L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 150 DEL 10.05.2023 – Campionato Primavera 2 – Delibera – Gara Soc. CROTONE – Soc. SPEZIA del 6 maggio 2023

Gara Soc. CROTONE – Soc. SPEZIA del 6 maggio 2023

Visto il ricorso ex art. 67 C.G.S., del 7 febbraio 2023, con cui la Soc. Spezia ha contestato il regolare svolgimento dell’incontro con la Soc. Crotone, svoltosi in data 6 maggio 2023 e terminato con il risultato di 2-1 per la Soc. Crotone; vista l’esposizione del ricorso per cui la Soc. Spezia contesta la regolarità della gara, in virtù del fatto che, prima del calcio d’inizio la Soc. Crotone sostituiva il calciatore Spunticcia Christian, che nella distinta consegnata all’Arbitro risultava essere tra i titolari con il n. 8, con il calciatore Nisticò Antonio Lia Mar, inserito tra le riserve con il n. 13, provvedendo a scambiare le maglie ma non comunicando il cambio effettuato nè al Direttore di gara nè alla Soc. Spezia, alterando pertanto, a parere di quest’ultima, il regolare svolgimento della gara; viste le conclusioni del ricorso per cui la Soc. Spezia ha chiesto: “che alla Soc. Crotone venga inflitta ex art. 10 CGS la sanzione della perdita della gara oggetto del ricorso con il punteggio di 0-3; ovvero, in subordine, che venga inflitta la sanzione che verrà ritenuta di giustizia. Vista la memoria della Soc. Crotone depositata il giorno 9 maggio 2023, con cui viene eccepita la tesi della Soc. Spezia, sostenendo che si è trattato di un mero errore di compilazione della distinta che non ha pregiudicato il regolare svolgimento della gara, in virtù del fatto che entrambi i calciatori erano “eleggibili” e quindi possedevano tutti i requisiti per partecipare alla gara, tant’è che, al termine del primo tempo, l’Arbitro provvedeva a riconoscere formalmente sia il sig. Nisticò sia il sig. Spunticcia Le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. che integrano la regola 3 del “Regolamento del Giuoco del Calcio” stabiliscono al comma 1 degli “Adempimenti preliminari alla gara” che “ Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori…ed un elenco, redatto almeno in duplice copia…di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco” inoltre al comma 3 dello stesso capitolo stabilisce “Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della Società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra Società” Ad integrazione di quanto sopra riportato la Circolare n. 11 della Lega B “Campionato Primavera 2 - 2022/2023 Norme Generali Competizioni Ufficiali” specifica “Gli elenchi di gara devono essere redatti utilizzando solo ed esclusivamente l’area extranet della Lega B (“distinte on-line”) o, in caso di eventuale disservizio del sistema dedicato, su moduli cartacei conformi. Tali elenchi devono essere consegnati all’arbitro obbligatoriamente entro e non oltre 60 minuti prima dell’orario di inizio della gara. Qualsiasi eventuale modifica della distinta nel corso del pre-gara (es. calciatore infortunato durante il riscaldamento) dovrà essere apportata sempre on-line: nel caso in cui invece non vi fosse un margine di tempo sufficiente, poiché troppo a ridosso dell’inizio della partita, la rettifica della distinta potrà essere eseguita manualmente, con la successiva e tassativa modifica on-line al termine della gara”. Questo Giudice ritiene, visto quanto sopra riportato, che il comportamento della Soc. Crotone, aver omesso di comunicare la modifica della distinta di gara, non abbia influito sul “regolare svolgimento” della stessa anche perché, i due calciatori, erano già stati indicati nella prima versione inoltrata ad Arbitro e Società avversaria e, entrambi, avevano i requisiti per potervi partecipare, del resto nelle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. riportate in coda alla regola 3 del “Regolamento del Giuoco del Calcio” si afferma, in analogia a quanto accaduto, che “I calciatori di riserva ritardatari, purché già iscritti nell’elenco di gara prima dell’inizio della stessa, hanno diritto a prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa la loro identificazione da parte dell’arbitro”. Di conseguenza non si configura neanche la previsione prevista dall’art. 10 comma 6 lettera a) CGS “…fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Ovviamente la condotta tenuta dalla Soc. Crotone e, nello specifico, del dirigente accompagnatore ufficiale sig. Giuseppe Mano è censurabile, anche se giustificata probabilmente dalla concitazione che abitualmente si crea prima dell’inizio di una partita, ed ha rilevanza a livello disciplinare;

P.Q.M.

il Giudice Sportivo omologa il risultato di 2-1 in favore della Soc. Crotone; sanziona la Soc. Crotone con l’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per l’errata compilazione della distinta di gara; commina al dirigente Giuseppe Mano (Soc. Crotone) l’ammonizione (prima sanzione) per aver omesso di comunicare ad Arbitro e Società avversaria la modifica della distinta di gara.

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