F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 245/CSA pubblicata del 8 Giugno 2023 – Sig. Martino Alessio
Decisione n. 245/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 272/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 272/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Martino Alessio in data
16.05.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale
LND, di cui al Com. Uff. n. 135 del 09.05.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.05.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Gerardo Russo per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Alessio Martino ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 135 del 09.05.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Team Nuova Florida 2005/Calcio Termoli 1920 del 07.05.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’Allenatore del Calcio Termoli 1920, Sig. Alessio Martino, per 4 giornate effettive di gara “Per aver protestato anche con termini irriguardosi all'indirizzo del direttore di gara”.
Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata a suo carico dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta da lui mantenuta nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione ad una giornata effettiva di gara e, in via gradatamente subordinata, a due o a tre giornate.
In particolare, il tesserato ha sostenuto la totale assenza dell’atteggiamento irriguardoso contestatogli, asserendo essersi trattato esclusivamente di una protesta e di essersi recato a fine gara negli spogliatoi per chiarirsi e chiedere scusa all’Arbitro.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26 maggio 2023, per il reclamante è comparso l’Avv. Gerardo Russo, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Alessio Martino.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il predetto allenatore “protestava nei miei confronti [Arbitro] urlandomi: "Porco due è fallo cazzo sveglia". A fine gara veniva a scusarsi nel mio spogliatoio”.
Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dal tesserato nel proprio reclamo, emerga l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflittagli, potendosi ritenere che il Sig. Martino, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo. Infatti, seppur l’espressione proferita dall’Allenatore sia indubbiamente qualificabile come irriguardosa, la stessa è stata pronunciata in un momento di grande concitazione conseguente alla situazione di forte tensione del momento, poco prima che il Termoli segnasse la rete del vantaggio, al 5° minuto di recupero del secondo tempo, nonché senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'Arbitro, cui l’Allenatore, a fine gara, ha rivolto le proprie scuse, dopo essersi recato nel suo spogliatoio, elementi, questi, che inducono a ritenere applicabile l’attenuante generica di cui all’art.13 del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dall’Allenatore Alessio Martino deve essere parzialmente accolto e la sanzione della squalifica ridotta a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce