FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 380/AA del 05/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BOCCHETTI SETTI HELLAS VERONA FC Spa

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 511 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore BOCCHETTI, Maurizio SETTI, e della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE BOCCHETTI, all’epoca dei fatti Allenatore con abilitazione “UEFA A”, tesserato quale allenatore in seconda della prima squadra per la società HELLAS VERONA FC S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF e dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1, 2 e 3, art. 39, lettera Aa), e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico vigente ratione temporis, per aver svolto l’attività di allenatore della prima squadra della società HELLAS VERONA FC S.P.A., nella stagione sportiva 2022-2023, almeno sin dal 15 novembre 2022, giorno successivo alla scadenza della deroga di trenta giorni che gli era stata concessa a seguito dell’esonero del Sig. Gabriele Cioffi, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO”, e quindi non abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di massima serie;

MAURIZIO SETTI, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società HELLAS VERONA FC S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF e dagli artt. 20, commi 1 e 2, art. 39, lettera Aa) e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico vigente ratione temporis, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. BOCCHETTI Salvatore quale allenatore della prima squadra della società HELLAS VERONA FC S.P.A. nella stagione sportiva 2022-2023, almeno sin dal 15 novembre 2022, giorno successivo alla scadenza della deroga di trenta giorni che gli era stata concessa a seguito dell’esonero del sig. Gabriele Cioffi, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO”, e quindi non abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile di prima squadra nel campionato di massima serie;

HELLAS VERONA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore BOCCHETTI e Maurizio SETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica e € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Salvatore BOCCHETTI, di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Maurizio SETTI, e di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per la società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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