F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0107/CFA pubblicata il 24 Maggio 2023 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/sig. Roberto Feregotto – A.S.D. Nuova Osoppo

Decisione/0107/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0127/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente (Relatore)

Massimo Galli - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0127/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 20.04.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia - n. 101 del 13 aprile 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 18.05.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e udito l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale Interregionale; nessuno è comparso per il sig. Roberto Feregotto e per la società a A.S.D. Nuova Osoppo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

RITENUTO IN FATTO

Il deferimento all’esito del quale è stata emessa la decisione di cui al presente gravame, e nei limiti del presente giudizio, ha ad oggetto le seguenti testuali incolpazioni: “il sig. Roberto Feregotto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Osoppo: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 3, lett. b), delle NOIF per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Osoppo, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Enis Deljiu, Michele Fabbro ed Igor Vidoni di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Nuova Osoppo, alle gare Majanese – Nuova Osoppo del 21.9.2022 e Nuova Osoppo – Grigioneri Savorgnano del 25.9.2022 valevoli per il campionato di Seconda Categoria, nonostante gli stessi fossero privi dell'attestato di maturità psico fisica.”.

La fondatezza delle contestazioni formulate con l’atto di deferimento è pacifica e incontestata ed è stata acclarata anche dal Giudice di prime cure; tali violazioni, in particolare, possono essere sintetizzate nell’utilizzo da parte della società A.S.D. Nuova Osoppo dei calciatori sig.ri Enis Deljiu, Michele Fabbro ed Igor Vidoni in posizione irregolare, perché privi dell'attestato di maturità psico fisica necessario per la partecipazione alle gare. Nello specifico, i calciatori hanno preso parte senza averne titolo alle gare Majanese – Nuova Osoppo del 21.9.2022 e Nuova Osoppo – Grigioneri Savorgnano del 25.9.2022, entrambe valevoli per il campionato di Seconda Categoria. Per tali violazioni, e per altre riferite a soggetti diversi e non interessati dall’odierno gravame, la Procura Federale ha richiesto nel procedimento di prime cure l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della società A.S.D. Nuova Osoppo, euro 350,00 di ammenda e punti due (2) di penalizzazione e nei confronti del presidente di tale società, sig. Roberto Feregotto, mesi quattro (4) di inibizione.

 Il Tribunale Federale Territoriale, tuttavia, con la pronuncia gravata ha irrogato alla società la sola sanzione di euro 350,00 di ammenda ed ha prosciolto il sig. Roberto Feregotto.

Avverso tale decisione insorge la Procura Federale che ne chiede la riforma per i seguenti motivi:

1. incongruità della sanzione - violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione.

2. erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto inerenti il comportamento del presidente della società.

Con tali motivi si rappresenta: che la modesta entità della sanzione irrogata a fronte della violazione commessa, consistente nell’utilizzo in due gare di tre calciatori in posizione irregolare perché privi dell'attestato di maturità psico fisica necessario per la partecipazione alle gare stesse, viola il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la sanzione disciplinare; che il giudice di prime cure, in particolare, ha mitigato l’irrogazione della sanzione richiesta, pur accertando i fatti e quindi la responsabilità dei deferiti, sulla base di una motivazione erronea sia in punto di fatto che in diritto, valorizzando il fatto che la ASD Nuova Osoppo fosse società di nuova costituzione e che la Società, rivoltasi alla Federazione per conoscere gli adempimenti da dover porre in essere, avesse in buona fede confidato che le pratiche relative ai tesseramenti fossero state positivamente completate; che il giudice di prime cure, inoltre, con la pronuncia gravata ha anche ingiustamente prosciolto il presidente della società sig. Roberto Feregotto assumendo l’assenza di prove che l’interessato avesse personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che avesse tenuto la lamentata condotta omissiva atteso che non risulta che il sig. Feregotto si occupasse direttamente e personalmente delle pratiche relative ai tesseramenti, né vi è prova che fosse a conoscenza dell’impiego di giovani calciatori per i quali non fossero state ancora completate le relative pratiche autorizzatorie”.

La società A.S.D. Nuova Osoppo e il sig. Roberto Feregotto non si sono costituiti in giudizio.

Nella camera di consiglio del 18 maggio 2023, svoltasi parzialmente in videoconferenza, udita la Procura Federale, la causa è stata posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La vicenda in esame riguarda l’utilizzazione dei calciatori Enis Deljiu, Michele Fabbro ed Igor Vidoni, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Nuova Osoppo, alle gare Majanese – Nuova Osoppo del 21.9.2022 e Nuova Osoppo – Grigioneri Savorgnano del 25.9.2022 valevoli per il campionato di Seconda Categoria, nonostante gli stessi fossero privi dell'attestato di maturità psico fisica.

Con il primo dei due motivi, riportati in fatto, la Procura federale deduce: che la modesta entità della sanzione comminata a fronte della violazione commessa, con l’utilizzo in due gare di tre calciatori in posizione irregolare perché privi dell'attestato di maturità psico fisica necessario per la partecipazione alle gare, viola il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la sanzione disciplinare.

