F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0113/CFA pubblicata il 5 Giugno 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/Sig. Antonio Bandiera e altri

Decisione/0113/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0130/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Francesco Sclafani – Componente

Enrico Crocetti Bernardi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0130/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 28.04.2023

contro

Antonio Bandiera

e contro

A.S.D. Città di Cardito

e contro

Vicenzo Rega

e contro

S.C. Olympia;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 21.4.2023, notificata il 21.4.2023, e relativa al deferimento n. 779 pfi 21-22/PM/mf del 18.11.2022 a carico, tra gli altri, dei signori Antonio Bandiera e Vincenzo Rega, nonché delle società A.S.D. Città di Cardito, S.C. Olympia ed A.S.D. San Domenico Football Club;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 24.05.2023, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Enrico Crocetti Bernardi e uditi l’Avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale Interregionale, nessuno è comparso per il signor Antonio Bandiera, per la ASD Città di Cardito, per il signor Vincenzo Rega, per la S.C. Olympia e per A.S.D. San Domenico Sport Club.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il deferimento degli incolpati.

Il deferimento trae origine da una segnalazione fatta pervenire dal Settore Giovanile Scolastico della Figc, su relazione di collaboratori della Procura Federale presenti presso i centri sportivi “La Paratina” di Napoli e “Mian Sport Village” di Quarto (NA), ai quali avrebbero partecipato al torneo Sportefun Young Summer Cup” le società affiliate ASD Città di Cardito (Presidente Antonio Bandiera) e S.C. Olimpia (Presidente Vincenzo Rega), ASD San Domenico Sport Club (Presidente Carmine Cangiano), ASD Solo Calcio Soccer Club (Presidente Antonio Russo), ASD Sant’Aniello Gragnano (Presidente Antonio Vitiello), ASD Olimpique Giugliano (Presidente Fortuna Favarotta), ASD Vincenzo Pallotti (Presidente  Luigi Liccardo),  ASD New Sporting Center (Presidente Giovanni Di Simone).

Ai Presidenti delle sopra descritte società sportive, veniva contestato la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a 2) del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché l’art. 25, comma 3 e 28 comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le società sportive tutte per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza.

Il Tribunale Federale Territoriale deliberava di “ritenere i deferiti riportati di seguito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Carmine Cangiano della società ADS San Domenico Football Club la sanzione di mesi quattro di inibizione;  per la società ASD San Domenico Football Club euro 100,00 di ammenda; per il Presidente Antonio Russo della società ASD Solo Calcio Soccer Club la sanzione di mesi quattro di inibizione; per la società ASD Solo Calcio Soccer Club euro 400,00 di ammenda; per il Presidente Luigi Liccardo della società ASD Vincenzo Pallotti la sanzione di mesi sette di inibizione; per la società ASD Vincenzo Pallotti ammenda di euro 500,00; per il Presidente Giovanni Di Simone della società ASD New Sporting Center, la sanzione di mesi sette di inibizione; per la società ASD New Sporting Center euro 500,00 di ammenda; delibera, altresì, di non luogo a procedere nei confronti di Antonio Bandiera e la ASD Città di Cardito e il signor Vincenzo Rega e la SC Olimpia”.

La decisione impugnata del TFT n. 0038 DEL 21/04/2023.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con la decisione impugnata, ha giudicato infondato il deferimento, svolgendo la seguente motivazione: “il sig. Antonio BANDIERA e la A.S.D. Città di Cardito, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del "Sport & Fun Young Summer Cup", non risulta partecipante alcuna società con la denominazione A.S.D. Citta di Cardito, bensì una società denominata Cardito City.  Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.

Il sig. Vincenzo REGA, della società S.C. OLYMPIA, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del "Sport & Fun Young Summer Cup", non risulta partecipante alcuna società con la denominazione S.C. OLYMPIA, bensì una società denominata Olympia Casavatore. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. DELIBERA, altresì, di non luogo a procedere nei confronti di: sig. Antonio BANDIERA e la A.S.D. Citta di Cardito e ilsig. Vincenzo REGA, e la S.C. OLYMPIA” Il reclamo della Procura Federale.

Tanto premesso, avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 21.4.2023, notificata il 21.4.2023, la Procura Federale Interregionale propone reclamo, deducendo i seguenti motivi: “1. Sui proscioglimenti dei sigg.ri Antonio Bandiera e Vincenzo Rega, nonché delle società A.S.D. Città di Cardito ed S.C. Olympia”. Mancata applicazione dell’art. 1, lett. N), del comunicato ufficiale n. 1 del settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2021 - 2022; contradditorietà della motivazione; erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento ed omessa valutazione del comportamento procedimentale delle parti deferite”.

“2. Sulla ammenda di 100,00 irrogata alla ASD San Domenico Football Club: incongruità della sanzione – Erronea applicazione del disposto di cui all’art. 128 del Codice di Giustizia Sportiva - contraddittorietà della motivazione”.

In sintesi, la Procura censura la decisione del Tribunale Federale per aver ignorato le risultanze istruttorie decisive e omesso una compiuta disamina delle prove raccolte in sede di indagini, nonché per avere omesso ogni valutazione sulla violazione dell’art. 22, comma 1 del CGS, ritualmente contestata con l’atto di deferimento.

In particolare, con il primo motivo di appello, concernente i proscioglimenti dei signori Antonio Bandiera e Vincenzo Rega, nonché delle società ASD Città di Cardio e SC Olimpia, la Procura Federale contesta l’erronea decisione del Tribunale, erroneamente basata sul fatto che nelle griglie dei calendari del torneo oggetto del procedimento le compagini comparirebbero con diverse denominazioni, nella specie “Candito City” ed “Olympia Casavatore”.

