F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 227/CSA pubblicata del 23 Maggio 2023 – SSDARL Città Di Varese/U.S. Folgore Caratese ASD

Decisione n. 227/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 280/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Stefano Agamennone – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 280/CSA/2022-2023, proposto dalla società SSDARL Città Di Varese in data 17.05.2023

contro

la società U.S. Folgore Caratese

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16 maggio 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19 maggio 2023, il Dott. Savio Picone, uditi l’Avv. Mattia Grassani e il Presidente Stefano Amirante per la reclamante e l’Avv. Francesca Auci per la società U.S. Folgore Caratese;;

Sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Città di Varese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 141 del 16 maggio 2023), con la quale è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie D Folgore Caratese / Città di Varese del 14 maggio 2023.

La reclamante ha domandato l’inflizione alla Caratese della sanzione della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S., in relazione alla irregolarità delle porte di gioco rese disponibili dalla società ospitante, inizialmente aventi un’altezza di 236 / 239 cm, successivamente sottoposte ad un intervento di scavo del terreno che, secondo la tesi della reclamante, avrebbe creato un dislivello superiore a quello consentito dal vigente regolamento degli impianti di gioco ed avrebbe, inoltre, alterato l’andamento e le dimensioni delle linee di porta.

Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato di gioco di 2 a 0 a favore della Caratese, respingendo il reclamo.

Nella decisione qui impugnata, si dà atto che il direttore di gara, nel supplemento scritto di rapporto, avrebbe chiarito che, dopo la presentazione di riserva scritta da parte del Varese: si è proceduto a controllo dell'altezza delle porte, avvenuto alla presenza dei dirigenti di entrambe le società; una delle due porte risultava essere alta 2,36 metri, mentre l'altra 2,39 metri; in seguito, la società ospitante ha provveduto "a scavare il terreno di gioco per ripristinare le misure corrette, per poi livellarlo in modo che non vi fossero avvallamenti"; quando si è provveduto nuovamente alla misurazione, l’altezza delle porte risultava regolare.

Resiste al reclamo la Folgore Caratese, chiedendone la reiezione.

Alla riunione del 19 maggio 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

In rito, non possono accogliersi le eccezioni avanzate dalla difesa della Caratese in ordine alla riserva scritta formulata, ai sensi dell’art. 67, comma 4, C.G.S., dalla società reclamante. La riserva, infatti, è stata tempestivamente avanzata dalla Città di Varese prima dell’inizio della gara, con oggetto “la verifica delle misure regolamentari dell’altezza delle porte di gioco”. Le censure qui svolte dalla reclamante attengono al medesimo vizio di conformità del terreno di gioco, sicché non poteva ravvisarsi alcun onere formale, dopo le operazioni di scavo e sistemazione delle linee di porta, di reiterazione della riserva scritta. Sotto altro profilo, la riserva risulta ritualmente sottoscritta dal sig. Neto Pereira Leonidas, dirigente accompagnatore identificato nella distinta ufficiale di gara e certamente abilitato a svolgere tale incombenza.

Nel merito, devono ribadirsi i principi recentemente affermati da questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, sent. n. 210 del 2023) su fattispecie pressoché identica.

A norma dell’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., il Giudice Sportivo è ben competente a conoscere della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”. A tale potere corrispondono, in capo alle parti del giudizio, alcune regole procedurali, che prescrivono sì la “specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro”, o un’interlocuzione con lo stesso, ex art. 67, comma 4, C.G.S. (ciò cui segue anche una decisione “sul campo” del direttore di gara), ma senza perciò escludere o limitare il sindacato degli organi di giustizia sportiva al riguardo.

Nel caso di specie, è incontestato, in punto di fatto, che una delle due porte risultasse essere alta 2,36 metri, mentre l'altra 2,39 metri, quindi entrambe inferiori alla misura di 2,44 metri prescritta dal vigente Regolamento.

Il successivo intervento eseguito dalla società ospitante è così descritto nel supplemento di referto: “(…) Hanno quindi provveduto a scavare il terreno di gioco per ripristinare le misure corrette, per poi livellarlo in modo che non vi fossero avvallamenti. Quando abbiamo provveduto nuovamente alla misurazione delle due porte dopo l’intervento abbiamo constatato che erano entrambe dell’altezza di 2,44 metri, quindi perfettamente regolari, ed ho così potuto dare il via alla gara”.

Tale intervento, per le inequivoche risultanze in atti, non può ritenersi idoneo a restituire la regolarità delle porte.

L’intervento è infatti consistito nel procurare un dislivello nella (sola) zona della linea di porta che, se ha consentito, nella successiva misurazione su quella specifica zona, di rilevare un’altezza pari a 2,44 metri, non è valso a rendere regolari le porte: l’altezza di 2,44 metri deve infatti intercorrere fra il “bordo inferiore della traversa” e il “suolo” (cfr. Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, punto n. 10), inteso come terreno di gioco, sicché non può rilevare al riguardo un dislivello o avvallamento creato al di sotto del livello del suolo e, per di più, nella sola striscia relativa alla linea delle porte. Anzi, a ben vedere, l’intervento così eseguito ha aggravato la situazione, procurando verosimilmente, nell’area di rigore ed in prossimità delle linee delle porte, un’alterazione del dislivello sul terreno di gioco che, per poter essere ripristinato nelle condizioni originali, avrebbe dovuto impegnare una fascia di campo molto più lunga ed ampia di quella oggetto dell’intervento medesimo (come si è detto, la sola fascia corrispondente alla linea delle porte).

L’audizione dell’arbitro Andrea Zoppi ha confermato l’anzidetta ricostruzione.

Il Direttore di Gara ha dato atto che, prima dell’intervento di scavo, il terreno era perfettamente livellato e non vi erano, nelle aree di porta, dossi o cumuli di terreno che ne determinassero un innaturale rialzamento.

 Ne discende, su tale punto decisivo, l’infondatezza della prospettazione della società resistente, avendo l’Arbitro confermato, su specifica interrogazione formulata dalla Corte, che l’intervento eseguito dalla società ospitante è consistito non già nella rimozione di terreno erboso o materiale in eccesso dalla linea di porta (quindi, un mero livellamento), bensì in un vero e proprio scavo (di profondità di almeno 5/ 8 centimetri), al quale è seguito lo spargimento di sabbia e terra nella zona circostante alle linee di porta, al solo fine di attenuare il dislivello così ottenuto.

Assorbita ogni diversa censura, ne discende la comprovata situazione di irregolarità (e non di mera impraticabilità) del terreno di gioco in relazione alle porte, pacificamente sindacabile da questa Corte: irregolarità di cui non può che essere ritenuta responsabile la società ospitante (anche ex art. 59, comma 3, N.O.I.F.).

In conclusione, per le suesposte assorbenti ragioni, il reclamo va accolto e, in riforma della decisione impugnata, va inflitta la sanzione della perdita della gara alla società Folgore Caratese con il punteggio di 0–3 a norma dell’art. 10, comma 1, C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, infligge la sanzione della perdita della gara alla società U.S. Folgore Caratese ASD con il punteggio di 0-3.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.  

  

L’ESTENSORE                                                          IL VICE PRESIDENTE

Savio Picone                                                                    Fabio Di Cagno

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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