F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 188/TFN – SD del 29 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 25501/439pf22-23/GC/gb del 21 aprile 2023, nei confronti dei sigg. Gaetano Palmisano e Vittorio Nocerino – Reg. Prot. 163/TFN-SD

Decisione/0188/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0163/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Valeria Ciervo – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25501/439pf22-23/GC/gb del 21 aprile 2023, nei confronti dei sigg. Gaetano Palmisano e Vittorio Nocerino,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il sig. Gaetano Palmisano, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Chieti FC ed attualmente tesserato per la società ASD US Mola, per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del CGS per aver posto in essere in data 20 dicembre 2022, in concorso con il sig. Vittorio Nocerino, calciatore tesserato per la società FC Matese, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara FC Matese – FC Chieti del 21 dicembre 2022, valevole per il Campionato di serie D – Girone “F” poi terminata con il risultato di 2-0 senza che egli fosse inserito in distinta gara. “Nello specifico, il sig. Palmisano, da una stanza di albergo in cui si trovava per il ritiro pre-partita, nella serata del 20 dicembre 2022 videochiamava il sig. Nocerino, con il quale non sentiva da almeno un anno, per concordare con lui il risultato di pareggio, organizzando subito dopo nella stessa serata – con un messaggio inviato alle 21:29 sulla chat WhatsApp di squadra - una riunione di urgenza con 11 dei propri compagni di squadra tra quelli più anziani e rappresentativi per formulare loro tale proposta, che veniva però categoricamente da tutti rifiutata. Il tutto come concordemente confermato da numerosi tesserati appositamente auditi in merito. Il tutto come descritto nella parte motiva del presente atto.”

- il sig. Vittorio Nocerino, calciatore tesserato per la società FC Matese, per rispondere della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del CGS per aver posto in essere in data 20 dicembre 2022 in concorso con il sig. Gaetano Palmisano, calciatore tesserato per la società Chieti FC, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara FC Matese – Chieti FC del 21 dicembre 2022, valevole per il Campionato di serie D – Girone “F” poi terminata con il risultato di 2-0. “Nello specifico, il sig. Nocerino nella serata del 20 dicembre 2022 riceveva una videochiamata da parte del sig. Palmisano, con il quale non si sentiva da almeno un anno, il quale gli proponeva il risultato di pareggio per la gara che avrebbe visto le rispettive compagini come avversarie il giorno successivo. Ricevuta tale proposta, il sig. Nocerino si adoperava affinché questa andasse a buon fine, omettendo di denunciare il tentativo di illecito, ma anzi il giorno della gara, non appena giunto all’impianto sportivo di Piedimonte Matese a pochi minuti dall’inizio della stessa, chiamando in disparte l’allenatore Corrado Urbano al quale chiedeva se la gara Matese – Chieti si potesse pareggiare. Il tutto come confermato dallo stesso tecnico il quale sul momento lo invitava a pensare solamente a giocare e poi, appena nelle possibilità, informava il proprio Presidente che immediatamente sporgeva segnalazione alla Procura Federale. Il tutto come descritto nella parte motiva del presente atto.”

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da un esposto - denuncia, inviato alla Procura Federale dalla società Chieti FC 1922 in data 21 dicembre 2022, per segnalare che un proprio tesserato, Gaetano Palmisano, verso le ore 21.29 del giorno precedente la gara inviava un messaggio sul gruppo WhatsApp riservato ai calciatori, per invitare solo i grandi nella stanza 245.

Dagli atti istruttori del procedimento espletato dinanzi alla Procura è emerso quanto segue.

Alla presenza di alcuni calciatori chiamati in stanza, il sig. Gaetano Palmisano riferiva ai compagni di squadra di essersi sentito poco prima con il calciatore del Matese FC, sig. Nocerino Vittorio e di aver concordato con lui un pareggio per la gara del giorno successivo.

