FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 377/AA del 29/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BRUNO RIAHI BISOGNO BONFIO SANNAZZARO D SA…

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 320 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia BRUNO, Adam RIAHI, Salvatore BISOGNO, Riccardo BONFIO, Davide SANNAZZARO, Michele SANNAZZARO, Agostino COMPOSTELLA, Christian GOLINO, e delle società REAL VICENZA SRL e SSDARL CARTIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA BRUNO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la U.S. Folgore Caratese ASD, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nullaosta della società di appartenenza ovvero la società U.S. Folgore Caratese ASD; In violazione, altresì, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività e assistenza del Sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

ADAM RIAHI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la A.S.D. Lovispresiano, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nullaosta della società di appartenenza ovvero la società A.S.D. Lovispresiano; In violazione, altresì, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività e assistenza del Sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

SALVATORE BISOGNO, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non fosse tesserato con alcuna società; In violazione, altresì, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività e assistenza del Sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

RICCARDO BONFIO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la A.C.D. Campodarsego, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nullaosta della società di appartenenza ovvero la società A.C.D. Campodarsego; In violazione, altresì, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività e assistenza del Sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

DAVIDE SANNAZZARO, all’epoca dei fatti socio di maggioranza della società Real Vicenza SRL e dirigente per la società SSD Cartigliano, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, per aver collaborato con Giulio Biasin nell’organizzazione dell’evento tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale, dapprima mettendo a disposizione la struttura della società Real Vicenza per lo svolgimento dell’allenamento mattutino di ragazzi “assistiti” dal sig. Giulio Biasin, tra i quali alcuni tesserati con altre società, senza che gli stessi avessero il relativo nulla osta, e altri due soggetti (Bisogno e Capra) non tesserati con alcuna società, poi con l’organizzazione delle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta) e allenata per l’occasione dal Sig. Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società SSD Cartigliano; In violazione, altresì, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver intrattenuto rapporti, finalizzati a selezionare calciatori per eventuali futuri trasferimenti e/o tesseramenti, con il Sig. Giulio Biasin senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; In violazione, infine, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 4, delle NOIF FIGC, per aver ricoperto nella stagione 22-23 il ruolo contemporaneo di dirigente di fatto (anche in virtù del suo ruolo di socio di maggioranza) della ASD Real VIcenza SRL e di dirigente della SSD Cartigliano;

MICHELE SANNAZZARO, tesserato come amministratore unico della società Real Vicenza SRL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, per aver consentito, e comunque non controllato, l’organizzazione dell’evento tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 presso la struttura della società Real Vicenza Vicenza senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale, consistente nello svolgimento dell’allenamento mattutino di ragazzi “assistiti” dal sig. Giulio Biasin, tra i quali alcuni tesserati con altre società, senza che gli stessi avessero il relativo nulla osta, e altri due soggetti (Bisogno e Capra) non tesserati con alcuna società;

AGOSTINO COMPOSTELLA, tesserato come Presidente per la società SSD Cartigliano, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, per aver consentito, e comunque non controllato, l’organizzazione, in data 30 novembre 2022 delle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi, senza che gli stessi avessero il relativo nulla osta, e la squadra juniores nazionale della società SSD Cartigliano;

CHRISTIAN GOLINO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la U.S. Fulgor Trevignano, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società U.S. Fulgor Trevignano; In violazione, altresì, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività e assistenza del Sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; REAL VICENZA SRL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai sig.ri Sannazzaro Davide e Sannazzaro Michele così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

SSDARL CARTIGLIANO, responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Sannazzaro Davide e Compostella Agostino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mattia BRUNO, Adam RIAHI, Salvatore BISOGNO, Riccardo BONFIO, Davide SANNAZZARO, Michele SANNAZZARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società REAL VICENZA SRL, Agostino COMPOSTELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL CARTIGLIANO, e Christian GOLINO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Bruno MATTIA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Adam RIAHI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore BISOGNO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Riccardo BONFIO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Davide SANNAZZARO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele SANNAZZARO, di 2 (due) mesi di inibizione per il sig. Agostino COMPOSTELLA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Christian GOLINO, di € 2.000,00 (deuemila/00) di ammenda per la società REAL VICENZA SRL, di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società SSDARL CARTIGLIANO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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