F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 191/TFN – SD del 5 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 26052/529 pf22-23/GC/SA/ep del 28 aprile 2023, depositato il 2 maggio 2023, nei confronti del sig. Stefano Amirante e della società SSDARL Città di Varese – Reg. Prot. 171/TFN-SD

Decisione/0191/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0171/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Gianfranco Marcello – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26052/529 pf2223/GC/SA/ep del 28 aprile 2023, depositato il 2 maggio 2023, nei confronti del sig. Stefano Amirante e della società SSDARL Città di Varese,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Con atto depositato il 2 maggio 2023, la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Stefano Amirante all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società SSDARL Città Di Varese per la violazione dell’art.4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art 9, comma 1 lett. h) e comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto la sua funzione di Presidente della società SSDARL Città di Varese ed in particolare per aver fatto ingresso nell’area spogliatoi in occasione della gara dell’8 gennaio 2023 tra ASD Alcione e SSDARL Città di Varese ed ancora per esser stato presente sul campo e ritratto in uno scatto relativo alla gara del 15 gennaio 2023 tra Città di Varese e Virtus Ciserano Bergamo; nonché per aver presenziato alla conferenza stampa di fine gara nonostante fosse inibito in virtù di provvedimento sanzionatorio di settanta (70) giorni, emesso dal Tribunale Federale Nazionale con il n. 0096/TFNSD-2022-2023 del 15 dicembre 2022, pronuncia passata in giudicato n. 0093/TFNSD/2022-2023 a seguito di deferimento della Procuratore Federale n. 3338/113 pf22- 23/GC/GR/ff del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022;

- la società SSDARL Città Di Varese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente e legale rappresentante, sig. Stefano Amirante così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale, in data 25 gennaio 2023, ha iscritto nel registro dei procedimenti, al n. 529 pf 22-23, il procedimento avente a oggetto “Accertamenti in ordine alla presunta attività posta in essere dal Presidente della società SSDARL Città di Varese in pendenza di inibizione”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante, tra cui: le richieste del 26 gennaio 2023, 24 febbraio 2023 e del 7 marzo 2023 indirizzate alla Lega Nazionale Dilettanti, e note di riscontro LND; i referti di gara completi di distinte di gara relative alle seguenti gare disputate nell’ambito del campionato di serie D girone B: Citta’ Di Varese – Franciacorta del 17 dicembre 2022; Lumezzane - Citta’ Di Varese del 21 dicembre 2022; Alcione - Citta’ Di Varese dell’8 gennaio 2023; Giana Erminio - Citta’ Di Varese dell’11 gennaio 2023 (coppa Italia Serie D); Citta’ Di Varese – Virtus Bergamo del 15 gennaio 2023; Seregno - Citta’ Di Varese del 22 gennaio 2023; Citta’ Di Varese – Casatese del 29 gennaio 2023; Real Calepina - Citta’ Di Varese del 5 febbraio 2023; Citta’ Di Varese – Varesina del 12 dicembre 2023; Breno - Citta’ Di Varese 19 febbraio 2023;  articoli di giornale recanti foto ritraenti il sig. Amirante e le trascrizioni audio dell’intervista rilasciata dallo stesso; la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0096/TFNSD-2022-2023 del 15 dicembre 2022, registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2022-2023 relativa al deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3338/113 pf22- 23/GC/GR/ff del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti del sig. Amirante Stefano e della società Città di Varese SSDARL.

La Procura ha svolto, altresì, diverse audizioni: audizione del 7 febbraio 2023 nei confronti di Arrigo Roberto, componente della delegazione FIGC LND di Varese; audizione del 7 febbraio 2023 nei confronti di D’alessandro Luigi, componente della delegazione FIGC LND di Varese; audizione del 20 febbraio 2023 nei confronti di Merlin Alessandro, consulente di mercato di SSDARL Citta’ Di Varese; audizione del 23 febbraio 2023 nei confronti di Frontini Stefano, tesserato con ASD Alcione; audizione del 27 febbraio 2023 nei confronti di De Paola Luciano, allenatore di SSDARL Citta’ Di Varese fino al 21 febbraio 2023; audizione del 2 marzo 2023 nei confronti di Basso Vincenzo, team manager di SSDARL Citta’ Di Varese; audizione del 2 marzo 2023 nei confronti di Amirante Stefano, Presidente di SSDARL Citta’ Di Varese.

All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato agli incolpati l’avvenuta conclusione delle indagini.

A seguito della conclusione indagini non sono pervenute memorie difensive o richieste da parte degli incolpati.

La Procura ha poi provveduto a notificare alla società il deferimento Procura Federale n. 26052/529 pf22-23/GC/SA/ep del 28 aprile 2023, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 25 maggio 2023.

La fase predibattimentale

Alcuna richiesta e/o memoria difensiva è pervenuta da parte degli incolpati.

Il dibattimento

All’udienza del 25 maggio 2023, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Stefano Amirante.