Il primo giudice non ha tenuto conto di quanto rilevato dagli organi inquirenti, i quali, in particolare, hanno evidenziato che i loghi riportati sull’abbigliamento tecnico delle squadre partecipanti ai predetti tornei coincidevano con i loghi delle società A.S.D. Città di Cardito e S.C. Olympia. Lo stesso Comitato Regionale Campania comunicava alla Procura Federale che le predette società sopra individuate erano proprio quelle partecipanti a quel torneo. Il Tribunale Federale non ha tenuto conto che i predetti presidenti delle due società, seppur convocati due volte dalla Procura Federale non sono comparsi, con conseguente violazione dell’art. 22 CGS, contestato dalla Procura Federale.

Con il secondo motivo di appello, la Procura Federale rileva l’incongruità della sanzione, pari a euro 100,00, irrogata alla ASD Domenico Football Club, con erronea applicazione dell’attenuante di cui all’art. 126 CGS. Peraltro, la sanzione così determinata, risulta minore rispetto a quelle società che hanno raggiunto un accordo ex art. 127 CGS.

Per le ragioni esposte, la Procura Federale chiede la riforma parziale della decisione gravata, con riconoscimento della responsabilità dei soggetti incolpati, in relazione alle violazioni di cui all’atto di deferimento e con l’applicazione delle seguenti sanzioni:  irrogare ai sigg. ri  Antonio Bandiera e Vincenzo Rega la sanzione dell’inibizione per mesi sei per ciascuno; irrogare alle società A.S.D. Città di Cardito, alla S.C. Olympia ed alla A.S.D. San Domenico Football Club la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 ciascuna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I reclami sono fondati. Il Collegio ritiene di aderire alle richieste dell’Organo requirente.

Va premesso che l’art. 25, comma 3 del RGS dispone la seguente regola: “ i tornei sono soggetti all’approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti”. Il successivo art. 28 a sua volta recita: “le società, i dirigenti, i tesserati e quant’altro operino in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri regolamenti federali in quanto applicabili all’attività giovanile scolastica”.

La violazione del combinato disposto di dette disposizioni ha generato la responsabilità dei deferiti per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità. Tali principi si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. La disposizione costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (ex multis, CFA, n. 70/CFA /2021-2022).

L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale induce il collegio a ritenere che sia stato raggiunto un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità e, quindi, di appurare con ragionevole certezza la realizzazione dell’illecito disciplinare contestato a tutti i deferiti.

In particolare, si osserva che il delegato allo svolgimento dell’attività inquirente ha rilevato che i loghi riportati sull’abbigliamento tecnico delle squadre partecipanti al torneo sotto la denominazione “Cardito City” ed “Olympia Casavatore” coincidevano con i loghi delle società A.S.D. Città di Candito ed S. C. Olympia, circostanza che ha avuto riscontro da parte del Comitato Regionale Campania.

Ulteriori indizi, gravi e concordanti, si possono rinvenire nel comportamento tenuto dai deferiti, i quali non solo, non sono comparsi in sede di udienza fissata per la discussione del deferimento, ma non si sono presentati per ben due volte davanti agli organi di giustizia sportiva, violando l’obbligo di cui all’art. 22 CGS. Tale norma mira a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all’epoca dei fatti, risultano aver rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo.

Al riguardo occorre premettere che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale: “Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nell’ordinamento sportivo, tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto una codificazione espressa in materia anti-doping, là dove si prevede che, per poter ritenere la violazione accertata, il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio [art. 4, comma 4.1 delle Norme sportive antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 8, comma 8.5), e successive stesure della medesima normativa conformi sul punto].

Tali elementi risultano presenti nell’odierno procedimento.

In merito alla mancata applicazione dell’art. 22, comma 1, CGS, da parte del Tribunale, la violazione è per tabulas.

È comprovato, infatti, che i tesserati, pur ritualmente avvisati, non si sono presentati davanti agli organi titolari dell’indagine, senza addurre alcuna giustificazione.

È pienamente condivisibile anche la prospettazione della Procura reclamante, in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio applicato alle società responsabili degli accertati illeciti disciplinari.

In particolare, la sanzione irrogata alla ASD San Domenico Football Club, in merito ai fatti contestati appare non congrua, rispetto alla responsabilità accertata all’esito del giudizio. Infatti, non emerge alcuna peculiare ragione per ritenere la complessiva condotta di tale società meno grave rispetto a quella delle altre società autrici di analoghi illeciti. La sanzione irrogata dal primo giudice appare, ictu oculi, di importo simbolico, rispetto agli altri sodalizi sanzionati per ipotesi uguali.

Dalla affermazione della responsabilità disciplinare di Antonio Bandiera, in qualità di presidente della A.S.D. Città di Cardito e di Vincenzo Rega, in qualità di Presidente di S.C. Olimpia, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 1del CGS, discende, poi, la responsabilità diretta delle rispettive società sportive di appartenenza.

In definitiva, quindi, il reclamo della Procura Federale deve essere accolto, con la conseguente affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati indicati in epigrafe e la parziale riforma della decisione impugnata.

Ai deferiti, pertanto, vanno applicate le sanzioni specificate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata irroga le seguenti sanzioni:

- ai sigg.ri Antonio Bandiera e Vincenzo Rega l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno;

- alle società A.S.D. Città di Cardito e S.C. Olympia ed A.S.D. San Domenico Football Club l'ammenda di 400,00 (quattrocento/00) ciascuna;

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Enrico Crocetti Bernardi                                                      Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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