F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFNT del 18 Maggio 2023 (motivazioni) – ASD Atletico Vescovio RN / Andrea Levantini – Reg. Prot. 44/TFN-ST

Decisione/0041/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0044/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Fernando Casini – Componente (Relatore)

Francesco Corsi – Componente

Angelo Pasquale Perta – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 maggio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Atletico Vescovio RN (matr. 651349) nei confronti del calciatore Andrea Levantini (19.5.2003 – matr. 6702218) avverso il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lazio – LND,

la seguente

DECISIONE

IL RICORSO

Il presente procedimento veniva incardinato dalla ASD Atletico Vescovio RN (matricola federale n. 651349) con ricorso, datato 20/04/2023 (proposto in pari data) avverso lo svincolo del calciatore Andrea Levantini disposto ex art. 109 delle NOIF dal Comitato Regionale Lazio - LND, e dallo stesso Comitato comunicatole in data 21/03/2023.

La ricorrente premetteva in fatto che nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore Andrea Levantini (matr. 6702218) era stato tesserato con la stessa Società e puntualizzava che nella stagione sportiva 2022/2023 l’atleta aveva preso parte a 14 gare tra il 04/09/2022 e l’11/12/2022, e, precisamente:

1) 04/09/2022 turno preliminare Coppa Italia regionale ATLETICO VESCOVIO-ATLETICO LODIGIANI;

2) 11/09/2022 turno preliminare Coppa Italia regionale ATLETICO LODIGIANI-ATLETICO VESCOVIO;

3) 23/10/2022 Campionato di Promozione gir. C PARIOLI-ATLETICO VESCOVIO;

4) 18/09/2022 Coppa Italia Regionale GRIFONE-ATLETICO VESCOVIO;

5) 25/09/2022 Coppa Italia Regionale ATLETICO VESCOVIO-GRIFONE;

6) 09/10/2022 Campionato di Promozione gir. C PONTINIA-ATLETICO VESCOVIO;

7) 16/10/2022 Campionato di Promozione gir. C ATLETICO VESCOVIO-REAL MORANDI;

8) 30/10/2022 Campionato di Promozione gir. C ATLETICO VESCOVIO-VILLA ADRIANA;

9) 06/11/2022 Campionato di Promozione gir. C LODIGIANI-ATLETICO VESCOVIO;

10) 13/11/2022 Campionato di Promozione gir. C ATLETICO VESCOVIO-FIUMICINO;

11) 20/11/2022 Campionato di Promozione gir. C PALOCCO-ATLETICO VESCOVIO

12) 27/11/2022 Campionato di Promozione gir. C ATLETICO VESCOVIO-VIRTUS ARDEA;

13) 04/12/2022 Campionato di Promozione gir. C LATINA BORGHI RIUNITI-ATLETICO VESCOVIO;

14) 11/12/2022 Campionato di Promozione gir. C ATLETICO VESCOVIO-ZENA MONTECELIO.

La Società aggiungeva di avere ricevuto, in data 21/03/2023, la comunicazione a mezzo pec (proveniente dal Comitato Regionale Lazio - LND) dell’avvenuto svincolo, ex art. 109 delle NOIF, del calciatore e, pertanto, si doleva di non aver mai ricevuto nessuna precedente richiesta da parte del suo tesserato.

Su tali premesse di fatto, la ricorrente lamentava, in diritto, la “illegittimità/erronea applicazione dell’art. 109 per mancanza dei requisiti richiesti” e rimarcava come lo svincolo per inattività possa essere richiesto dal calciatore solo in “ ipotesi tassativamente” previste e purché venga seguita “una determinata procedura”.

La prospettata “illegittimità/ erronea applicazione” veniva, pertanto, articolata in due censure distintamente formalizzate:

a) “mancata comunicazione alla società ai sensi dell’art. 109, comma 2, delle NOIF”;

b) “mancanza dei requisiti per lo svincolo d’autorità ai sensi dell’art. 109 c. 1 NOIF”.

Segnatamente, con riferimento alla “mancata comunicazione ai sensi dell’art. 109 comma 2, delle NOIF” la Società ricordava che il calciatore può richiedere “[…] entro il 15 Giugno o entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso nella lista di svincolo. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”.

La ricorrente sottolineava, quindi, come le Società calcistiche debbano essere notiziate dagli atleti circa la richiesta di svincolo “anche e soprattutto al fine di potere esercitare il proprio diritto di opposizione”, secondo le modalità previste dall’art. 109, comma 3, delle NOIF, volto al mantenimento del tesseramento.

