LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 349 del 18.05.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Guillermo Moreno PEREZ/FBC CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Guillermo Moreno PEREZ/FBC CASALE ASD

Il sig. PEREZ  Moreno Guillermo, nato  a Murcia (Spagna)  l'11.01.1987, C.F. PRZ GLR 87A11 Z131W, in data 16.01.2023 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00. Il reclamante esponeva di aver sottoscritto con la FBC CASALE ASD, militante nel campionato di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico biennale per  le stagioni sportive  2022/2023 e  2023/2024 ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F..

Detto accordo prevedeva per la stagione 2022/2023 il compenso  globale  annuo lordo ex art. 2 di euro 30.658,00, oltre una indennità ex art. 3 per ulteriori euro 25.342,00, oltre ancora il rimborso forfettario delle spese per vitto ed alloggio ex art. 4 nella misura di euro 8.000,00 per ciascuna stagione.

Poiché la società sportiva, contravvenendo agli impegni assunti, aveva provveduto unicamente al versamento di euro 500,00, il reclamante, in data 25.11.2022, ha proposto  Reclamo  innanzi a questa stessa Commissione Accordi Economici  per ottenere il pagamento delle somme    maturate  dal  22.07.2022  al 14.11.2022 per complessivi euro 21.081,64. Precisava al proposito il reclamante che il relativo procedimento era, all’epoca di presentazione del reclamo, ancora in attesa di fissazione di udienza di discussione.

 Il Sig. Perez, quindi, trasferito in data 21.12.2022 ad altro sodalizio sportivo, poiché la  FBC CASALE ASD non aveva provveduto neppure al versamento degli ulteriori importi dovuti, in virtù del predetto titolo,  relativamente al periodo 14.11.2022/21.12.2022, ha proposto il reclamo di cui oggi di discute per ottenere il pagamento della residua somma di euro 6.883,48. Somma che, anche in considerazione di precedenti pronunce di questa Commissione, ha calcolato dividendo l’intero importo convenuto a titolo di compensi ex art. 2 ed indennità ex art. 3 per la stagione sportiva 2022/2023, euro 56.000,00 per il numero di giorni corrispondenti all’intera durata di detta stagione (344) e moltiplicando l’importo così ottenuto (euro 162,79) per il numero di giorni residui rispetto al primo ricorso proposto (14.11.2022/21.12.2022), pari a 37.

Calcolo analogo è stato effettuato anche in relazione all’indennità forfetaria per vitto e alloggio, cioè euro 8.000,00 : 344 = 23,25 X 37 = 860,25 euro.

Tanto considerato il Sig. Perez ha chiesto la condanna della FBC CASALE  ASD al pagamento dell'ulteriore somma maturata ed ancora dovuta relativamente al periodo 14.11.2022/21.12.2022, pari ad euro  6.883,48, oltre interessi, o comunque  la maggiore  o minore  somma  eventualmente ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali.

Il reclamante ha richiesto, infine, la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.

Nelle more dell’udienza, ed esattamente in data 12 aprile 2023,  il Calciatore ha depositato e trasmesso alla società, a mezzo PEC, breve memoria integrativa al fine di far presente che il procedimento relativo al primo reclamo era stato definito con Decisione CAE  C.U. n. 257 del 3 marzo 2023 prot. 80/bis, depositata in data successiva alla presentazione del reclamo datato 23.12.2022, decisione di cui produceva pure copia.

Non si costituiva la FBC Casale ASD ed alla seduta del 20 aprile 2023, confermate dal difensore del reclamante le conclusioni già rassegnate, il procedimento è stato tenuto a decisione. 

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, ritiene lo stesso fondato.

E’ accertato e non contestato che le parti hanno sottoscritto un accordo economico pluriennale che prevedeva per la stagione sportiva 2022/2023 un compenso  globale lordo di euro 30.658,00 oltre che una indennità ex art. 3 di euro 25.342,00, nonché il rimborso forfettario delle spese per vitto ed alloggio ex art. 4 nella misura di euro 8.000,00.

Già questa Commissione con precedenti pronunce ha riconosciuto, in ipotesi di accordi pluriennali, la massima libertà delle parti in ordine alla determinazione dell’indennità ex art. 94-ter, comma 7, N.O.I.F, ben potendo le medesime, in assenza di espresse disposizioni ostative, convenire a loro discrezione  misura, modalità e termini di corresponsione della stessa.

Nel caso di specie le parti, quindi, in ragione dell’accordo pluriennale,  hanno validamente ed efficacemente convenuto detta indennità nella misura sopra precisata, senza riconoscere ad essa natura diversa da quella indennitaria, e quindi non necessariamente con carattere di corrispettività, al punto da convenire di renderla esigibile per l’intero già nella prima stagione sportiva.

Tanto considerato ed accertato - stante pure la mancanza di contestazioni dal parte della FB Casale ASD -  l’an debeatur, la Commissione ritiene che l’importo dovuto al reclamante sia quello dal medesimo  individuato, ossia euro 6.883,48, calcolato correttamente in diretta proporzione alla effettiva residua  durata del rapporto rispetto a quanto deciso in esito al primo reclami presentato per il periodo 22.07.2022/14.11.2022. Detto importo va calcolato  dividendo la somma globalmente concordata per la stagione sportiva 2022/2023, pari ad euro 56.000,00, per il numero dei giorni (344) corrispondenti a  detta stagione sportiva (22.07.2022-30.06.2023) e moltiplicando la somma così ottenuta (euro 162,79) per i giorni (37) di durata effettiva del rapporto (56.000,00 : 344 x 37 = 6.023,23).  Calcolo analogo va fatto in relazione all’indennità forfetaria per vitto e alloggio, ossia euro 8.000,00 : 344 = 23,25 X 37 = 860,25 euro.  L’importo complessivamente dovuto al reclamante per il periodo 14.11.2022/21.12.2022 è pari, quindi, ad euro 6.883,48 (6.023,23 + 860,25).

Sull’importo predetto sono dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante Sig. PEREZ  Moreno Guillermo  e per l’effetto condanna la Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore,  al pagamento in favore del Sig. PEREZ  Moreno Guillermo, nato a Murcia (Spagna)  l'11.01.1987, C.F. PRZ GLR 87A11 Z131W, dell’importo di euro 6.883,48, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.  Dispone la restituzione al Sig. PEREZ  Moreno Guillermo della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Football Club Casale  ASD, con sede in Casale Monferrato  (AL),  Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore,  di comunicare al competente Dipartimento Interregionale L.N.D. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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