Il capitano della squadra, unitamente agli altri giocatori, rifiutava la proposta del Palmisano e decideva di avvisare immediatamente il proprio allenatore il quale, dopo aver parlato con i calciatori, avvisava immediatamente il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo.

Il giorno successivo la disputa della gara, terminata con il risultato di due reti a zero a favore della squadra ospitante (Matese), il Presidente della società SSD ARL Football Club Matese, inviava alla Procura Federale un esposto - denuncia, con il quale riferiva di essere stato contattato telefonicamente nella giornata del 22 dicembre 2022, alle ore 13:18, da un giornalista della testata "Il Centro", che gli chiedeva spiegazioni in merito ad un presunto esposto fatto alla Procura Federale da parte della società "Chieti 1922 ", relativo ad un presunto tentativo di combine non andato a buon fine, tra un calciatore appartenente alla società Matese e uno della società Chieti 1922.

Sui fatti oggetto di indagine, venivano sentiti il capitano della squadra ed i calciatori presenti all’incontro organizzato dal Palmisano e il tecnico della FC Chieti Mauro Chianese.

Nel prosieguo dell'attività di indagine, venivano sentiti altresì il Direttore Generale ed il Direttore amministrativo della società Chieti, i quali riferivano di essere stati informati del comportamento tenuto dal calciatore Palmisano.

All' esito dell'attività di indagine la Procura ha concluso che il calciatore Gaetano Palmisano, già tesserato con la società Chieti FC 1922, ora alla ASD US Mola e il calciatore Vittorio Nocerino, tesserato per la società FC Matese, la sera precedente la disputa della gara "Matese - Chieti", in programma alle ore 14.30 del 21 dicembre 2022 e valida per la 17° giornata del Campionato Nazionale di Serie D, girone F, si accordavano tra loro per predeterminare l'esito dell'incontro con un pareggio.

Gli elementi di riscontro si ricavano secondo la tesi della Procura Federale dal contenuto delle audizioni, dalle quali emergerebbe chiaramente come Gaetano Palmisano, dopo aver telefonato e concordato con Vittorio Nocerino il risultato di parità, organizzava un'apposita riunione, alla quale invitava i calciatori più grandi, per informarli che si era accordato con il suo amico Vittorio Nocerino per pareggiare la gara (cfr. verbali audizione calciatori).

Secondo la Procura anche il sig. Vittorio Nocerino si adoperava affinché l'accordo fatto con Palmisano andasse a buon fine, infatti, invece di denunciare il tentativo di illecito, il giorno della gara, non appena giunto all'impianto sportivo di Piedimonte Malese, chiamava in disparte l'allenatore Corrado Urbano e gli riferiva che la sera precedente era stato contattato da un calciatore del Chieti, tale Palmisano, il quale gli chiedeva se la gara Malese - Chieti la si poteva pareggiare (cfr verbale audizione Urbano Corrado).

La Procura ha concluso le indagini nel senso di ritenere sicuramente il promotore del tentativo di illecito il Palmisano, però altrettanto responsabile il Nocerino il quale non solo non ha posto in essere alcuna attività per informare la propria società, ma anzi si è fattivamente adoperato affinché il citato accordo con Palmisano andasse a buon fine, informando il proprio allenatore sig. Urbano, non “per denunciare l’accaduto” (cfr verbale di audizione del sig. Vittorio Nocerino), ma per chiedere il suo “ assenso per pareggiare la gara” (cfr verbale di audizione del sig. Urbano Corrado).

L’udienza dinanzi al Tribunale Federale è stata fissata al 18 maggio 2023, ore 11.15.

Il deferito Nocerino si è costituito con memoria del 15 maggio 2023 per il tramite dell’Avv. Monica Fiorillo nella quale vengono richiamati i precedenti giurisprudenziali sull’illecito sportivo nel corso degli anni, nonché la necessità di non prescindere, nel caso di illecito sportivo, da “un grado di prova superiore al generico livello probabilistico” che, a dire della difesa, nel caso di specie non sussiste.