A dire della Società, costei non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione dal calciatore (in violazione dell’art. 109, comma 2, delle NOIF), con la conseguente lesione del diritto di difesa.

Obiettava ancora la ASD Atletico Vescovio che, qualora fosse stata notiziata della richiesta di svincolo, avrebbe potuto opporsi e dimostrare al Comitato Regionale la sussistenza dell’interesse verso il calciatore, documentando la partecipazione dell’Atleta a ben quattordici incontri, svoltisi tra il mese di settembre ed il mese di dicembre 2022.

Per quanto riguarda l’eccepita “mancanza dei requisiti per lo svincolo d’autorità ai sensi dell’art. 109 c. 1 NOIF”, la Società lamentava, specificamente, che la richiesta di svincolo per inattività può essere avanzata dal calciatore se “entro il 30 Novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”.

Nell’interpretazione proposta dalla Società, la ratio della norma, per precedente giurisprudenza, è quella “[…] di individuare un equilibrato e ragionevole punto di incontro tra l’interesse della società a valutare un effettivo e concreto utilizzo dei propri tesserati, entro un tempo da ritenersi congruo e non eccessivamente pregiudizievole del contrapposto interesse del calciatore ad essere effettivamente utilizzato e prendere parte alle gare della stagione sportiva, senza dover rimanere ingiustificatamente e oltre un tempo ragionevole, appunto, “ostaggio” della società di appartenenza, in attesa che questa decida se e quando convocarlo per le gare ufficiali fino a che non si completi la stagione sportiva in corso” (Tribunale Federale Nazionale sez. Tesseramenti decisione n. 17 del 16/01/2023).

La ricorrente riteneva, al riguardo, che tale contrapposizione di interessi non può determinare in capo al calciatore la facoltà di richiedere, anche in caso di concreto ed effettivo utilizzo dello stesso entro il 30 novembre, lo svincolo per inattività ai sensi del 109 NOIF.

A dire della ASD Atletico Vescovio, qualora si dovesse aderire a tale interpretazione, si avrebbe una palese violazione dell’art. 109 ed una violazione del principio di certezza del diritto, in quanto la società, pur schierando il calciatore conformemente alla normativa, si troverebbe vincolata nelle proprie scelte tecniche e tattiche, poiché dovrebbe schierare gli atleti avendo riguardo alla possibile pressione di una richiesta di svincolo, senza possibilità alcuna di scendere in campo con la miglior squadra possibile. Ciò detto, la ricorrente ribadiva di aver sempre mostrato interesse verso il calciatore convocandolo ed “inserendolo in distinta” in quattordici gare (svoltesi tra il 04/09/2022 ed il 11/12/2022) e sottolineava come la mancata opposizione alla richiesta di svincolo fosse dipesa unicamente dalla mancata ricezione della domanda avanzata dall’atleta.

Su tali premesse, la Società chiedeva la riforma della decisione del Comitato e, segnatamente, domandava al Tribunale di voler:

in via principale:

- dichiarare illegittimo e/o infondato lo svincolo del sig. Andrea Levantini, ordinando all’ufficio tesseramento del CR Lazio di reinserire nel tabulato della società il calciatore;

- restituire il contributo di giustizia, con vittoria di spese ed onorari; in subordine:

- ordinare al CR Lazio l’esibizione delle distinte di gara e, per l’effetto, dichiarare illegittimo e/o infondato lo svincolo del calciatore, ordinando all’ufficio tesseramento del CR Lazio di reinserire nel tabulato della società ricorrente il calciatore;

- restituire il contributo di giustizia, con vittoria di spese ed onorari; in via istruttoria chiedeva:

- di essere ascoltata in sede dibattimentale;

- di addebitare il contributo di giustizia previsto sul conto della Società.

IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

È stato acquisito agli atti il provvedimento di svincolo, datato 21 marzo 2023, del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, nel quale si riporta testualmente che il calciatore Andrea Levantini, attualmente “vincolato con la Società ASD ATLETICO VESCOVIO a far data del 08/10/2020 ha avanzato, nei termini, richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F. Rilevato che la Società ASD ATLETICO VESCOVIO non ha effettuato alcuna opposizione alla richiesta di cui sopra. Visto l’art. 109 N.O.I.F. comma 6 SI DISPONE Lo svincolo d’autorità del calciatore LEVANTINI ANDREA (matr.6702218) per inattività dello stesso a far data dalla presente comunicazione”.

