F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0112/CFA pubblicata il 1 Giugno 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/sig. Gabriele Bon-A.S.D. Rivolto

Decisione/0112/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0134/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Paola Palmieri - Presidente (Relatore)

Massimo Galli - Componente

Margherita Pittalis - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0134/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 03.05.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, di cui al Com. Uff. n. 109 del 27.4.2023, comunicata in pari data e relativa al deferimento a carico del sig. Gabriele Bon e della società A.S.D. Rivolto nell’ambito del procedimento iscritto al n. 666pfi22-23.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 25.05.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Paola Palmieri e udito l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale Interregionale; nessuno è comparso per il sig. Gabriele Bon e della società A.S.D. Rivolto; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 23 marzo 2023 la Procura federale deferiva avanti al Tribunale federale nazionale presso il CR Friuli Venezia Giulia il Sig. Gabriele Bon e la società ADS Rivolto, per le seguenti condotte:

1) Il Sig. Gabriele Bon, all’epoca dei fatti dirigente  tesserato per la ASD Rivolto  per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 41 del 16.2.2023 della Delegazione Provinciale di Udine della Lega Nazionale Dilettanti nel quale sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alla gara San Daniele Calcio - Rivolto disputata il 12.2.2023 e valevole per il campionato Allievi Under 17 provinciale di Udine, tra i quali la squalifica fino al 7.3.2023 del sig. Gabriele Bon, a mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria pagina personale (gabribon92) del social network “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro, nonché della classe arbitrale nel suo complesso; nella citata “storia”, in particolare, dopo la riproduzione dello stralcio del comunicato ufficiale sopra citato con indicazione della squalifica inflitta, si utilizzano le seguenti testuali espressioni: “Piccola riflessione. Premesso che ho sempre rispettato gli arbitri dando loro sempre massima

educazione e rispetto PERCHÉ Ml È STATO INSEGNATO COSI’. Ma questa è bella direi!!! Non sapevo che la frase: "ma come ha fatto (dando del Lei) a dare rimessa ai rossi, se l'ha calciata il difensore?" fosse una frase irriguardosa e ingiuriosa. Inoltre, se io uso l'educazione nei confronti di un arbitro, PRETENDO educazione!! Il caro sig. Picco ha urlato sia a me sia all' allenatore e avversario più volte solo perché chiedevamo cosa fosse successo. Al momento dell'espulsione, mi ha pur e urlato "E VAI FUORI VELOCE," con grande maleducazione nonostante io fossi calmo e non stessi urlando, ripetendo che stavo facendo solo una domanda. Cara @aia_tolmezzo rivediamo l'educazione nei ragazzi che mandate ad arbitrare. E soprattutto il loro passato, prima di affidare una partita ai ragazzi. Come noi allenatori, anche gli arbitri devono dare l'esempio. È come noi dobbiamo essere educati, anche loro devono esserlo. P.S. e prepariamoli bene atleticamente che non è normale al 50esimo avere i crampi!";

2) la società A.S.D. RIVOLTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Gabriele Bon, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

In vista dell’udienza fissata dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia le parti ai sensi dell’art. 127 si accordavano per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Gabriele Bon: due (2) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FI.G.C.;

- a carico della società A.S.D. RIVOLTO: ammenda di euro 400,00;

Con la decisione oggetto di reclamo il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta ai sensi dell’art.127 del Codice di Giustizia Sportiva e dichiarava il proscioglimento da ogni addebito dei deferiti. Secondo il Tribunale, la mancata trasmissione all’Organo Giudicante di un documento indicato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento (nel caso di specie lo “screenshot” di una “storia” pubblicata sulla “pagina” personale del sig. Gabriele Bon del social network “instagram” nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dallo stesso), ha comportato, da un lato, la violazione del diritto di difesa delle parti deferite ai sensi dell’art. 123 del Codice di Giustizia Sportiva, dall’altro, l’impossibilità per lo stesso Organo Giudicante di delibare in merito alla qualificazione dei fatti operata dalle parti ed alla congruità delle sanzioni concordate al fine di dichiarare l’efficacia dell’accordo proposto ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Procura Federale per il motivo di “ERROR IN PROCEDENDO - FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 123 e 127 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – CONTRADDITORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE”.