Nela memoria è stato altresì messo in evidenza che dagli atti a base del deferimento non era emerso nessun intento alterativo dello svolgimento e del risultato della partita e che il Nocerino si era premurato “appena possibile” di riferire l’accaduto al suo allenatore. Il deferito sig. Palmisano si è costituito in udienza per il tramite dell’avv. Marino Liuzzi.

Il dibattimento

All’udienza del 18 maggio 2023, verificato il regolare contradditorio tra le parti, sono risultati presenti l’Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Monica Fiorillo in rappresentanza del sig. Vittorio Nocerino, presente anche personalmente, e l’Avv. Marino Liuzzi in rappresentanza del sig. Gaetano Palmisano.

Ha preso la parola l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, esponendo origine e fatti di cui è causa, e replicando ai contenuti delle memorie depositate dalla difesa del Nocerino. A conclusione del proprio intervento ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Gaetano Palmisano, anni 3 (tre) di squalifica;

- nei confronti del sig. Vittorio Nocerino, anni 2 (due) di squalifica.

Ha preso la parola l’Avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza del sig. Vittorio Nocerino, la quale si è riportata integralmente alla memoria difensiva depositata, sottolineando che nel caso di specie non ricorrono i crismi atti a configurare l’illecito sportivo. A conclusione del proprio intervento, ha chiesto il proscioglimento del sig. Nocerino. Ha preso la parola anche il sig. Vittorio Nocerino, il quale ha esposto brevi considerazioni a propria difesa.

Da ultimo è intervenuto l’Avv. Marino Liuzzi, in rappresentanza del sig. Gaetano Palmisano, il quale si è riportato a quanto dichiarato dal suo assistito in sede di audizione, sottolineando il tono scherzoso della telefonata intercorsa tra il Palmisano ed il Nocerino e contestando la ricostruzione della Procura Federale. A conclusione del proprio intervento ha chiesto il proscioglimento del sig. Palmisano ovvero, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione pari al minimo edittale previsto dalla normativa federale.

La decisione

Le risultanze istruttorie consentono di affermare la responsabilità̀ dei deferiti con ragionevole certezza, in misure diverse e proporzionate ai comportamenti posti in essere.

1. Alla luce degli atti versati, in relazione alla posizione del sig. Gaetano Palmisano, il Collegio ritiene sia sussistente la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere un illecito sportivo con il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, così come più puntualmente sotto descritti; fatti, peraltro, che trovano conferma negli atti del procedimento istruttorio a base del deferimento nonché nelle diverse audizioni dei deferiti, dei calciatori e dei tecnici, sentiti nel corso dell’attività istruttoria.

Considerato che “La prova dell'illecito sportivo può essere colta nella convergenza di plurimi gravi e precisi indizi, sufficienti a generare la ragionevole certezza della sua commissione” (Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3), nel caso di specie si può ritenere sussistente la responsabilità del sig. Palmisano per il capo di incolpazione, così come individuato dalla Procura Federale.

Invero, è emerso chiaramente dal tenore degli atti istruttori (in particolare la telefonata tra i deferiti, i messaggi via WhatsApp con i calciatori ed i verbali delle audizioni svolte circa l’incontro con i suoi compagni di squadra “grandi”), l’intento del Palmisano di proporre l’alterazione della gara.

Né le dichiarazioni del sig. Palmisano che avrebbe, a suo dire, riferito (solo) che “verso il 70/80 minuto la gara era in parità, di farla terminare con un pareggio, in modo da trascorrere un buon Natale” hanno credibilità in quanto apertamente smentite dalle dichiarazioni univoche e concordanti, di segno contrario a quanto dichiarato dallo stesso, rilasciati dai suoi stessi compagni di squadra convocati nella riunione serale nella stanza 245.

