F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 242/CSA pubblicata del 8 Giugno 2023 – Sig. Domenico Franco

Decisione n. 242/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 273/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 273/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Domenico Franco in data 19.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. 232/DIV del 12.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.05.2023, l’Avv. Mauro Sferrazza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo ha, segnatamente, così motivato il provvedimento sanzionatorio assunto nei confronti del calciatore della Lucchese, sig. Domenico Franco:

“per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario

PAOLUCCI LORENZO in quanto, si avvicinava allo stesso e gli stringeva con le mani il collo per circa cinque secondi, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, la riprovevolezza del gesto posto in essere da una parte e considerato, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario”.

La società reclamante ha proposto gravame. 

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamante assume di “non aver afferrato per il collo l’avversario ma di averlo raggiunto con la mano destra sul collo, durante la mischia che si era creata a metà campo a fine gara, per ammonirlo circa il suo comportamento, essendosi reso, il calciatore dell’Ancona, protagonista di un gesto gravemente scorretto nei confronti dell’avversario (aveva esultato provocatoriamente e sputato al giocatore della Lucchese Giovanni Bruzzaniti)”. Chiede, a tal proposito, che venga sentito l’arbitro a chiarimenti o richiesto allo stesso un supplemento di referto.

In ogni caso, parte reclamante domanda la riqualificazione del fatto (comportamento gravemente antisportivo e non violento) ovvero il riconoscimento di una circostanza attenuante (fatto avvenuto in una situazione di nervosismo, a fine gara, con la Lucchese che, avendo condotto in vantaggio la gara, si è vista segnare al 95’ la rete del pareggio, che ne ha decretato la esclusione dai play off promozione). Per l’effetto, chiede la riduzione della sanzione da tre a due giornate di gara effettive.

In via preliminare, in fatto, il Collegio non ritiene necessario sentire il direttore di gara o richiedere una integrazione del referto: la descrizione del fatto è chiara, puntuale e dettagliata.

Deve, quindi, in diritto, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Nel referto ufficiale di gara si legge: “Al termine della partita il n. 16 Franco Domenico si dirigeva verso il calciatore avversario n. 14 Paolucci Lorenzo, arrivati a faccia a faccia, il signor Franco metteva due mani al collo del calciatore avversario, stringendo le stesse per circa 5 secondi, per poi allontanarsi. Il calciatore Paolucci Lorenzo non ha riportato conseguenze”.

Si tratta, dunque, di un comportamento – potenzialmente lesivo dell’altrui sfera psicofisica – assunto al di fuori del (anzi, conclusosi il) contesto di gioco, connotato da violenza e intenzionalità e che non può, dunque, essere qualificato in termini di mera condotta, seppur gravemente, antisportiva. Ne consegue che la condotta è stata correttamente inquadrata dal G.S. nell’ambito delineato dall’art. 38 CGS e, per l’effetto, il reclamo non può trovare accoglimento.

Peraltro, rileva, la Corte, come il reclamo non si confronti con la ratio decidendi di cui alla pronuncia impugnata, limitandosi, le motivazioni del reclamo medesimo, a reiterare argomentazioni di carattere generale, senza contrastare, in modo specifico, la ragione sostanziale – basata sul pacifico dato normativo e su consolidata giurisprudenza federale – posta a fondamento della decisione impugnata.

Considerata, altresì, la gravità della condotta censurata e tenuto conto, alla luce della particolare emotività del contesto di riferimento in cui la stessa è stata adottata (gara appena terminata, che sanciva la esclusione dai play off) - con conseguente rischio di alimentare disordini tra le tifoserie o dei sostenitori dell’una o dell’altro squadra – la Corte, avvalendosi della facoltà di reformatio in pejus, prevista e disciplinata dal codice di giustizia sportiva, reputa di dover qualificare la circostanza addotta a titolo di attenuante, quale, invece, circostanza aggravante.

Pertanto, in sintesi conclusiva, tenuto presente il tenore del reclamo, considerata la gravità del gesto, tenuto conto della pericolosità lesiva dello stesso – sia per il calciatore avversario, sia per l’ordine pubblico – ritiene di dover aggravare la sanzione, rideterminandola nella squalifica per 4 (quattro) giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 4 giornate effettive di gara. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

 L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                                     Pasquale Marino

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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