A supporto del motivo la Procura Federale richiama una serie di decisioni della Corte Federale d’Appello (CFA SS.UU. n. 67/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 7/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 63/2021-2022) che afferiscono al tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio.

In sintesi, con le suddette pronunce è stato ritenuto che:

i) in disparte i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”;

ii) la disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco

del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”)e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”;

iii) oltre alla violazione delle disposizioni sin qui richiamate, nelle vicende in questione si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.;

iv) la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - nei termini di cui prima si è detto - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative;

v) per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, nelle vicende in esame, la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari.

Ebbene, alla luce dei sopramenzionati principi e dell’incontestabile accertamento di fatto relativo all’impiego in più gare di ben tre giocatori non legittimati, siccome non in possesso delle certificazioni mediche necessarie, il primo motivo di appello, riferito alla violazione del principio di afflittività della sanzione è fondato e va accolto.

Infatti, l’assunto che società versasse in stato di buona fede - con il cui richiamo il giudice di prime cure ha giustificato la discolpa sia del Presidente che della stessa società - è chiaramente inconferente.

Qui non rileva, infatti, lo stato di soggettiva buona fede della società e dei suoi tesserati, che si sostanzia nella convinzione di aver agito conformemente alle norme che invece si assumono violate, ma unicamente il dato oggettivo e non contestato che i tre giocatori impiegati nelle due partite richiamate in fatto, non fossero legittimati a farlo per la mancanza della documentazione medica prevista dalle norme federali e, come si dirà,  che di tale impedimento fossero a conoscenza i dirigenti della società A.S.D. Nuova Osoppo.

Quanto poi alla gravità di quel comportamento è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 32, comma 2, del C.G.S. là dove la norma puntualizza come quella condotta non solo altera il regolare svolgimento dell’incontro ma sottrae il calciatore alle indispensabili tutele mediche e assicurative nel caso, sempre possibile, di incidente di gioco.

Ne consegue che la sanzione irrogata alla società ASD Nuova Osoppo va rideterminata applicando ad essa, come richiesto dalla Procura federale, la penalizzazione di punti due (2) da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva oltre all’ammenda di 350, già irrogata con il provvedimento gravato.

Residua, rigettato il primo, il secondo motivo, che riguarda più direttamente la persona del Presidente della società, la cui discolpa è stata giustificata in prime cure escludendo che egli fosse il soggetto responsabile del tesseramento nell’ambito della società, e assumendo, che in quanto tale, egli non fosse a conoscenza né si fosse interessato alle questioni relative al tesseramento dei calciatori.

Motivazione, questa, contestata dalla Procura in virtù del diverso assunto che, così ragionando, il ruolo ed i compiti del presidente sarebbero ridotti ad una mera formalità, nel mentre gli stessi sono particolarmente pregnanti sull’attività della compagine e correlati all’assunzione di molteplici responsabilità sia per comportamenti commissivi che per atteggiamenti omissivi, nel cui ambito rientra quello di accertare che tutti i calciatori che svolgono attività nell’ambito della compagine siano tesserati e muniti delle certificazioni mediche e/o assicurative necessarie.

L’assunto della Procura è condivisibile ed è altresì confortato dalle precedenti decisioni della Corte soprariportate.

Infatti, come ha chiarito questa Corte con la decisione CFA SS.UU. n. 67/2022-2023, in caso di partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, per i presidenti delle società va considerato che lo status di questi si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (C.F.A., sez. I, n. 7/2022-2023; CFA,, sez. I, n. 63/2021-2022). Il Presidente, pertanto, è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito.

L’affermazione secondo la quale, poi, il presidente potrebbe non essere a conoscenza delle questioni relative al tesseramento dei calciatori costituisce in realtà un mero sofisma poiché la condotta per la quale è stato censurato consiste proprio nell’avere gestito la pratica del tesseramento dei tre calciatori con ignoranza, più o meno consapevole, dei propri compiti di presidente della società sportiva.

Peraltro, nel giudizio di prime cure il sig. Roberto Feregotto si è limitato a negare di essere il soggetto responsabile, senza tuttavia indicare a quale altro soggetto avesse delegato le proprie funzioni, sul cui espletamento corretto avrebbe comunque dovuto vigilare.

Se tutto ciò non bastasse si può aggiungere che in realtà, nello specifico, risulta che il presidente Feregotto si è interessato alla acquisizione dei certificati di maturità psico fisica e che era ben consapevole che i giocatori avevano in corso la pratica ma, all’atto del loro impiego in partita, non disponevano ancora del necessario nulla osta federale.

Ne consegue che anche il provvedimento di discolpa del sig. Roberto Feregotto va riformato e, per la gravità della condotta, va applicata la sanzione di mesi quattro di inibizione.

Dall’accoglimento di ambedue i motivi discende, quindi, l’accoglimento dell’appello della Procura Federale e la conseguente rideterminazione delle sanzioni irrogate alla A.S.D. Nuova Osoppo e al presidente Feregotto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- alla società A.S.D. Nuova Osoppo la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva oltre all’ammenda di 350,00 (trecentocinquanta/00) già irrogata con il provvedimento gravato;

- al sig. Roberto Feregotto la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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