F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 235/CSA pubblicata del 25 Maggio 2023 – A.S.D. Lisciani Teramo/Pol. D. Torremaggiore C5

Decisione n. 235/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 285/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Alberto Urso – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 285/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Lisciani Teramo in data 23.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1111 del 22.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.05.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo asseritamente spedito il 23.5.2023 a mezzo PEC (ore 08:45), la società A.S.D. Lisciani Teramo (di seguito, Lisciani Teramo) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1111 del 22.5.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S., le è stata comminata la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0–6, della gara Lisciani Teramo – Torremaggiore C5, programmata per il giorno 20.5.2023 e non disputata per impraticabilità del terreno di gioco (play off per l’assegnazione di n. 4 posti per il completamento dell’organico del campionato nazionale di serie B – stag. sport. 2023/2024).

Tale reclamo non risulta mai pervenuto alla Corte Sportiva d’Appello.

Il reclamo è stato quindi inoltrato alla Corte con PEC delle ore 15:50 e successivamente integrato con PEC delle ore 19:19 recante richiesta di rimessione in termini, giustificata da un disguido in sede di digitazione degli indirizzi dei destinatari, come attestato dalla prodotta comunicazione del gestore Aruba.

Lamenta la reclamante l’erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo, il quale non avrebbe adeguatamente valutato le circostanze eccezionali che avevano impedito la disputa della gara. In particolare, era accaduto che nella mattinata del giorno 20 maggio, dopo che nel corso della serata precedente la squadra della Lisciani Teramo si era regolarmente allenata presso l’impianto designato per la gara del giorno successivo, probabilmente a causa delle forti precipitazioni della notte, era stato constatato un rigonfiamento del parquet dell’impianto che aveva determinato alcun lievi dossi e avvallamenti di non rilevante entità. A detta della reclamante, tali anomalie non avrebbero impedito la disputa della gara (il cui inizio era previsto per le ore 16:00), senonchè alle ore 14:15, a seguito di un ulteriore accesso sul terreno di gioco, era stato riscontrato un aggravamento del rigonfiamento del parquet, estendentesi per circa 25 metri di lunghezza e per circa 8-9 metri di larghezza. Risultato vano ogni tentativo di usufruire di una struttura alternativa da parte di essa reclamante, il Direttore di Gara non aveva potuto che constatare l’impraticabilità del campo e decretare la mancata disputa della gara.

La Lisciani Teramo sostiene di dover andare esente dalla responsabilità ex art. 10, comma 1, C.G.S., non essendo essa proprietaria dell’impianto (regolarmente utilizzato nelle precedenti gare di campionato) e non avendo pertanto la possibilità di intervenire per ovviare alla situazione di impraticabilità, peraltro causata da condizioni atmosferiche eccezionali che avrebbero determinato il verificarsi di una causa di forza maggiore. Chiede pertanto che, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, venga disposto il recupero della gara in questione.

Ha resistito la società Pol. Dil. Torremaggiore C5 chiedendo il rigetto del reclamo, anche perché la consorella non si sarebbe adeguatamente operata nella ricerca di una struttura alternativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile per le ragioni che di seguito vengono esposte.

Il C.U. FIGC n. 148/AA del 21.3.2023 stabilisce, con riferimento alla manifestazione nel cui ambito avrebbe dovuto disputarsi la gara in questione, che “per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 9:00 del giorno successivo a quelle della pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni devono pervenire entro le ore 11:00 dello stesso giorno”.

Ebbene, è accertato in atti, anche alla stregua della comunicazione del gestore Aruba del 23.5.2023, ore 18:19, prodotta dalla Lisciani Teramo, che essa società, per un errore nella digitazione degli indirizzi PEC della Corte Sportiva d’Appello e della controparte Torremaggiore C5, ha inviato il reclamo (ore 08:45) solo a quest’ultima, ricevendosi difatti tanto la ricevuta di accettazione, quanto la ricevuta di avvenuta consegna, solo relativamente all’indirizzo poldc5torremaggiore@pec.it. In altri termini, la reclamante avrebbe digitato i due indirizzi in sequenza, senza cioè intervallarli con una virgola o con un punto e virgola, ciò che avrebbe (e che effettivamente ha) comportato l’inoltro al solo indirizzo dell’ultimo destinatario.

Alla stregua di quanto innanzi, la Corte non ritiene ricorrere le condizioni per una rimessione in termini circa la proposizione del reclamo, condizioni che i generali principi di immediatezza e concentrazione propri del giudizio sportivo, peraltro esaltati dalle disposizioni del già ricordato  C.U. n. 148/AA, impongono di valutare con estremo rigore. Ebbene, proprio la ristrettezza dei termini imposti con il suddetto C.U., avrebbe dovuto indurre la reclamante ad una maggiore diligenza, sia in sede di digitazione della PEC (il necessario intervallo con virgola o con punto e virgola degli indirizzi di una stessa PEC rappresenta un dato di comune esperienza), sia in sede di verifica del relativo esito, essendo state immediatamente generate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna alla stessa ora di invio delle 08:45, ma entrambe chiaramente riferite al solo indirizzo poldc5torremaggiore@pec.it.

Il reclamo pertanto, in quanto effettivamente pervenuto alla segreteria di questa Corte Sportiva solo alle ore 15:50 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata, deve essere considerato inammissibile.

Per opportuna completezza, va peraltro evidenziata l’infondatezza del reclamo anche nel merito.

Premesso che non vi è contestazione sulla impraticabilità del terreno di gioco e sulla decisione dell’Arbitro di non far disputare la gara a tutela della sicurezza dei calciatori e premesso altresì che neppure la reclamante è stata in grado di indicare con esattezza, al di là di asserite piogge abbondanti cadute nel corso della notte, le cause delle lamentate “infiltrazioni”, questa Corte Sportiva di Appello ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie del tutto analoga (decisione n. 122/CSA/2022-2023):

“Come è noto, l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. della LND – Divisione calcio a 5 n. 369 del 3 dicembre 2018, come richiamato dall’art. VV/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022, in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionale di Serie A, A2, B e Under 19 maschile di serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L’aereazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”. Dai requisiti normativamente stabiliti, volti ad “impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco” [nonché le infiltrazioni di acque meteoriche, ndA] discende l’obbligo specifico di diligenza in capo alla società ospitante; ciò in linea, del resto, con i principi generali di cui all’art. 59 N.O.I.F. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, laddove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo, CSA, sez. III, n. 109 del 2023). Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, di essere semplice affittuaria dell’impianto, di proprietà del Comune di …..: infatti, pertiene comunque alla società ospitante, quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto, il regolare allestimento del terreno di gioco. Dalle deduzioni della reclamante non emergono eventi “di carattere eccezionale” idonei a legittimare la ripetizione della gara e, dunque, ad elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco, a norma dell’art. 10, comma 5 – lett. d) C.G.S.: non v’è infatti prova di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore o, comunque, una condizione di eccezionalità, in relazione all’accertata impraticabilità del terreno edi gioco (cfr., in termini analoghi, CSA, sez. III, n. 156 del 2022; Id., SEZ iii, N. 145 DEL 2019)”.

Tali motivazioni si attagliano perfettamente alla fattispecie oggi in esame, tanto più che risulta del tutto gratuito il richiamo della reclamante agli eventi alluvionali che hanno purtroppo colpito altre e diverse zone del paese (senza attingere la città di Teramo, come peraltro neppure è stato dedotto). 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

IL VICE PRESIDENTE ED ESTENSORE

                 Fabio Di Cagno

 

Depositato 

 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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