Il detto provvedimento contiene l’avvertenza per la quale “Avverso tale provvedimento è possibile presentare reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – nei termini di cui all’art. 109 N.O.I.F. comma 6 e con le modalità previste dal C.G.S”. Il provvedimento è rivolto ed indirizzato sia al calciatore Andrea Levantini sia alla Società ASD Atletico Vescovio, presso i rispettivi recapiti pec.

LA COSTITUZIONE DEL CALCIATORE

Il calciatore, ritualmente avvisato della proposizione del ricorso proposto dalla Società, depositava in data 26/04/2023, in proprio, delle “Controdeduzioni” con le quali sviluppava difese in maniera partita per ciascun motivo di doglianza avanzato dalla ricorrente. Con riferimento al punto 1 (A) del ricorso, rubricato: “Mancata comunicazione alla società̀ ai sensi dell’art. 109 c. 2 NOIF” il calciatore deduceva il pieno rispetto della procedura di cui al comma 2 dell’art. 109 delle NOIF.

Evidenziava, infatti, come vi fosse stato da parte sua l’invio della richiesta di svincolo sia al Comitato Regionale Lazio - LND che alla Società̀ Atletico Vescovio, con lettera raccomandata A/R.

A comprova allegava le copie delle ricevute di accettazione postale con i numeri di riferimento delle stesse raccomandate e copie degli esiti delle spedizioni effettuate dalle Poste.

Allegava, inoltre, la copia della busta della raccomandata rispedita al mittente dalle Poste Italiane per il mancato recapito ed il mancato ritiro presso l’ufficio postale.

Il calciatore riteneva, inoltre, che il rispetto della procedura di cui al comma 2 dell’art. 109 fosse stato già verificato dal Comitato Regionale, altrimenti la richiesta di svincolo sarebbe stata rigettata e, comunque, non avrebbe portato alcun esito positivo. A dire dell’atleta, la mancata ricezione della comunicazione inviata non potrebbe essere posta a detrimento del mittente, ma è esclusivamente ascrivibile al destinatario, come già evidenziato da precedente giurisprudenza federale.

Il calciatore ribadiva, pertanto, il pieno rispetto della procedura per la richiesta di svincolo, senza alcuna violazione del comma 2 dell’art. 109 NOIF, e domandava il rigetto del ricorso dell’Atletico Vescovio.

A dire dell’atleta, la mancata opposizione della Società, nei modi e nei termini prescritti dalla normativa, avrebbe costituito adesione alla richiesta del calciatore, con il conseguente svincolo “d’autorità” da parte del Comitato competente.

Con riferimento al punto 1 (B) del ricorso, rubricato “Mancanza dei requisiti per lo svincolo d’autorità ai sensi dell’art. 109 c. 1 NOIF” il calciatore confermava la veridicità “IN FATTO” delle circostanze riferite dalla Società ricorrente in ordine al tesseramento ed alle convocazioni (punti del ricorso: a) Tesseramento dal 2018/2019 presso la società Atletico Vescovio; b) 14 convocazioni - TUTTE RISPETTATE DAL CALCIATORE - a gare nel periodo 4/9/2022 – 11/12/22: partite di turno preliminare Coppa Italia - 4 gare - e Campionato di Promozione - 10 gare), ma obiettava che la Società ricorrente non aveva indicato, e non aveva documentato, il reale tempo di permanenza in campo ed in quali partite.

Riteneva il calciatore che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza federale, per partecipazione all’incontro (impiego del calciatore) dovrebbe intendersi l’utilizzazione effettiva, a nulla rilevando la mera convocazione o presenza in panchina, senza ingresso in campo e coinvolgimento attivo alle gare.

Evidenziava, inoltre, che le 14 convocazioni segnalate dalla reclamante riguardavano il periodo 4/9/2022–11/12/2022, mentre, al momento della richiesta di svincolo (30/1/2023), era stato effettuato un totale di 22 incontri, ovvero in Campionato di Promozione (16 gare) e Coppa Italia (6 gare), con un reale impiego del calciatore in sole 3 partite (convocazione in elenco al n.1 del 4/9/2022, convocazione in elenco al n. 2 dell’11/9/2022 e convocazione in elenco al n. 3 del 23/10/2022).

Vi era stato, dunque, un reale utilizzo inferiore alla soglia minima per la richiesta di svincolo (almeno 4 gare).

In buona sostanza, sosteneva che si erano, comunque, tenuti incontri successivi a quelli indicati dalla Società, senza il suo coinvolgimento per numero superiore alla soglia utile per lo svincolo.

