F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 229/CSA pubblicata del 24 Maggio 2023 – U.S.D. Breno/U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l.

Decisione n. 229/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 281/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Savio Picone – Componente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedura d’urgenza numero 281/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S.D. Breno in data 17.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.05.2023, l’Avv. Stefano Agamennone, uditi l’Avv. Andrea Scalco per la reclamante e l’Avv. Filippo Corsi e il Sig.

Luca Ferdinando Pacitto per la società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l.; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 17.05.2023, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, la soc. U.S.D. Breno ha chiesto al Giudice Sportivo di infliggere alla società consorella U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0-3 della gara disputata il 14.05.2023 (playout campionato di serie D, girone B).

Quest’ultima ha prodotto controdeduzioni, con le quali ha chiesto il rigetto del reclamo.

Il Giudice Sportivo, “dopo aver preso atto della comunicazione dell’ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore Konare Dramane nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato per quattro diversi sodalizi …; - dell’applicabilità dell’art 95, comma 2, NOIF anche nei confronti dei calciatori dilettanti che siano stati tesserati nel corso della medesima stagione sportiva anche per società professionistiche; - dell’avvenuto superamento, con l’ultimo e quarto tesseramento presso l’U.S. Seregno calcio, del numero massimo, pari a tre, di società  con cui era possibile per il calciatore Konate Dramane tesserarsi”, ha respinto il reclamo uniformandosi  alla decisione  assunta dalla CSA sez. III il 3 maggio 2023 n. 209, con la quale è stata annullata una decisione assunta in un caso analogo dallo stesso Giudice Sportivo, sulla scorta del fatto che lo stesso “avrebbe dovuto limitarsi  a prendere atto del tesseramento federale del calciatore Konare Dramane in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione” ritenendo altresi irrilevante ai fini del decidere “la corretta interpretazione da riservare all’art  95, comma 2, NOIF.” Avverso la decisione del Giudice Sportivo la soc. U.S.D. Breno in data 16.05.2023 ha proposto  reclamo con procedura di urgenza, affidandosi  a due motivi.

Con il primo motivo, la reclamante sostiene che il calciatore Konate Dramane - tesserato nella stagione 2022/2023 una prima volta come professionista dalla società Hellas Verona il 2.8.2022; una seconda volta (sempre come professionista) da una società albanese il 5.8.2022; una terza volta come non professionista dalla società Aglianese Calcio il 2.9.2022 ed infine una quarta volta (ancora  come non professionista) dalla U.S. 1913 Seregno Calcio -  non avesse titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo, considerato il novellato art. 95, comma 2, NOIF.

Con il secondo motivo la reclamante contesta che la legittima partecipazione del calciatore alla gara possa conseguire automaticamente alla sua assunzione della qualità di tesserato con l’inserimento della relativa posizione nei tabulati federali. Ciò perché il tesseramento decorrerebbe in automatico e senza alcun controllo, dal giorno successivo alla richiesta di inserimento della documentazione relativa al calciatore nel portale web.  Secondo tale ricostruzione, sarebbe la società sportiva, con la mera richiesta, a stabilire la decorrenza del tesseramento, mentre la LND si limiterebbe a verificare la completezza della documentazione prodotta dalle società, senza svolgere alcun controllo in merito ai tesseramenti.

Deduce la reclamante, infine, che il richiamo operato all’art 42 NOIF sarebbe improprio, perché la norma esprimerebbe una mera facoltà per la Lega di revocare un tesseramento precedentemente rilasciato, ma non imporrebbe alla stessa alcun obbligo.

Con memoria del 18 maggio 2023 ha resistito la soc. Seregno Calcio srl affidandosi a quattro motivi: efficacia del giudicato della decisione n. 209/CSA/2022-2023; regolarità della partecipazione alla gara del calciatore e corretta interpretazione dell’art 95, comma 2, NOIF; irrilevanza del tesseramento c.d. tecnico, ai fini dell’applicazione dell’art 95 delle NOIF; legittimo affidamento della società ricorrente sulla regolarità del tesseramento.

Conclude pertanto per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e meriti, pertanto, di essere rigettato. In un caso analogo e totalmente sovrapponibile, in quanto riguardante proprio la posizione di tesseramento del calciatore Konate Dramane e la sua legittima partecipazione ad una precedente gara, è già intervenuta questa Corte con la sopra richiamata, recentissima pronuncia n. 209/CSA/2022-2023, dalle cui statuizioni e motivazioni Corte non si ritiene doversi discostare nella presente sede.

La Corte ha infatti ritenuto che la legittimazione del calciatore a partecipare alle gare del campionato consegua, in via automatica, alla sua assunzione della qualità di tesserato, con l’inserimento della relativa posizione nei tabulati federali: da cui “la spendibilità in ambito federale della posizione del calciatore, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o  comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni” (cfr. decisioni n. 113/CSA/2022- 2023; n. 112/CSA/2022-2023; n. 259/CSA/2021-2022). Il tutto peraltro in linea con le previsioni di cui agli artt. 42 N.O.I.F. e 11, comma 2, C.G.S. in tema di revoca (di norma  ex nunc) del tesseramento per invalidità e/o illegittimità e di eventuale responsabilità disciplinare delle società (penalizzazione di classifica), senza cioè alcuna incidenza  sulla regolarità della singola gara (e del relativo risultato) cui abbia partecipato il calciatore il il cui tesseramento venga successivamente riconosciuto siccome illegittimo.

Peraltro, la stessa disposizione dell’art. 42 N.O.I.F. non consente di relegare l’Ufficio Tesseramento della L.N.D. al ruolo di mero passacarte (come sembra sostenere la difesa della resistente), proprio nella misura in cui, pur non essendo previsto un visto di esecutività così come per i calciatori professionisti, il solo fatto che quello stesso Ufficio possa revocare il tesseramento in qualunque momento, lascia intendere l’esistenza di un doveroso (o quantomeno auspicabile) controllo di legittimità “a monte””.

Il Giudice Sportivo, pertanto, correttamente ha preso atto del tesseramento federale del calciatore Konate Dramane in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione.

Anche in questo caso, tuttavia, la vicenda deve essere rimessa alla Procura Federale, in quanto già in precedenza interessata per gli approfondimenti sulle modalità del tesseramento del calciatore nel corso della presente stagione sportiva e per gli eventuali profili di ordine disciplinare anche per la sua partecipazione alla gara del 14.05.2023.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Trasmette gli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                   IL VICE PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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