Secondo la tesi della Procura, la mancata allegazione degli atti posti a base del deferimento è da ritenersi riferibile, innanzitutto, ad un mero errore materiale come emergerebbe dall’avvenuta produzione in giudizio di tutti gli altri atti istruttori acquisiti successivamente alla segnalazione trasmessa alla Procura Federale, in quanto tale, rimediabile con un una remissione in termini. Invece di procedere ad una declaratoria di inammissibilità il Tribunale, rilevata la mancata allegazione dello "screenshot", avrebbe dovuto rimettere in termini la Procura Federale al fine di consentire il deposito del documento che, come evidenziato, era stato regolarmente enunciato e richiamato sia nella comunicazione di conclusione delle indagini, sia nel deferimento notificati alle parti.

In ogni caso, il Tribunale Federale Territoriale avrebbe anche potuto porre il documento non allegato a base della propria decisione, atteso che i soggetti deferiti non avevano e non hanno mai contestato né la provenienza, né tantomeno il contenuto materiale dello stesso, pronunciandosi direttamente in merito alla qualificazione dei fatti ed alla congruità delle sanzioni concordate dalle parti sulla scorta di quanto riportato nell’atto di deferimento tenuto conto che, sia nella comunicazione di conclusione delle indagini che nell’atto di deferimento, entrambi regolarmente notificati alle parti, sono state testualmente riportate le affermazioni rese dal sig. Gabriele Bon lesive della reputazione dell’arbitro della gara San Daniele Calcio - Rivolto disputata il 12.2.2023 e valevole per il campionato Allievi Under 17 provinciale di Udine e che le stesse parti deferite, a seguito della notifica dell’atto di deferimento, in relazione alle condotte ascritte hanno inteso definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva lesione del diritto di difesa delle parti deferite.

Nessuna lesione del diritto di difesa, inoltre, avrebbe potuto ritenersi realizzata atteso che i soggetti deferiti non avevano formulato richiesta di accesso ai documenti nella fase antecedente alla notifica dell’atto deferimento e, dopo aver ricevuto la notifica dello stesso, hanno concordato con la Procura Federale l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sulla base di tali censure, la Procura, pertanto, ha chiesto, a) in via principale, di rimettere il procedimento al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per l’esame nel merito e la ratifica dell’accordo ai sensi dell’art. 127 Codice di Giustizia Sportiva o,  in subordine, del deferimento a carico del sig. Gabriele Bon e della società A.S.D. Rivolto; b) in via subordinata, dichiarare efficace l’accordo ex art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva e per l’effetto comminare le seguenti sanzioni:  - a carico del sig. Gabriele Bon: due (2) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FI.G.C.; - a carico della società A.S.D. RIVOLTO: ammenda di euro 400,00; in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui non dovessero ritenersi congrue la sanzioni concordate, accertata la responsabilità del sig. Gabriele Bon e della società A.S.D. Rivolto per le violazioni rispettivamente ascritte, comminare le seguenti sanzioni: - a carico del sig. Gabriele Bon: tre (3) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FI.G.C..- a carico della società A.S.D. RIVOLTO: ammenda di euro 600,00; ovvero le sanzioni ritenute di giustizia dalla  Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo merita accoglimento sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

L'art. 127 CGS, comma 3, prevede che "Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione".

Trattasi delle regole attinenti al patteggiamento dopo il deferimento che, come chiarito da questa Corte, divergono da quelle concernenti l'altro tipo di patteggiamento, pre-deferimento, dove non è previsto alcun intervento del giudice. Mentre per la richiesta anteriore al procedimento è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello Sport per le sue eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126, comma 5, CGS); per quella successiva al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisce l’efficacia con apposita decisione. Come affermato da SS.UU. n. 88/CFA/2022-2023, si tratta di due ipotesi profondamente diverse.

