F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 186/TFN – SD del 25 Maggio 2023 (motivazioni) – Ricorso della società USD Breno contro LND + altri – Reg. Prot. 175/TFN-SD

Decisione/0186/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0175/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Valentina Ramella – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 maggio 2023, sul ricorso ex artt. 84, comma 1, lett. b) e 86 CGS – FIGC, con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 96 CGS – FIGC, proposto dalla società USD Breno avverso il C.U. del Dipartimento Interregionale – LND n. 136 del 9 maggio 2023 nella parte in cui viene determinata la classifica finale del Girone B del Campionato Nazionale di Serie D e la conseguente calendarizzazione dei “Play out Campionato Serie D Girone B: Folgore Caratese - Città di Varese e 1913 Seregno – Breno” nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente, contro Lega Nazionale Dilettanti – LND, Dipartimento Interregionale – LND, US 1913 Seregno Calcio Srl, e notificato a Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, SC Caronnese SSD a rl, ASD Sona Calcio, SSD a rl Città di Varese e US Folgore Caratese ASD,

la seguente

DECISIONE

FATTO

La società USD Breno (da ora anche Breno, la società, la ricorrente), con ricorso del 10 maggio 2023 proposto ai sensi dell’art. 79 CGS - FIGC nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, del Dipartimento Interregionale e della US Seregno Calcio Srl (da ora anche Seregno o la resistente), ha chiesto che quest’ultima venga sanzionata con la penalizzazione di 14 punti (o altra ritenuta congrua) in classifica nella s.s. 2022/2023, con conseguente annullamento del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 136 del 9.05.2023, di determinazione della classifica finale del Girone B del Campionato di Serie D e della conseguente calendarizzazione dei play-out di tale Girone, ordinando alla LND di modificare la classifica e, di conseguenza, i play-out. A fondamento del ricorso ha dedotto, premesse argomentazioni sulla competenza di questo Tribunale, nonché sulla legittimazione ad agire e sull’interesse a ricorrere della società, che il Seregno, nella s.s. 2022/2023, ha schierato in campo in n. 14 gare di Campionato il calciatore Konate Dramane, in violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF, essendo lo stesso risultato tesserato, nella suddetta s.s., dapprima con la società professionistica Hellas Verona Spa, poi con la società professionistica albanese KF Skenderbeu, poi con la società dilettantistica SSDARL Aglianese Calcio 1923, infine con la società dilettantistica US Seregno 1913.

Conseguentemente, ritiene che il Seregno vada sanzionato con irrogazione di 14 punti di penalizzazione in Classifica (1 punto per gara) e conseguente rimodulazione della classifica del Girone B del Campionato di Serie D.

In via cautelare, la ricorrente ha chiesto, stante l’imminenza della disputa dei play-out (14 maggio), la sospensione degli atti impugnati con provvedimento presidenziale monocratico ovvero con provvedimento collegiale.

Con decreto monocratico n. 15/TFNSD-2022-2023 in data 11 maggio 2023, il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta della ricorrente, dichiarandola inammissibile richiedendosi con il ricorso l’irrogazione di una sanzione disciplinare “in dispregio alla competenza funzionale di iniziativa, indagine e deferimento spettante alla Procura Federale….” e, comunque, infondata, non ravvisandosi la violazione dell’art. 95 delle NOIF dedotta dalla ricorrente, fissando poi l’udienza del 16 maggio per la valutazione in sede collegiale della medesima istanza cautelare.

In vista di tale udienza si costituivano oppositivamente la Lega Nazionale Dilettanti e l’US 1913 Seregno Calcio Srl, deducendo l’inammissibilità del ricorso (con invocazione della lite temeraria da parte della resistente) e l’infondatezza dello stesso.

All’udienza del 14 maggio 2023 è comparso l’avv. Andrea Scalco per la ricorrente, che ha insistito nel ricorso, sottolineando, in particolare, la ritenuta erroneità del decreto monocratico relativamente all’interpretazione dell’art. 95 delle NOIF e, stante l’avvenuta disputa del play-out, l’annullamento delle relative gare con sospensione dei provvedimenti conseguenti.