Il calciatore concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con la conferma dello svincolo disposto dal Comitato Regionale.

L’atleta, a riprova delle proprie deduzioni, produceva:

- ricevuta dell’accettazione digitale postale della raccomandata (con richiesta di avviso di consegna) indirizzata alla ASD Atletico Vescovio, attestante la spedizione in data 30/01/2023;

- copia dell’“Esito della spedizione” della raccomandata indirizzata alla ASD Atletico Vescovio;

- copia della busta ritornata al mittente relativa alla spedizione a mezzo raccomandata indirizzata alla ASD Atletico Vescovio Piazzale Ennio Flaiano – Roma;

- ricevuta dell’accettazione digitale postale della raccomandata (con richiesta di avviso di consegna) indirizzata al Comitato Regionale Lazio, attestante la spedizione in data 30/01/2023;

- copia dell’“Esito della spedizione” della raccomandata risultante consegnata in data 08/02/2023 al Comitato Regionale Lazio; - copia del provvedimento di svincolo del 21/3/2023 del Comitato Regionale Lazio - LND.

LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO

Il Comitato Regionale Lazio, su espressa sollecitazione del Tribunale, metteva a disposizione dell’Ufficio:

- copia dell’“Esito della spedizione” della raccomandata indirizzata alla Società;

- copia del provvedimento di svincolo del 21/3/2023 del Comitato Regionale Lazio;

- copia della ricevuta di avvenuta di avvenuta consegna della propria pec inviata alla Società in data 21/3/2023;

- copia della ricevuta di avvenuta consegna della propria pec inviata al Calciatore in data 21/3/2023;

- copia della richiesta di svincolo, datata 30/01/2023, avanzata dal calciatore Andrea Levantini con allegate le copie della ricevuta di accettazione digitale postale della raccomandata (con richiesta di avviso di consegna) attestante la spedizione alla Società in data 30/01/2023; copia della carta di identità e del codice fiscale dello stesso calciatore;

- copia di busta di missiva postale con timbro di ricezione da parte della CR Lazio, del 08/02/2023.

Il testo della sopra detta richiesta di svincolo (recante quale oggetto: “Richiesta di svincolo per inattività (art. 109 NOIF)”) avanzata dal calciatore recita testualmente:<<Il sottoscritto …..militante nel campionato di PROMOZIONE, chiede di essere posto in lista di svincolo, entro i termini fissati dal vigente regolamento, in quanto nella presente stagione sportiva non ho preso parte, e ciò per motivi a me non imputabili, al numero di gare previsto dall’art. 109 NOIF della FIGC di cui si chiede l’applicazione.>>. Veniva acquisita la scheda di censimento della Società dalla quale la ASD Atletico Vescovio risultava sedente in Piazzale Ennio Flaiano e corrente in Via Fiesse a Roma.

L’UDIENZA

In sede di discussione erano presenti il Legale incaricato dalla Società ASD Atletico Vescovio, ed il calciatore, assistito dal padre. Il Legale della società ricorrente sottolineava come la raccomandata inviata dal calciatore alla società fosse indirizzata alla vecchia sede, con conseguente restituzione al mittente.

Nel riportarsi integralmente al contenuto del ricorso, insistendo per l’accoglimento, evidenziava la mancanza dei requisiti per lo svincolo ex art. 109 NOIF poiché il calciatore (come da egli stesso ammesso) era stato convocato per n. 14 gare, nel periodo compreso tra il 4 settembre 2022 e l’11 dicembre 2022.

Aggiungeva che, nel periodo intercorso tra dicembre 2022 e marzo 2023, la Società aveva convocato il calciatore, ma non era in grado di esibire documentazione a tal riguardo.

Dichiarava, inoltre, che il ricorso era stato notificato al solo calciatore e non anche al Comitato Regionale Lazio.

Presa la parola, il padre del calciatore dichiarava che la raccomandata contenente la richiesta di svincolo per inattività era stata inviata regolarmente agli indirizzi della società riportati nella visura camerale e sui siti internet della LND e del CONI.

Nel riportarsi agli scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, specificava che, seppur l’ultima convocazione fosse risalente al mese di dicembre 2022, l’effettivo utilizzo in campo del figlio risaliva al mese di ottobre 2022.