Nel corso dell’audizione, il Palmisano ha dichiarato di aver riferito, in particolare, al Nocerino di “… di non fare la guerra, qualora la gara intorno all'80' fosse in parità” e puntualizzando, a specifica domanda, che non sentiva Nocerino da oltre un anno e che la videochiamata era stata fatta senza un secondo fine, solo per sentirlo prima della gara, chiarendo che la conversazione avuta con quest’ultimo sull’eventuale pareggio era di tono scherzoso e non voleva assolutamente essere finalizzata a concordare il risultato. Il Palmisano ha confermato altresì che, subito dopo la conversazione avuta con Vittorio Nocerino, ha convocato, attraverso un messaggio WhatsApp sul gruppo dei calciatori, alcuni compagni di squadra, i più grandi, non nella sua stanza, ma in quella di Michele Cesario, la nr. 245, dove essi si presentavano e ai quali riferiva della conversazione avuta poco prima con Nocerino. Lo stesso ha affermato, infine, che il Nocerino non si era impegnato, ovvero accettato l’accordo, ma si era limitato a dire che si sarebbero visti il giorno dopo in campo.

L'iniziativa del Palmisano non è andata a buon fine.

I calciatori, che cercava di coinvolgere nell'illecito, informavano subito l'allenatore ed i dirigenti della società, presenti nella sede del ritiro, che convocavano una riunione di urgenza (cfr. atti istruttori).

Quanto affermato dal Palmisano, inoltre, risulta contraddetto dalle dichiarazioni dei calciatori che hanno partecipato all'incontro, i quali hanno dichiarato che Palmisano aveva detto loro di aver concordato il pareggio con Nocerino.

In conclusione, il Collegio ritiene responsabile il sig. Gaetano Palmisano del fatto a lui ascritto.

Quanto alla sanzione da irrogare, il Collegio non ritiene di poterla determinare al di sotto del minimo edittale, non riscontrandosi nella fattispecie alcuna attenuante, anche in ragione del comportamento procedimentale del deferito (sino all’udienza di discussione tramite il proprio legale) che ha ostinatamente sostenuto una versione dei fatti smentita fermamente dai suoi compagni di squadra e indirettamente ma significativamente anche dalla circostanza (ammessa dal deferito) dall’essere stato escluso dalla riunione tecnica pre-partita e dalla partecipazione alla gara.

Conclusivamente, al Palmisano va irrogata la sanzione della squalifica per quattro anni.

2. In relazione alla posizione del Nocerino, il Collegio ritiene che non risultino in atti elementi, sia pure nella forma indiziaria grave, precisa e concordante, che inducano ad affermare che il Nocerino abbia concorso nell’illecito sportivo.

A carico del deferito risultano due elementi: la telefonata intervenuta con il Palmisano la sera prima della gara e il colloquio con il suo allenatore subito prima della gara.

Quanto al primo elemento, il Palmisano ha affermato che, alla proposta fattagli, il Nocerino non rispose salutandolo con il dirgli che si sarebbero visti il giorno dopo al campo e chiudendo la telefonata.

Sul punto, il Nocerino (cfr. sua audizione) ha invece affermato, senza alcuna smentita che si rinvenga in atti, di aver risposto al Palmisano (pur rinvenendo – ha affermato il Nocerino - nella di lui proposta un tono scherzoso) che “non esisteva proprio una cosa del genere”, chiudendo la conversazione.

Dunque, il Nocerino non ha minimamente accolto la proposta del Palmisano (anzi!).

È altresì, pacifico agli atti del procedimento (e, comunque, non vi è il minimo indizio contrario) che il Nocerino, dopo la telefonata, non ha contattato alcuno dei suoi compagni di squadra, come invece avrebbe fatto chiunque si fosse impegnato per un determinato risultato.

Quanto, poi, al colloquio con l’allenatore Corrado Urbano, come risultante dalla audizione del medesimo, egli (a specifica domanda dell’inquirente) ha avuto “la sensazione di come il Nocerino chiedesse il mio assenso a pareggiare la gara”.

