FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 379/AA del 29/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BISPO DA SILVA ASD SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 491 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Caio Henry BISPO DA SILVA e della società A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CAIO HENRY BISPO DA SILVA, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. San Guido Academy Damble, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 24.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. San Guido Academy Damble, sottoscritto unitamente al proprio genitore sig. Queiroz Da Silva Ivanilson la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Caio Henrry Bispo Da Silva ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Caio Henry BISPO DA SILVA e dal Sig. Marco LUCIA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Caio Henry BISPO DA SILVA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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