Mentre il patteggiamento pre-deferimento rimane, infatti, nell'alveo della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', nella ipotesi di cui all’art. 127 qui in esame muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giustiziale.

Da quanto sopra discende che in tale ultimo caso, il momento di verifica non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili (decisione SSUU/88/CFA/2022-2023). Tant'è che proprio alla sua dichiarazione di efficacia è da molti attribuita natura di 'decisione' vera e propria, così come nel processo penale l'accoglimento del richiesto patteggiamento è parificabile ad una sentenza di condanna.

Sulla base dei suesposti principi il Tribunale ha ritenuto inevitabile il proscioglimento in considerazione dell’ulteriore statuizione, pure contenuta nella decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata, per cui in ipotesi di assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato, si pone come necessaria una pronuncia di proscioglimento anche per chi ha raggiunto un accordo sulla sanzione e ciò in quanto l’utilizzo dello schema negoziale circa l’accordo sulla pena “non implica per l’ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una delibazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L’accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all’organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo”. (Sezioni Unite, Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 maggio 2016, con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 agosto 2016)”.

Nel caso di specie, tuttavia, il richiamo non pare pertinente rispetto alla fattispecie all’esame del primo giudice. La mancata delibazione da parte del Tribunale è stata fatta discendere, infatti, non già da una evidenza della palese assenza di elementi di colpevolezza a carico del deferito bensì dalla mancata produzione in giudizio della documentazione sottostante il deferimento.

Con il deferimento si era infatti dato atto che, nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

a) la nota del Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia del 24.2.2023 con allegati:

- la nota del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia datata 22.2.2023;

- la nota del Presidente della Sezione Arbitri di Tolmezzo datata 20.2.2023;

- lo “screenshot” di una “storia” pubblicata sulla “pagina” personale del sig. Gabriele Bon del social network “instagram”;

- il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Udine della Lega Nazionale;

b) il referto arbitrale della gara San Daniele Calcio - Rivolto disputata il 12.2.2023 e valevole per il campionato Allievi Under 17 provinciale di Udine;

c) la copia del foglio censimento per la stagione sportiva 2022 – 2023 della società A.S.D. Rivolto;

Nel depositare gli atti di indagine, tuttavia, come evidenziato dal Tribunale nella decisione di primo grado, la Procura ha depositato solo gli ultimi documenti di cui alle lett. b) e c).

La questione che viene in rilievo, dunque, non attiene alla possibilità di prosciogliere anche a fronte di un accordo sulla sanzione là dove vi sia una chiara prova di non colpevolezza, bensì, più propriamente, al regime della prova e delle preclusioni oggetto del giudizio di primo grado, con particolare riferimento alla posizione della Procura.

L’omissione della documentazione elencata alla lettera a) dell’atto di deferimento -  che costituisce oggetto di un potere/dovere della Procura al pari dell’onere di deposito del provvedimento e dei relativi atti posti a supporto dall’Amministrazione nel processo amministrativo - non ha consentito al Tribunale di delibare appieno il contenuto dell’accordo.

Se è vero che la condotta contestata è integralmente riportata nell’atto di deferimento e proviene dallo stesso incolpato, ciò non toglie che dai documenti non prodotti possano emergere circostanze idonee se non a mutare la qualificazione dell’illecito quanto meno a valutare la congruità della sanzione concordata che potrebbe variare in presenza di particolari circostanze attenuanti o aggravanti.

In tal senso, non è condivisibile l’affermazione contenuta nel reclamo della Procura secondo cui il giudice di primo grado avrebbe potuto decidere “allo stato degli atti” sulla base della mera trascrizione delle frasi pronunciate dall’allenatore contenuta nell’atto di deferimento. Se ciò avrebbe potuto essere, in ipotesi, ritenuto sufficiente per qualificare la sanzione, ciò non toglie che ulteriori elementi, se conosciuti, avrebbero potuto influire sull’ulteriore profilo demandato al Giudice dall’art. 127 CGS relativo alla congruità della sanzione.

