LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 349 del 18.05.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giacalone Santiago HEREDIA/POL.D.FUTSAL TORREMAGGIORE
RICORSO DEL CALCIATORE Giacalone Santiago HEREDIA/POL.D.FUTSAL TORREMAGGIORE
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato l’1 febbraio 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il Sig. Santiago Heredia Giacalone (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Buenos Aires il 20 febbraio 1999, ha esposto quanto segue:
d. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 - con la Pol. D. Futsal Torremaggiore C5 (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo annuo di euro 7.200,00;
e. la società ha corrisposto al calciatore euro 3.600,00;
f. il calciatore resta creditore di euro 3.600,00 nei confronti della società;
g. il comportamento tenuto dalla società integra una violazione delle norme poste dall’ordinamento per cui emerge una palese responsabilità della società.
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 3.600,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.
La causa è venuta in discussione all’udienza del 20 aprile 2023, laddove il Legale del calciatore ha confermato di non aver ricevuto le controdeduzioni della società.
Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Pol. D. Futsal Torremaggiore C5 a riconoscere al Sig. Santiago Heredia Giacalone, come in epigrafe individuato, la somma di 3.600,00 euro (tremilaseicento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla Pol. D. Futsal Torremaggiore C5 di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.