FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 376/AA del 22/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FABIANO SAN MARZANO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco FABIANO e della società SSDARL SAN MARZANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO FABIANO, iscritto nell’albo dei tecnici ed all’epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL San Marzano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara San Marzano Calcio – Virtus Avellino disputata in data 18 marzo 2023 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, a mezzo di un’intervista riportata rispettivamente in data 20 marzo 2023 e 21 marzo 2023 sulle testate giornalistiche online “restodelcalcio.com” e “tuttoavellino.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società USD Virtus Avellino e dei suoi dirigenti;
SSDARL SAN MARZANO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Fabiano;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco FABIANO e dal Sig. Felice Romano, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL SAN MARZANO CALCIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Francesco FABIANO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL SAN MARZANO CALCIO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.