LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 05.06.2023 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Teresa SARANITI PIRELLO/A.S.D.ROVIGO ORANGE

RICORSO DELLA CALCIATRICE Teresa SARANITI PIRELLO/A.S.D.ROVIGO ORANGE

La C.A.E. riunitasi in data 11.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

- letto il ricorso della calciatrice Saraniti Pirello Teresa, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27 gennaio 2023 alla società asd Rovigo Orange – pec- granzette@pec.divisionecalcioa5.it-  ed inviato a questa Commissione in data 01.03.2023 con il quale, dato atto che: a)  per la stagione sportiva 2022/2023  era stata tesserata con la società asd Rovigo Orange , militante nel campionato nazionale di Serie A Femminile di Calcio a 5, ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.09.2022 che prevedeva il compenso annuo lordo di €  9.600,00; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva fino al 18.12.2022, la Società non le ha corrisposto la somma di € 620,00, così come da liberatoria sottoscritta tra le parti, allegata al ricorso; chiedeva di condannare la società indicata al pagamento in suo favore della somma di € 620,00.

- Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28 comma 4 citato Regolamento LND ;

- Letta la memoria difensiva della società asd Rovigo Orange pervenuta a mezzo pec in data 02 maggio 2023 con la quale si chiede di dichiarare che nulla è dovuto alla calciatrice in relazione al periodo a far data dal 01.12.2022 al 18.12.2022 in quanto la stessa è venuta meno ai suoi obblighi di calciatore in data 07.12.2022, turno infrasettimanale, nella partita di andata contro Audace Verona rifiutandosi di entrare in campo nonostante la richiesta del suo allenatore a prendere parte all’incontro, pur non presentando alcun problema fisico tale da impedirle di giocare e di non aver comunicato alla società e/o allo staff tecnico nessuna ragione o causa che le impedisse di scendere in campo e si dichiara disponibile a presentare dichiarazioni sottoscritte dai componenti lo staff tecnico presenti durante la gara del 07.12.2022 e conclude affinchè, ritenuto concluso il rapporto tra la calciatrice e la società alla data del 19 dicembre 2022 con trasferimento della stessa ad altra società, la CAE dichiari infondata la domanda  e di conseguenza rigetti la pretesa della calciatrice;

- Letta la memoria integrativa, ex art. 28 comma 5 Regolamento LND, trasmessa dal difensore della calciatrice a mezzo pec alla CAE ed alla società asd Rovigo Orange in data 03.05.2023 con la quale: a) chiede che la società venga dichiarata contumace e che siano dichiarate inammissibili ed inutilizzabili le memorie di costituzione depositate dalla stessa sul presupposto della tardività della costituzione. Evidenzia il difensore della calciatrice che la società, nonostante abbia ricevuto il reclamo in data 27/1/23 non si è costituita nei termini perentori previsti dall’art. 28 comma 5 del Regolamento LND  depositando solamente in data 02/05/2023 memorie difensive . A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente richiama la precedente decisione di questa Commissione accordi economici pubblicata nel c.u. n. 296 del 30/3/23 -Malonga/Pol. D. Virtus Matino, confermata poi dalla decisione del TFN-SVE n. 0030/22-23 del 21.04.2023; b) nel merito contesta integralmente il contenuto delle memorie e controdeduzioni proposte dalla società asd Rovigo Orange giacchè la società non ha mai contestato alla Signora Saraniti il rifiuto e pertanto il suo venir meno agli obblighi di calciatrice relativamente alla gara di campionato del 7/12/22 come riportato nelle memorie tanto che in data 18/12/22 si accordava con la stessa relativamente alla somma ancora dovuta. La calciatrice, inoltre, è sempre stata a disposizione della società e del tecnico e si è allenata ed ha preso parte alle gare in cui è stata convocata. c) si oppone all'audizione dei testi indicati dalla società sul presupposto che secondo l'art. 91, comma 2 CGS, il procedimento si svolge sulla base degli atti ufficiali i quali solo  se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari hanno pieno valore probatorio mentre le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. E nel caso in esame, tutti i soggetti indicati risultano essere tesserati e/o dipendenti della società e pertanto le loro dichiarazioni non possono considerarsi ammissibili, attendibili e rilevanti

