LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 349 del 18.05.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mihovil FRANETOVIC/F.B.C.CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Mihovil FRANETOVIC/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 7 febbraio 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il Sig. Mihovil Franetovic (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Split il 9 gennaio 2002, ha esposto quanto segue:

a. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 16 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 - con il FBC Casale ASD (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 5.000,00;

b. la società ha corrisposto al calciatore euro 1.000,00;

c. il calciatore resta creditore di euro 4.000,00 nei confronti della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 4.000,00, oltre interessi dalla data del dovuto e fino al soddisfo, oppure la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

La Società – da subito, in ritardo rispetto a quanto previsto dall’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND il quale impone la costituzione in giudizio entro il termine essenziale di 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso e neppure nel rispetto di quella parte della norma in esame che prevede l’obbligo di notifica alla parte ricorrente – il 6 marzo 2023 ha inviato le sue deduzioni solo alla CAE affermando quanto a seguire:

1. dal febbraio 2022 incluso il calciatore ha interrotto unilateralmente la prestazione avendo chiesto di sottoporsi a cure mediche presso un centro di propria fiducia ;

2. nonostante non meglio precisati solleciti telefonici della società, il calciatore non ha fatto più rientro presso la sede ;

3. la società, ex articolo 1460 del codice civile, formula con il ricorso eccezione di inadempimento ;

4. l’accordo aveva validità per complessivi 197 giorni, ma il calciatore ha prestato la propria attività per soli 46 giorni, fino al 31 gennaio. Per questo la società gli ha riconosciuto euro 1.000,00 e con questo scritto riconosce di dover corrispondere al calciatore ancora altri 152,28 euro.

Per questi motivi la società ha chiesto che il ricorso sia respinto e, in subordine, di voler accertare che il credito del calciatore ammonta ad euro 152,28.

Altresì la società chiede che l’intero incartamento sia trasmesso alla Procura Federale, affinché siano svolti ulteriori approfondimenti per quanto di competenza di quest’ultima e, ove ritenuto, sull’effettivo svolgimento di attività sportiva da parte del calciatore per il periodo che va dal 1° febbraio 2022 fino alla fine del campionato.

La società produce, in uno con la suddetta nota :

- una sua lettera del primo marzo 2023 con la quale si fa presente che a febbraio è stato concesso al calciatore un permesso di 15 giorni per le cure dopo l’infortunio occorso in allenamento. In questa nota si fa riferimento al permesso riconosciuto al calciatore di tornare al suo domicilio, dal quale quest’ultimo non è più tornato senza alcuna comunicazione in ordine alle sue intenzioni.

- un documento contenente la lista delle partite svolte senza il calciatore per il periodo di assenza di quest’ultimo. In questa lista sono indicate n. 19 partite, dal 20 febbraio al 22 maggio.

Considerando la tardività e la non corretta notifica delle controdeduzioni della società, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che non può che essere ritenuta fondata.

E tuttavia, considerato il tenore delle dichiarazioni della società di cui sopra, non è possibile non considerare la richiesta di rimessione alla Procura Federale della questione di cui oggi è causa per le valutazioni di competenza in ordine al comportamento delle Parti processuali.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 20 aprile 2023, laddove il Legale del calciatore ha confermato di non aver ricevuto le controdeduzioni della società.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il FBC Casale ASD a riconoscere al Sig. Mihovil Franetovic, come in epigrafe individuato, la somma di 4.000,00 euro (quattromila/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- trasmette l’incartamento alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine al comportamento delle Parti processuali;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario   (obbligatoriamente del           calciatore)    tramite         mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ;

- ordina al FBC Casale ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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