Gli unici elementi disponibili per il Tribunale, del resto, erano costituiti solo: a) dal referto arbitrale della gara San Daniele Calcio Rivolto disputata il 12.2.2023, che riportava le frasi pronunciate dal medesimo Gabriele Bon  durante la partita e riferite a condotte diverse da quelle oggetto dell’accordo e b) dalla copia del foglio di censimento, che riporta l’organigramma della società ma nulla aggiunge alle condotte ascritte a Gabriele Bon se non l’attribuzione della qualifica di dirigente  allenatore.

Il Tribunale, tuttavia, ben avrebbe potuto acquisire gli ulteriori atti posti a sostegno del deferimento e riassunti nella lettera a) sopra riportata, non essendo possibile affermare una ipotesi di decadenza della Procura federale che - per errore materiale o mera dimenticanza - abbia omesso di allegare atti fondamentali per la ricostruzione degli illeciti oggetto di deferimento.

Per quanto sia auspicabile  e risponda all’interesse alla celerità del procedimento oltre che alla pienezza del contraddittorio che la Procura al momento dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 80 CGS depositi tutti gli atti istruttori posti a sostegno della propria iniziativa, tuttavia, dalla lettura del Codice non è possibile trarre una preclusione in tal senso, in assenza di disposizioni che prevedano un termine o che impongano, a pena di decadenza, l’onere di depositare tutti gli atti a supporto del procedimento.

L’art. 80 CGS si limita a stabilire che i procedimenti innanzi al Tribunale federale si introducono oltre che con ricorso, con atto di deferimento del Procuratore Generale, mentre  gli ulteriori articoli  che regolano il giudizio di primo grado sia per il Tribunale federale  (art. 85 CGS) che per il Tribunale federale a livello territoriale (art. 93 CGS) entrambi intitolati “Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento” si limitano a prevedere che entro dieci giorni dalla ricezione “ dell'atto di deferimento” venga fissata da parte del  Presidente  l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni “dalla ricezione dell'atto di deferimento”.

Le medesime norme, inoltre, al fine di assicurare il contraddittorio, danno facoltà alle parti di acquisire gli atti del procedimento. Sempre ai sensi delle richiamate disposizioni, il Presidente del Tribunale,  contestualmente alla fissazione dell’udienza, dispone la notificazione del relativo avviso con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza o per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia e che “entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”.

La medesima possibilità per l’interessato di accedere agli atti è, peraltro, prevista anche nella fase precedente del procedimento dall’art. 123 CGS, primo comma, secondo cui “1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all’art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. 2. L’avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l’interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.”).

Ne consegue che nessuna violazione del diritto di difesa può conseguire alla mancata allegazione di tutti gli atti del procedimento disciplinare al momento del deposito dell'atto di deferimento presso il Tribunale, stante la facoltà dell’indagato, in ogni momento del procedimento, dalla conclusione delle indagini fino alla fase giudiziale innanzi al Tribunale, di essere informato di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare attraverso una semplice richiesta di accesso.

Come ricordato dallo stesso precedente richiamato nella decisione di primo grado (SSUU n. 47/CFA/2022-2023), “Il processo disciplinare ha natura composita, inquisitoria e accusatoria e carattere essenzialmente documentale. In tale contesto, nella fase procedimentale istruttoria e di indagine, il diritto di difesa è assicurato mediante la facoltà di accesso agli atti, orientata evidentemente a consentire agli interessati di svolgere in maniera adeguata le proprie argomentazioni difensive” o, come in questo caso, a trovare un accordo conciliativo che consenta la riduzione della sanzione.

Tuttavia, altro è la violazione dell’obbligo di discovery posto in capo all’organo inquirente che non abbia messo a disposizione gli atti di indagine come richiesto dall’art. 123 CGS, altro è il caso – come quello in esame -   in cui i medesimi atti, pur messi a disposizione dell’indagato (il quale non abbia ritenuto opportuno chiederne copia), non siano stati poi materialmente allegati all’atto di deferimento ai fini dell’avvio del procedimento innanzi al Tribunale e, nonostante ciò, le parti  si siano comunque accordate per una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 127 CGS.