L’avv. Liberati si è riportato integralmente all’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Amirante, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società SSDARL Città Di Varese, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Il sig. Stefano Amirante ha replicato alle contestazioni della Procura Federale dichiarando di aver rispettato tutte le preclusioni derivanti dalla inibizione da egli scontata.

La decisione

Il presente procedimento trae origine dalle segnalazioni anonime, pervenute a mezzo email del 13 gennaio 2023, con oggetto “segnalazione”, e del 15 gennaio 2023 con oggetto “Segnalazione Città di Varese”, recante in allegato fotografie e articoli di testate giornalistiche digitali. In particolare, nelle citate comunicazioni email si riferiva che il Presidente del Città di Varese, sig. Stefano Amirante avrebbe, in costanza di inibizione, avuto accesso al campo e agli spogliatoi in occasione di varie gare e tenuto la conferenza stampa al termine della gara contro la Virtus Ciseranobergamo.

A seguito della attività di indagine è stato accertato che il Presidente ha effettivamente violato l’inibizione in diverse occasioni. In primis durante la gara dell’8 gennaio 2023 tra ASD Alcione e SSDARL Città di Varese il Presidente Amirante si trovava in prossimità degli spogliatoi della sua squadra e degli arbitri, in una zona inaccessibile al pubblico.

La presenza del Presidente è confermata non solo dal materiale fotografico acquisito, ma anche dalle affermazioni dello stesso rese dinanzi alla Procura e in dibattimento. Il sig. Amirante ha, infatti, confermato la propria presenza sul posto, ritenendo però di trovarsi in una zona aperta al pubblico. Ciò, tuttavia, è smentito dalle dichiarazioni rese dal sig. Frontini Stefano, team manager della ASD Alcione in sede di audizione con la Procura Federale del 23 febbraio 2023. Il dirigente, in particolare, ha dichiarato, con riferimento alla foto ritraente il sig. Amirante: “la parte ritratta si riferisce ad una zona tecnica inaccessibile al pubblico ma solo agli addetti ai lavori ovvero staff dirigenziale e tecnico e calciatori. La parte ritratta è quella che riguarda i due spogliatoi riservati alla squadra ospite…”, “Quindi confermo che le persone ritratte si trovano nella zona spogliatoi riservata agli ospiti”. Risulta, quindi, confermato che l’odierno incolpato si trovasse in prossimità degli spogliatoi nella zona riservata ai calciatori.

È stato, altresì, accertato come, in occasione della gara SSDARL Citta’ Di Varese vs SSD Virtus Ciseranobergamo 1909 del 15 gennaio 2023, il Presidente Amirante si trovasse all’interno del recinto di gioco e sul campo. Infatti, una serie di fotografie pubblicate sulla stampa locale – riconosciute dai soggetti ascoltati in sede di audizione dalla Procura - lo ritraggono con Merlin Alessandro (consulente di mercato), Rosati Antonio (riconosciuto come il proprietario della società) e Lo Pinto Filippo (sponsor) nella fase che precede la gara, ovvero quella del riscaldamento delle squadre sul campo.

In ultimo, il sig. Amirante ha rilasciato un’intervista durante una conferenza stampa post partita in “sostituzione” dell’allenatore che avrebbe dovuto parlare con i giornalisti. Tale attività risulta confermata sia da un video dell’intervista sia dallo stesso incolpato.

Emblematica in tal senso l’audizione del sig. De Paola, il quale riferiva che “Io era a conoscenza, come peraltro tutto il personale dello staff, che il presidente era inibito e pertanto non poteva gestire la conferenza stampa e rispondere alle domande dei calciatori. Nel corso del nostro colloquio ho evidenziato al Presidente tale circostanza e lo stesso ha annuito senza ribattere consapevole dell'accaduto”.

Né può accedersi alla tesi difensiva secondo la quale non si trattasse di una conferenza stampa vera e propria, ma di un mero “colloquio” con i giornalisti.

Difatti, da un lato, è stata definita conferenza stampa dai giornalisti stessi e dai collaboratori del Presidente e strutturata come tale con la collocazione di un tabellone alle spalle dello stesso.

Dall’altro lato, al di là delle qualificazioni formali, il Presidente ha parlato in rappresentanza della squadra, svolgendo così un’attività vietata durante il periodo di inibizione.

Dalle condotte sopra descritte ne deriva la violazione dell’art. 19, co. 3 CGS ai sensi del quale “ I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare” e dell’art. 9 con particolare con particolare riferimento al comma 2, che vieta al soggetto inibito di rappresentare la società e accedere agli spogliatoi e locali annessi in occasione delle gare.

Da quanto precedentemente esposto discende la sussistenza di una responsabilità diretta, ex artt. 6 co. 1, in capo alla SSDARL Città Di Varese attesa la qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente e legale rappresentante rivestita dal Sig. Amirante. La società è, quindi, responsabile della condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal suo legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Amirante, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società SSDARL Città di Varese, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 5 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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