Trattasi, all’evidenza, di un elemento accusatorio assai debole, perché frutto di una “ sensazione”, cioè di una mera impressione uditiva soggettiva immediata e semplice.

Dunque, di un elemento sostanzialmente astratto e certamente inidoneo ad assurgere a livello di indizio consistente.

Del resto, l’Urbano, lungi dall’allontanare il Nocerino, lo ha fatto partecipare alla gara, nella quale “ ha giocato anche una bella partita, impegnandosi al massimo”.

Risulta, quindi da escludere il concorso del Nocerino nell’illecito sportivo.

Per contro, il fatto contestato al Nocerino va inquadrato quale violazione dell’obbligo di denuncia di illecito sportivo.

Orbene, l'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale.

Invero “L'ampiezza e l'imperatività̀ dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denunzia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà̀ e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. L'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri, e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza (essendo tale eventualità meramente accidentale)” (cfr. Decisione n. 29/CFA/2022-2023/E).

Tuttavia, nel caso di specie, in ordine al lasso di tempo intercorso tra la telefonata e la comunicazione del fatto accaduto (proposta del Palmisano), il Nocerino ha giustificato il fatto di aver informato il proprio allenatore solo poco prima dell'inizio della gara, adducendo come motivazione che avendo in gestione una società di autonoleggio a Napoli, la GC Rent, mentre stava parcheggiando l'auto nel centro commerciale "Elefantino", ubicato a Piedimonte Matese, dove la squadra pranzava prima della gara, riceveva una telefonata dalla moglie per avvisarlo che un'autovettura noleggiata non era rientrata, per cui, invece di raggiungere il gruppo squadra al ristorante, andava direttamente alla stazione Carabinieri di Secondigliano per denunciare il furto dell'auto. Poi, prima che formalizzasse la denuncia, il cliente lo chiamava per dirgli che l'auto la avrebbe consegnata in serata, per cui, non facendo più in tempo a raggiungere il ristorante, andava direttamente al campo sportivo, dove arrivava verso le ore 13.40, quando la squadra era già pronta per il riscaldamento.

L'allenatore della società FC Chieti 1922 Corrado Urbano ha confermato l’accaduto e di aver autorizzato Nocerino a non pranzare con il gruppo squadra, in quanto gli riferiva di aver avuto un problema con un'auto, chiedendogli, vista l'emergenza di calciatori infortunati, influenzati e squalificati, di raggiungere direttamente il campo sportivo in tempo per l'inizio della gara.

Ora, il citato comma 7 dell’art. 30 CGS prescrive che la denuncia debba essere fatta (anche se al proprio allenatore o dirigente od esponente societario) “senza indugio” e, sul punto, la giurisprudenza federale, è assai rigorosa (cfr. CFA SS.UU Decisione/0091/CFA-2022-2023) richiedendo l’immediatezza dell’informativa.

Nel caso di specie, è vero che il Nocerino ha raccontato la vicenda al suo allenatore nel primo momento in cui lo ha incontrato, ma: a) avrebbe potuto telefonargli subito dopo aver ricevuto la telefonata del Palmisano (cioè, verso le 21:25 del giorno prima della gara); b) avrebbe potuto telefonargli la mattina presto della gara; c) avrebbe potuto riferirgli dal fatto allorquando aveva chiamato l’allenatore per chiedergli l’autorizzazione a non partecipare al pranzo-squadra.

Ben vero che la Procura Federale era stata già informata, ma ciò non era a conoscenza del Nocerino, con conseguente permanenza del suo obbligo di denuncia “senza indugio”.

Quanto alla sanzione, si ritiene di concedere al Nocerino le attenuanti generiche in ragione del suo comportamento, con riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale, in nove mesi di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gaetano Palmisano, anni 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Vittorio Nocerino, mesi 9 (nove) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 29 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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