In tale fattispecie ritiene il Collegio che, in assenza di esplicite previsioni in tal senso, la Procura non decada dalla possibilità di depositarli in giudizio solo per il fatto di non averli materialmente allegati all’atto di deferimento trasmesso ai sensi dell’art. 80 CGS.

Di conseguenza, esclusa l’ipotesi di decadenza, il Tribunale, avendo ritenuto tali atti essenziali ai fini della propria valutazione dell’accordo proposto dalle parti ai sensi dell’art. 127 CGS, avrebbe dovuto invitare la Procura a depositare i documenti mancanti, ovvero, tenuto anche conto degli ampi poteri di indagine conferiti al giudice federale dall’art. 50 CGS, disporne l’acquisizione, tanto più in quanto documenti espressamente richiamati e posti a base del deferimento ma non materialmente inviati presso il Tribunale insieme a tale atto.

Non si condivide, pertanto, la decisione di primo grado là dove afferma che in ragione della mancata allegazione di tali atti consegue “di necessità” il proscioglimento del deferito.

La decisione di proscioglimento quale conseguenza automatica della mancata produzione di tutti gli atti del procedimento, oltre a risultare in contrasto con le previsioni del Codice e a determinare l’accoglimento del reclamo per i motivi suesposti, consente anche di qualificare la decisione reclamata quale decisione di mero rito, con conseguente applicazione dell’art. 106, secondo comma, CGS e rimessione degli atti al primo Giudice affinché lo stesso, previa acquisizione di tutti gli atti posti a sostegno del deferimento, si pronunci in merito all’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 127 CGS.

Come più volte sottolineato da questa Corte, il contenuto della declaratoria di improcedibilità di cui all’art. 106, secondo comma, CGS  non è stato descritto dal Legislatore federale nei suoi esatti contenuti : “L’attuale assetto normativo del Codice di Giustizia Sportiva è costituito da una disposizione (art. 106) che desta qualche perplessità nella complessiva disciplina dei casi in cui la Corte Federale di Appello è titolata ad annullare con rinvio la decisione resa dal Tribunale federale nazionale. In particolare appare obiettivamente manchevole la norma nella parte in cui essa evoca i contenuti in rito della decisione di primo grado (inammissibilità ed improcedibilità) anziché dettagliare le circostanze che generino siffatte pronunce, alla stregua della tecnica normativa, ad esempio, utilizzata in altro plesso normativo dall’art. 105, comma 1 del D.lgs. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo), secondo cui “Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio”. Per tali motivi si suggerisce al Legislatore federale di valutare l’adozione di una rivisitazione del precetto dell’art. 106 Codice della Giustizia Sportiva, nella prospettiva di meglio chiarire le circostanze di annullamento con rinvio cui la Corte Federale d’Appello è legittimata. (cfr. decisione/0096/CFA-2021-2022). (In tal senso SS.UU. decisione n. 12/CFA/2022-2023).

Tuttavia, seppure in mancanza di una chiara ricognizione dei casi rientranti nell’ultima parte del comma  2 dell’art. 106 CGS,  è possibile affermare il Tribunale, astenendosi dall’esprimere la valutazione richiesta dall’art. 127 CGS,  come confermato dall’uso dell’espressione utilizzata  “necessariamente consegue”, non è entrato nel merito dell’accordo  e, che pur pronunciando il proscioglimento dell’incolpato, lo stesso abbia sostanzialmente emesso una decisione di mero rito, riconducibile alle ipotesi di improcedibilità per le quali l’art. 106, secondo comma, CGS assicura la restituzione degli atti al primo giudice.

In caso contrario, d’altra parte, la valutazione dell’accordo, pur essendo rimasta inespressa, verrebbe sottratta ad un grado di giurisdizione con violazione della ratio della norma in esame e possibile violazione del diritto di difesa delle parti ex art. 24 Cost.. 

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 106, comma 2, C.G.S. e rinvia gli atti al Giudice di primo grado per l’esame del merito.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                                                Paola Palmieri

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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