Per la LND è comparso l’avv. Giancarlo Gentile, che ha insistito sulla inammissibilità del ricorso richiedendosi l’irrogazione di una sanzione disciplinare, con travolgimento del procedimento specificamente previsto dal CGS-FIGC e, comunque, sulla sua infondatezza essendo in ogni caso il tesseramento del calciatore Konate Dramane del tutto legittimo.

Similare posizione processuale ha assunto l’avv. Matteo Corsi, comparso in rappresentanza della resistente, che ha altresì ricordato come la vicenda sostanziale era già stata esaminata in sede di giustizia endofederale, con conferma della legittimità del tesseramento.

Il Tribunale, all’esito, ha depositato dispositivo di decisione riservandosi la motivazione.

LA DECISIONE

Come già espressamente ritenuto con il decreto monocratico presidenziale, il ricorso è inammissibile.

L’art. 79 CGS-FIGC, invocato dalla ricorrente, prevede la competenza in primo grado del Tribunale Federale Nazionale “su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.

Nella fattispecie, è risultato acclarato che la violazione posta a fondamento del ricorso è stata già esaminata dal Giudice sportivo nazionale e dalla Corte Sportiva d’Appello nel senso della legittimità del tesseramento del già citato calciatore per il Seregno. Con la conseguenza che la disposizione invocata dalla ricorrente non può, nella fattispecie, essere posta a fondamento del ricorso, che, per conseguenza, è inammissibile.

Ma, al di là della presente fattispecie, nella quale i fatti oggetto di ricorso erano peraltro già stati oggetto di decisioni del Giudice sportivo e della Corte Sportiva d’Appello (Decisione n. 209/CSA del 3 maggio 2023), giammai questo Tribunale si potrebbe sostituire (anche in caso ipotetico di inerzia) alla potestà della Procura Federale di esercitare l’azione disciplinare a partire dall’apertura di una indagine, di attivare l’attività inquirente, di valutarne le risultanze e di decidere se procedere all’archiviazione (previo consenso della Procura Generale dello Sport) ovvero al deferimento.

In tali sensi, già l’art. 34, comma 16, dello Statuto FIGC detta il principio che “La Procura Federale …. esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva” e i precedenti comma 7 e 9 attribuiscono ai Tribunali federali (nazionale e territoriali) la funzione di “giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale….”.

Mentre, dal suo canto, il Codice di Giustizia FIGC, in attuazione della ricordata disposizione statutaria, prevede, all’art. 116, comma 1, che “La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle attribuite agli organi del CONI per le violazioni in materia di doping”.

Da tale quadro delle norme dell’ordinamento sportivo discende evidente e senza alcune diversa possibilità ordinamentale e interpretativa che le funzioni inquirenti e requirenti in ambito FIGC possono essere svolte esclusivamente dalla Procura Federale. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che giammai il Tribunale potrebbe svolgere, esso solo, funzioni inquirenti, requirenti e giudicanti a ciò ostando (primo fra tutti) il principio della terzietà del giudicante, che è cardine di ogni ordinamento democratico. Senza trascurare che, in tale negletta ipotesi, l’attività inquirente verrebbe sottratta alla supervisione della Procura generale dello Sport e che la stessa parte indagata perderebbe facoltà di definizione anticipata quale, primo fra tutti, l’accordo ex art. 126 CGS, del tutto correttamente sottratto alla valutazione del Tribunale.

Anche queste seconde, più generali ma anche più ordinamentali, considerazioni conducono alla inammissibilità del ricorso della USD Breno.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pronunciando sulla istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, dichiara inammissibile la stessa.

Fissa l’udienza di merito per il giorno 15 giugno 2023, alle ore 10:00, in modalità videoconferenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

            Carlo Sica

 

Depositato in data 25 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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