C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 16/05/2023 – Delibera – Gara del 13/ 5/2023 VALLE PELIGNA – 2000 CALCIO MONTESILVANO

Gara del 13/ 5/2023 VALLE PELIGNA - 2000 CALCIO MONTESILVANO

Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della ASD 2000 Calcio Montesilvano, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, terminato sul risultato di 3 a 1. Deduce, in particolare, la Società ricorrente che l'arbitro avrebbe erroneamente convalidato una rete segnata dalla squadra avversaria in occasione di un calcio di rigore, che sarebbe stato eseguito in maniera irregolare. Nella circostanza, infatti, "il tesserato della Valle Peligna, scivolava e colpiva il pallone calciandolo sull'altro piede e dunque toccandolo due volte." - Verificata la tempestività e ritualità del ricorso, presentato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini disposta con C.U. F.I.G.C. nº 104/A del 18.01.2023. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel referto di gara e nel supplemento di rapporto richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, che costituiscono l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., utilizzabile da questo Giudice. Per le spiegate motivazioni, il ricorso non può essere accolto. Tutto quanto sopra riferito e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1. di respingere il reclamo della A.S.D. 2000 Calcio Montesilvano, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2. di convalidare il risultato conseguito sul campo: Valle Peligna / 2000 Calcio Montesilvano 3 a 1.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it