FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 360/AA del 15/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MIRABELLI CALCIO PADOVA SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 493 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano MIRABELLI, e della società CALCIO PADOVA SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO MIRABELLI, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente responsabile dell’area tecnica della società Calcio Padova S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 14/01/2023, al termine della gara Calcio Padova S.p.A. – Juventus Next Generation valevole per il girone A del Campionato di Serie C, nel settore della tribuna ovest dello stadio “Euganeo” di Padova dedicato alla stampa, colpito con due pugni al volto il sig. Andrea Beghin, sostenitore del Calcio Padova S.p.A., che gli si era avvicinato al fine di criticare la squadra ospitante;

CALCIO PADOVA SPA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Massimiliano Mirabelli all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano MIRABELLI, e dalla Sig.ra Alessandra Bianchi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO PADOVA SPA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano MIRABELLI, e di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per la società CALCIO PADOVA SPA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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