- Dato atto che alla seduta del 11.05.2023 la società, regolarmente avvisata, non è comparsa e che il difensore della calciatrice si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento;

OSSERVA

In via preliminare, la CAE, in conformità alle precedenti sue decisioni ( cfr. decisione c.u.. LND n. 97 dell’01.06.2022 , Marcheggiani/ F.C. Rieti s.r.l.; c.u. LND n. 296 del 30.03.2023 -Malonga/Pol.D. Virtus Matino  e a quella del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economicherichiamata dalla ricorrente)- dichiara l’inammissibilità della costituzione della società asd Rovigo Orange, giacché avvenuta fuori termine, in violazione del disposto di cui all’art. 28 n. 5  Regolamento LND, così come modificato dal Consiglio Federale FIGC in data 11 ottobre 2022, modifica pubblicata con c.u. n. 50/A della FIGC  che prescrive, a far data dal 1° gennaio 2023, che la parte resistente può inviare memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del ricorso e che eventuali nuove memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalla parte nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l’udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine. Sulla perentorietà del termine non possono sussistere equivoci: la disposizione regolamentare è chiara e non si presta ad interpretazioni alternative. Il termine perentorio, al suo spirare, determina, ex se, la decadenza dal potere di compiere l’atto, di presentare richieste o istanze. La Commissione rileva che dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato dalla difesa della calciatrice alla società asd Rovigo Orange a mezzo pec in data 27 gennaio 2023 sicché il termine utile per la costituzione scadeva l’11 febbraio 2023, termine entro il quale la società non ha provveduto alla costituzione. Di conseguenza la società asd Rovigo Orange va dichiara contumace. Gli atti difensivi trasmessi dalla società oltre il termine di costituzione non possono avere il pieno valore probatorio previsto dall’art. 28 comma 6 regolamento LND non essendo stati depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, né essere utilizzati ai fini della decisione.

Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

La calciatrice ha prodotto l’accordo economico che prevede il compenso lordo annuo di € 9.600,00 a decorrere dal 01.09.2022 ed ha evidenziato che il rapporto con la società è durato fino al 18.12.2023 – essendosi tesserata a far data dal 19.12.2022 con altra società- circostanza, quest’ultima, confermata anche dalla società- e una scrittura privata datata 18.12.2022 sottoscritta dalla calciatrice e riportante una sottoscrizione per ricevuta con la quale la stessa dichiara di rinunciare allo stipendio dovuto per il mese di novembre 2022 pari ad € 1.200,00 rivendicando il pagamento di “ solo” 620€ ,” calcolato sulla base dei giorni lavorati effettivamente per la società ASD ROVIGO ORANGE….”.

Deve, altresì, precisarsi che, pur volendo scrutinare le doglianze evidenziate dalla società nella nota difensiva, le stesse sono, in ogni caso, prive di fondamento in quanto : a)  la società asd Rovigo Orange non ha mai contestato alla calciatrice  Saraniti Pirello Teresa il rifiuto a  scendere in campo ; b) successivamente alla data del 07.12.2022 la società e la calciatrice, in previsione del trasferimento di costei ad altra società, sottoscrivevano una liberatoria che prevedeva la rinuncia della calciatrice allo stipendio del mese di novembre 2022 e, per il mese di dicembre 2022, la corresponsione da parte della società del pagamento della somma di euro 620,00 per l'attività svolta dalla calciatrice fino al 18 dicembre 2022; c)  la società nella nota non ha contestato il contenuto della scrittura privata depositata dalla ricorrente

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società ASD ROVIGO ORANGE al pagamento in favore della signora SARANITI PIRELLO Teresa della somma di € 620,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it