS), il legislatore sportivo, quale corollario dei principi fondanti il giusto processo, richiamato, sì, dall’art. 44, co.1, CGS, ma diritto di rango costituzionale (art. 111 Cost.), ha previsto la perentorietà dei termini contenuti nel Codice, “salvo che non sia diversamente indicato” (art. 44, co. 6, CGS).

Tanto, evidentemente, con riferimento a tutte le fasi in cui si articola il procedimento sportivo, vale a dire dal momento della acquisizione della notizia dell’illecito, cui seguono l’attività di indagine, l’avviso di conclusione delle indagini, l’eventuale comunicazione alla Procura Generale dello Sport dell’intendimento di procedere all’archiviazione e/o l’atto di deferimento e sino alla conclusione della fase decisoria di primo e/o secondo grado.

In particolare, il Procuratore Federale, quale titolare dell’azione disciplinare (art. 118, co. 1, CGS), acquisita la notizia dell’illecito ed iscrittala nel registro di cui al comma 2 previsto dall’art. 53, CGS - CONI entro trenta giorni dalla sua acquisizione (art. 119, co. 3, CGS), procede allo svolgimento delle indagini, la cui durata non può superare i sessanta giorni (co. 4, art. cit.), salvo eventuali due proroghe autorizzate dalla Procura Generale dello Sport ex co. 5, art. cit. (la prima di quaranta e la seconda di venti giorni). Entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini, il Procuratore Federale deve dare avviso all’indagato della loro conclusione ed assegnargli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria (art. 123, co. 1, CGS).

L’atto di deferimento, alfine, deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine da ultimo concesso all’indagato (art. 125, co. 2, CGS).

3. Come sopra delineato il quadro normativo, nella fattispecie in esame il Procuratore Federale, prontamente iscritta in data 1° marzo 2023 nel registro di cui all’art. 53, CGS - CONI la notizia dell’illecito ed esperita l’indagine, già in data 9 marzo 2023 inviava all’indagato la CCI, nel contempo assegnandogli termine di sette giorni “per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria” (art. 123, co. 1, CGS).

La suddetta nota era inviata in copia anche alla Procura Generale dello Sport.

L’indagato chiedeva di essere sentito e la sua audizione aveva luogo il 15 marzo 2023.

All’esito dell’audizione dell’indagato che, come visto, al termine della stessa depositava una memoria con relativi allegati, tra cui anche una relazione logopedica, il Procuratore Federale comunicava alla Procura Generale dello Sport l’intendimento di procedere all’archiviazione.

Tanto, avveniva in data 6 aprile 2023.

La Procura Generale dello Sport non condivideva l’intendimento di archiviazione e, con provvedimento del 17 aprile 2023, invitava il Procuratore Federale a procedere con il deferimento, invito che reiterava con nota del 21 aprile 2023 allorché, rappresentatagli dal Procuratore Federale l’intervenuta scadenza del termine di cui all’art. 125, co. 2, CGS e la necessità di essere rimesso in termini, escludeva siffatta possibilità perché esulante “da quanto previsto dalle norme”.

Seguiva, quindi, solo in data 26 aprile 2023, l’atto di deferimento.

4. La cronologia degli accadimenti, già risultante dall’atto di deferimento, comunque supportata dalla documentazione versata in atti, ha indotto la Procura Federale, all’udienza di trattazione, ad insistere sulla richiesta di rimessione in termini in risposta all’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa del deferito, ovviamente oppostasi alla sua concessione.

È noto come il Tribunale, con ordinanza resa all’udienza, non abbia aderito alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale non avendone ravvisato i presupposti normativi.

Ed invero, va rimarcato come il CGS - FIGC, pur nella notoria autonomia dell’Ordinamento sportivo, espressione che non implica per ciò solo la possibilità di violare i diritti di rango costituzionale, tra i principi cui intende dare attuazione indichi al primo comma proprio quelli del giusto processo, come del resto indicato dallo stesso CGS - CONI (art. 2, co. 2) in conformità del quale il Codice, al pari delle altre fonti normative indicate dall’art. 3, co. 2, è del pari adottato.

Il giusto processo, secondo quanto chiaramente enunciato dall'art. 111 Costituzione, è quello regolato dalla legge, che si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, nella ragionevole durata assicurata dalla legge.

Ebbene, non è chi non veda come, secondo il Legislatore sportivo, la ragionevole durata del procedimento disciplinare debba essere contenuta nei termini perentoriamente previsti per ogni fase come sopra delineata, cui corrisponde il diritto dell’indagato di vedere concluso il procedimento che lo riguarda negli anzidetti termini.

In tale quadro, la non condivisione dell’intendimento di archiviazione non può sottrarsi all’incedere dei termini ed assurgere al rango di un fatto esterno al procedimento, come tale in grado di interromperne il susseguirsi delle fasi e di assumere i caratteri di una causa di decadenza dall’azione disciplinare non imputabile all’organo inquirente (cfr. art. 50, co. 5, CGS), tanto più a scapito dell’indagato, avendo questi il diritto a che il procedimento si svolga nel rispetto dei termini.

D’altro canto, poiché secondo l’art. 44, co. 6, GSS tutti i termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente indicato, mette conto evidenziare come nel tempo necessario alla pronuncia del provvedimento di non adesione all’intendimento di archiviazione, il procedimento non possa ritenersi sospeso, in quanto le ipotesi di sospensione cui il CGS - FIGC rinvia all’art. 110, co. 5, sono esclusivamente quelle previste dal Codice CONI e, dunque, quelle indicate dall’art. 38, co. 5, lett. a), b), c), e d), CGS CONI che non comprendono la fattispecie testé vista, peraltro non suscettibile di sua inclusione nemmeno in via analogica, dal momento che detta norma, in quanto di stretta interpretazione, non è suscettibile di estensione analogica (Cfr. CFA sezione I, n. 212020/2021).

5. In ragione di quanto precede, considerato che il termine di sette giorni concesso all’indagato con nota del 9 marzo 2023 è scaduto il 16 marzo 2023, l’atto di deferimento sarebbe dovuto intervenire entro i trenta giorni successivi, vale a dire entro il 15 aprile 2023, di talché, essendo invece intervenuto il 26 aprile 2023, a termine già scaduto, l’eccezione formulata dalla difesa dell’incolpato va accolta e deve dichiararsi l’improcedibilità del deferimento.

6. La natura assorbente del rilievo di improcedibilità esime il Collegio dall’esame del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                      Roberto Proietti

 

Depositato in data 17 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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