F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 183/TFN – SD del 22 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 25295/299 pf22-23/GC/SA/mg depositato il 21 aprile 2023 nei confronti del sig. Teodoro Arigliano e della società SSD Brindisi FC – Reg. Prot. 162/TFN-SD

Decisione/0183/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0162/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25295/299 pf2223/GC/SA/mg del 19 aprile 2023, depositato il 21 aprile 2023, nei confronti del sig. Teodoro Arigliano e della società SSD Brindisi FC,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento n. 25295/299 pf22-23/GC/SA/mg depositato il 21 aprile 2023, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il sig. Arigliano Teodoro, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società SSD Brindisi FC, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS (obbligatorietà delle disposizioni in generale ed osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità) per aver mantenuto nel corso dell’incontro Brindisi – Afragolese, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D - Gir. H del 30.10.2022, ed in particolare dopo il gol del vantaggio del Brindisi nei minuti finali del predetto incontro, comportamento provocatorio ed offensivo nei confronti di altro tesserato, tale da contribuire, con detto comportamento, al verificarsi di successivi, ancorché circoscritti, episodi di tensione registratisi in danno della delegazione ospite, al termine della gara, nel settore Tribuna ove l’Arigliano assisteva all’incontro

2) la società SSD Brindisi FC per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Vice Presidente, all’epoca dei fatti, sig. Teodoro Arigliano, così come specificato nel precedente capo di incolpazione

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da due diverse segnalazioni trasmesse alla Procura Federale in ordine a contegni assunti durante e dopo l’incontro Brindisi – Afragolese, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D - Gir. H del 30.10.2022, nonchè con le dichiarazioni successivamente rese agli organi di informazione.

In particolare, il Presidente della società ASD Afragolese 1944 segnalava condotte ingiuriose e minatorie tenute dai tesserati della società SSD Brindisi FC nei confronti dei tesserati della società ASD Afragolese 1944 durante e dopo la gara. Per converso, il Presidente della società SSD Brindisi FC contestava il contenuto dell’intervista resa dal sig. Raffaele Niutta, Presidente della società Afragolese, durante il programma televisivo trasmesso dall’emittente “STEREO5TV” in data 31.10.2022.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al sig. Raffaele Niutta, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Afragolese 1944, la violazione dell’art. 4, comma 1, per aver, in data 31.10.2022, nel corso di trasmissione televisiva, rilasciato dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, in merito ad altri tesserati di società affiliata ed in generale nei confronti della realtà territoriale di riferimento della detta affiliata;

- al sig. Arigliano Teodoro, all'epoca dei fatti dirigente del SSD Brindisi FC, la violazione dell’art. 4, comma 1, per aver mantenuto nel corso dell’incontro Brindisi – Afragolese, valvole per il Campionato Nazionale di Serie D - Gir. H del 30.10.2022, ed in particolare dopo il gol del vantaggio del Brindisi nei minuti finali del predetto incontro, comportamento provocatorio ed offensivo nei confronti di altro tesserato, tale da contribuire, con detto comportamento, al verificarsi di successivi, ancorché circoscritti, episodi di tensione registratisi in danno della delegazione ospite, al termine della gara, nel settore Tribuna ove l’Arigliano assisteva all’incontro;

- la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, a carico della ASD Afragolese 1944 per i comportamenti, come sopra descritti, assunti dal sig. Niutta;

- la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, a carico della SSD Brindisi FC per i comportamenti, come sopra descritti, assunti dal sig. Arigliano.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Niutta e la società ASD Afragolese 1944 convenivano con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Alcuna attività difensiva veniva compiuta dagli altri indagati.

La Procura, quindi, notificava il deferimento in oggetto a carico del sig. Arigliano Teodoro nonché della società SSD Brindisi FC.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, nessun attività è stata posta in essere dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 18.05.2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Teodoro Arigliano, mesi 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti del SSD Brindisi FC, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Lo svolgimento dell’istruttoria ha permesso di accertare le contestazioni mosse dalla Procura nei confronti dei deferiti sig. Teodoro Arigliano e la società SSD Brindisi FC.

Infatti, dalle testimonianze acquisite è emerso che nei minuti finali dell’incontro Brindisi – Afragolese, disputatosi in Brindisi il 30.10.2022 e valevole per il Campionato di Serie D - Gir. H, il sig. Teodoro Arigliano, Vice Presidente della società ospitante, al momento della sostituzione effettuata da parte dell’Afragolese ed avvenuta dopo il gol del 2-1 realizzato dal Brindisi, posizionatosi nei pressi della vetrata che divideva il campo dalla tribuna, si è lasciato andare a gesti plateali, consistiti in particolare nello sbattere con veemenza i pugni contro la predetta vetrata divisoria al fine di richiamare, provocatoriamente, l’attenzione del team manager della società Afragolese, sig. Raffaele Bassolino, impegnato nell’effettuare detta sostituzione, inveendo contro lo stesso ed indicando con le dita il risultato della gara in quel momento.

Tale accaduto è stato confermato dallo stesso deferito e dal sig. Daniele Arigliano, Presidente della società SSD Brindisi FC, nonché fratello del sig. Teodoro Arigliano.

Il contegno assunto dal deferito – che ha, poi, generato, peraltro, episodi di tensione nel settore tribuna tra i dirigenti delle due società – integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 del CGS.

Di tale violazione risponde altresì la stessa società SSD Brindisi FC a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Teodoro Arigliano, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SSD Brindisi FC, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 22 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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