C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/05/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA € 200,00; SQUALIFICA CALCIATORE GARIANO LUIGI PER TRE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO 1923 / OLD PUCETTA, DISPUTATA IL 22.4.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALI, GIRONE “A” (C.U. n° 36 DEL 27.4.2023 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA € 200,00; SQUALIFICA CALCIATORE GARIANO LUIGI PER TRE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO 1923 / OLD PUCETTA, DISPUTATA IL 22.4.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALI, GIRONE “A” (C.U. n° 36 DEL 27.4.2023 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO).

Con appello preannunciato a mezzo p.e.c. in data 28.4.2023 e depositato in data 3.5.2023, la società A.S.D. Tagliacozzo 1923 ha impugnato i detti provvedimenti chiedendo , anche in sede di audizione , l’annullamento della sanzione della perdita della gara e la riduzione dell’ammenda e della squalifica. Osserva la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile limitatamente alla sanzione della perdita della gara applicandosi, nella fattispecie, l’abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali distrettuali allievi e giovanissimi disposta dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2022/2023 con C.U. n° 104/A del 18.1.2023. In base alla richiamata normativa, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale, il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo. Poiché la decisione in questione è stata pubblicata il 27.4.2023, il preannuncio avrebbe dovuto essere inviato in pari data, mentre, dall’esame degli atti, tale incombente risulta essere stato effettuato il giorno successivo, dal che consegue l’inammissibilità dell’appello sul punto. Passando all’esame delle doglianze sulle ulteriori sanzioni, esaminabili in questa sede in quanto non soggette all’abbreviazione dei termini, se ne rileva l’infondatezza sulla base degli atti ufficiali in possesso del Comitato. Ed infatti, l’ammenda di € 200,00, inflitta alla società per avere consentito la presenza a bordo campo di persone estranee alle attività di gioco, dalla cui presenza è poi scaturito il violento alterco che ha ingenerato l'interruzione della gara, deve essere integralmente confermata ai sensi del’art. 6 comma 4 C.G.S (secondo cui la società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti), risultando dal referto arbitrale la negligenza del custode del campo nel far allontanare gli estranei che sostavano all’interno del terreno di gioco. Analogamente, la squalifica per tre gare inflitta al Gariano Luigi deve essere integralmente confermata, in quanto, la "vigorosa rissa tra lui e una di queste persone (estranei che sostavano all’interno del terreno di gioco, n.d.r.), con pugni scambiati reciprocamente”, come si legge nel rapporto di gara, non può certo essere considerata marginale e non violenta, come dedotto nell’atto d’appello e nemmeno meritevole dell’attenuante di avere portato un qualche aiuto ad un proprio compagno di squadra aggredito, considerato che il suo intervento, anziché placare gli animi, ha contribuito in modo determinante alla decisione di sospendere definitivamente la gara adottata dall’arbitro. Per questi motivi, la Corte sportiva di Appello a livello territoriale, così

DELIBERA

dichiara l’appello inammissibile quanto all’esito gara, rigettandolo nel resto e disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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