F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0106/CFA pubblicata il 18 Maggio 2023 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/A.S.D. Junior Pallavicino – GSD Busseto Scuola Calcio – Sig. Rahul Sharma

Decisione/0106/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0124/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Silvia Coppari – Componente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0124/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 14.04.2023;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 93 del 05.04.2023, comunicata in data 07.04.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza dell’11.05.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni e udito l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale Interregionale; nessuno è comparso per le società A.S.D. Junior Pallavicino, GSD Busseto Scuola Calcio e per il sig. Rahul Sharma;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto in data 7 marzo 2023, rubricato al n. 20916/266 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna:

1. il sig. Mario Usberti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Junior Pallavicino FC;

2. il sig. Alessandro De Santo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Junior Pallavicino FC;

3. il sig. Rahul Sharma, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S.D. Busseto Scuola Calcio;

4. la società A.S.D. Junior Pallavicino FC;

5. la società G.S.D Busseto Scuola Calcio;

per rispondere:

1. il sig. Mario Usberti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Junior Pallavicino FC: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Junior Pallavicino FC, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Rahul Sharma prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Junior Pallavicino FC, alla gara Junior Pallavicino - US Audace del 2.10.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 29.7.2022 per la società G.S.D. Busseto Scuola Calcio;

2. il sig. Alessandro De Santo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Junior Pallavicino FC: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Junior Pallavicino - US Audace del 2.10.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Junior Pallavicino nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Rahul Sharma, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. Rahul Sharma, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S.D. Busseto Scuola Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Junior Pallavicino, alla gara Junior Pallavicino - US Audace del 2.10.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché tesserato per la società G.S.D. Busseto Scuola Calcio a decorrere dal 29.7.2022;

4. la società A.S.D. Junior Pallavicino FC a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mario Usberti ed Alessandro De Santo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

5. la società G.S.D Busseto Scuola Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Rahul Sharma, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale di prima istanza, con decisione assunta in data 3 aprile 2023 e pubblicata con comunicato n. 93 in data 5 aprile 2023, irrogava le seguenti sanzioni:

- al Sig. Mario Usberti l’inibizione per mesi tre;

- al Sig. Alessandro De Santo l’inibizione per mesi tre;

- alla società A.S.D. Junior Pallavicino F.C l’ammenda di EUR 300,00;

proscioglieva da ogni addebito sia la società G.S.D. Busseto Scuola Calcio sia il calciatore Rahul Sharma.

Avverso la predetta decisione il Procuratore Federale Interregionale insorge chiedendo che, in parziale riforma dell’impugnata decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, vengano comminate le seguenti sanzioni: alla A.S.D. Junior Pallavicino la sanzione di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva oltre all’ammenda già irrogata con la sanzione gravata, al calciatore Rahul Sharma la sanzione di tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza e alla società GSD Busseto Scuola Calcio la sanzione di 300,00 di ammenda, ovvero le sanzioni che saranno ritenute giuste da questa Corte.

Le sanzioni irrogate a carico dei dirigenti societari non sono portate all’attenzione di questo giudice d’appello non essendo stato interposto gravame.

Le parti intimate non si sono costituite.

La controversia è stata discussa all’udienza dell’11 maggio 2023, presente il solo rappresentante della Procura Federale Interregionale, che ha ribadito quanto argomentato nelle difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo presentato di fronte a questa Corte è parzialmente fondato, nei termini che seguono. Occorre affermare i seguenti punti:

- non vi ha dubbio sul fatto che la A.S.D. Junior Pallavicino ha utilizzato in una gara del campionato di Terza Categoria dell’anno 2022 – 2023 al quale prendeva parte un giocatore, il signor Rahul Sharma, tesserato per altra società, la GDS Busseto Scuola

Calcio;

- la decisione del Tribunale Territoriale non è contestata nella parte in cui irroga alla A.S.D. Junior Pallavicino l’ammenda di 300,00.

La Procura sostiene peraltro l’inadeguatezza delle sanzioni irrogate.

In particolare, alla A.S.D. doveva essere comminata l’ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva oltre all’ammenda già irrogata con la sanzione gravata, al calciatore Rahul Sharma la sanzione di tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza e alla società GSD Busseto Scuola Calcio la sanzione di 300,00 di ammenda.

I diversi punti devono essere esaminati separatamente.

2. Il reclamo deve essere accolto nella parte in cui si sostiene la necessità di comminare l’ulteriore sanzione di un punto in classifica alla A.S.D. Junior Pallavicino.

Deve infatti essere condiviso il richiamo, da parte della Procura, ai principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 80 0080/CFA/2022-2023 del 16 febbraio 2023 con la quale, in riforma della decisione di primo grado impugnata, è stata sanzionata con due punti di penalizzazione una società che ha schierato un calciatore in posizione irregolare proprio nel campionato di Terza Categoria non facendo nessuna distinzione tra campionati diversi e stabilendo il principio secondo il quale “l’utilizzazione di un calciatore non legittimato è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore”.

Il precedente, già ribadito da questa Prima Sezione con decisione 31 marzo 2023, n. 86- 2022-2023, è condiviso dal Collegio, e deve essere ulteriormente ribadito nella presente controversia.

Deve solo essere rilevato come appaia infondato l’inciso, contenuto nella decisione gravata, secondo il quale la violazione commessa risulti irrilevante in quanto nel campionato al quale partecipano le Società di cui ora si tratta non sono previste retrocessioni.

Al riguardo si osserva che la circostanza non incide sul disvalore del comportamento della A.S.D. Junior Pallavicino e inoltre che, sebbene il campionato non preveda retrocessioni, esso prevede invece promozioni, per cui il fatto attribuisce potenzialmente a chi lo ha commesso un illecito vantaggio sportivo.

3. Il reclamo deve essere condiviso anche in relazione al comportamento del giocatore, signor Rahul Sharma.

Appare infatti inverosimile che il suddetto giocatore fosse inconsapevole del suo tesseramento presso il GSD Busseto Scuola Calcio, e quindi dell’impossibilità di svolgere attività federale per altra Società.

Il suddetto atleta è infatti maggiorenne, e tesserato da lunga data (dal 2015) presso questa Federazione per cui, a tutto voler concedere, costituisce negligenza inescusabile – come affermato anche nei precedenti sopra richiamati -  non conoscere i minimi doveri che incombono sopra qualunque tesserato.

4. Il reclamo è in parte fondato anche in relazione alla posizione del GSD Busseto Scuola Calcio.

Appare infatti condivisibile l’argomentazione della Procura secondo la quale quest’ultima Società ha dimostrato di essere a conoscenza dell’utilizzo dell’atleta da parte di altra Società, avendo anche richiesto informazioni circa lo stato del tesseramento dell’atleta di cui si tratta.

Peraltro, la sua partecipazione alla commissione dell’illecito appare ridotta, e concretizzata in una mera omissione di controllo.

Di conseguenza, appare equo non irrogare al GSD Busseto Scuola Calcio la penalizzazione di un punto in classifica, e applicare l’ammenda di 100,00 (cento/00), inferiore a quella comminata alla principale responsabile dell’illecito.

In conclusione, come già anticipato, il reclamo deve essere accolto in parte, nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- alla società A.S.D. Junior Pallavicino: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva, oltre alla sanzione già inflitta dell'ammenda di 300,00 (trecento/00);

- alla società GSD Busseto Scuola Calcio: ammenda di 100,00 (cento/00);

- al calciatore Rahul Sharma: squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni Mario                                                        Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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