LE RISULTANZE DOCUMENTALI

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il calciatore abbia avanzato richiesta di svincolo (datata 30.01.2023), con raccomandata indirizzata alla ASD Atletico Vescovio, in Piazzale Ennio Flaiano, in Roma, ed al Comitato Regionale Lazio. Difatti, la ricevuta di spedizione della raccomandata (rivolta alla Società) con la quale è stata inviata la richiesta di svincolo, riporta quale destinatario la ASD Atletico Vescovio in Piazzale Ennio Flaiano a Roma.

Dall’anagrafica federale la Società risultava sedente in Piazzale Ennio Flaiano e corrente in via Fiesse a Roma.

L’attestazione dell’“Esito della spedizione” presso il recapito di Piazzale Ennio Flaiano riporta la “DISPONIBILITA’ PER IL RITIRO” della raccomandata dal 11/02/2023 (presso l’Ufficio Postale in Via Alberto Lionello 201 – Roma), sino a quando, dopo oltre 30 giorni, la missiva risulta in lavorazione presso il Centro Operativo Postale in Fiumicino (RM), per essere poi restituita al mittente il 03/04/2023.

MOTIVI

In via preliminare e con valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione attinente al merito, deve rilevarsi che, dalla disamina degli atti, risulta che la Società ricorrente non abbia provveduto alla notifica del ricorso al Comitato Regionale del Lazio.

Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Legale della ricorrente nel corso dell’udienza.

Questa omissione assume autonoma rilevanza ai fini del decidere e porta questo Tribunale a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società ASD Atletico Vescovio RN per la mancata notifica del ricorso al Comitato Regionale Lazio, da ritenersi necessaria ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC.

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023) hanno evidenziato come il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della Giustizia sportiva.

Da tale omissione la Corte fa derivare l’inammissibilità del ricorso.

Nel caso in esame, l’organo che ha adottato il provvedimento è il Comitato Regionale Lazio – LND e, pertanto, la Società avrebbe dovuto notificare il ricorso anche al detto Comitato oltre che al Calciatore richiedente lo svincolo.

La decisione delle Sezioni Unite espone largamente le ragioni dell’inammissibilità derivante dall’omessa notifica all’Organo competente ed offre un’indicazione che impone a questo Collegio la doverosa pronuncia dell’inammissibilità del ricorso proposto dalla ASD Atletico Vescovio avverso lo svincolo disposto, ex art. 109 delle NOIF, dal Comitato Regionale Lazio per inattività del calciatore Andrea Levantini.

La ratio della decisione viene espressa dalla Corte Federale d'Appello, che richiama il quadro normativo di riferimento e che, qui, si indica a sostegno della presente pronuncia.

L’Art. 89, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, rubricato, “Procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale” stabilisce che:<<Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; …>>. L’Art. 44, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, rubricato “Principi del processo sportivo” stabilisce che:<<Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.>>.

L’Art. 44, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, stabilisce che:<<Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.>>.

L’Art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, stabilisce che:<<I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.>>.

Mutuando il percorso motivazionale indicato dalla Corte Federale d’Appello si deve, pertanto, ritenere che il ricorso avrebbe dovuto essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento), non solo al calciatore, ma anche, ed in primo luogo, al Comitato Regionale Lazio (ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC), nella sua qualità di soggetto che ha adottato il provvedimento e che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della Giustizia sportiva.

La mancata notifica del ricorso ha determinato un vulnus insanabile al principio del contraddittorio, in quanto non ha consentito la partecipazione al giudizio di un soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato. Il Comitato Regionale è stato, quindi, illegittimamente pretermesso nel giudizio.

Le norme del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, come richiamate dalla Corte Federale d’Appello, prese sia singolarmente che nel loro combinato, orientano la presente decisione nel senso consacrato nel dispositivo.

In conclusione, posto che il termine a disposizione della ASD Atletico Vescovio per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di svincolo (con necessaria notifica al Comitato Regionale Lazio) è fissato in giorni trenta dalla conoscenza di esso, e che tale termine è perentorio, si deve ritenere che l’omessa notifica al Comitato abbia determinato l’inammissibilità del ricorso stesso.

Ciò anche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 50, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, rubricato “ Poteri degli organi di giustizia sportiva” il quale stabilisce che: <<Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.>>.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso, per mancata instaurazione del regolare contraddittorio nei termini sopra indicati, preclude a questo Tribunale ogni altra valutazione in ordine ai motivi esposti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso ed alle eccezioni sollevate, a contrasto, dal calciatore regolarmente costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Vescovio RN per la mancata notifica del ricorso al Comitato Regionale Lazio – LND, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Fernando Casini                                                     Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 18 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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