F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFNT del 12 Giugno 2023 (motivazioni) – ASD AC Savoia 1908 / Antonio Strazzullo / Comitato Regionale Campania – Reg. Prot. 45/TFN-ST
Decisione/0042/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0045/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Roberto Benedetti – Componente (Relatore)
Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 giugno 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD AC Savoia 1908 (matr. 949328) contro il calciatore Antonio Strazzullo (15.5.2003 – matr. 2075722) al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità del provvedimento di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND,
la seguente
DECISIONE
Svolgimento del procedimento
1. Con atto depositato il 27 aprile 2023, la società ASD AC Savoia 1908 (matr. 949328) ha adito questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF, relativo al calciatore Antonio Strazzullo (15.5.2003 - matr. 2075722).
2. Espone la ricorrente che l’accordo sarebbe stato sottoscritto per conto della Società da un dirigente (sig. Mario Pellerone) non abilitato e, quindi, sarebbe inefficace, a seguito della pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, Iª Sez., G.U. Dott. Paola Odorino, con la quale, nella causa tra il sig. Riccardo Franceschini e il sig. Mario Pellerone, nella qualità di legale rappresentante della ASD Giugliano 1928, oggi Savoia 1908 SSD ARL, definitivamente pronunciando, veniva accolta la domanda proposta dal sig. Franceschini nei confronti del sig. Mario Pellerone e, per l’effetto, annullando la delibera assembleare del 26 agosto 2021, si dichiaravano illegittimi tutti gli atti successivi e conseguenti, quindi ivi compreso, per l’appunto, lo svincolo per accordo del sig. Antonio Strazzullo di cui trattasi.
La ricorrente sostiene poi la sua legittimazione ad agire per far valere la nullità dello svincolo, di cui chiede la relativa declaratoria. Fa presente, infine, che al momento del suo insediamento, la nuova compagine sociale non aveva alcuna notizia della sottoscrizione di svincoli, come dimostrato da una perizia giurata effettuata.
Conclude chiedendo: “accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, dichiarare la nullità dello svincolo per accordo, ex art. 108 delle NOIF, del calciatore sig. Antonio Strazzullo”.
3. Con nota in data 28 aprile 2023, l’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Campania – LND ha trasmesso: modulo di trasferimento a titolo definitivo del calciatore dalla società cedente ASD US Mariglianese alla società ASD AC Savoia 1908; richiesta di svincolo per accordo tra calciatore e società, sottoscritto il 31 ottobre 2022 ed acquisito dal Comitato Regionale il 16 novembre 2022; comunicazione di accoglimento dello svincolo in data 24 marzo 2023.
4. Non risulta costituita la controparte.
5. All’udienza del giorno 8 maggio 2023, presenti gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, in rappresentanza della società ASD AC Savoia 1908, e nessuno per le controparti, il Tribunale, rilevato che il ricorso è stato notificato a mezzo raccomandata A/R dalla società ASD AC Savoia 1908 in data 27 aprile 2023 e ricevuto dal calciatore Antonio Strazzullo in data 2 maggio 2023; rilevato altresì che l’avviso di fissazione udienza e ̀ stato notificato a mezzo raccomandata A/R al calciatore Antonio Strazzullo in data 27 aprile 2023 e ricevuto in data 4 maggio 2023; preso atto come, quindi, non risultassero rispettati i termini di rito, disponeva il rinvio dell’udienza alla data del 6 giugno 2023 ore 15:30, in modalità videoconferenza.
6. All’odierna udienza, verificato il rispetto dei termini procedurali e non comparse le controparti, i difensori della ricorrente, Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, si sono riportati al ricorso proposto, evidenziando la contumacia del calciatore e precisando che lo stesso è stato regolarmente utilizzato nel campionato disputato. Hanno concluso insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
All’esito del dibattimento, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
7. Il ricorso è da ritenersi infondato e va, quindi, respinto.
8. La Società ricorrente ha chiesto la nullità dello svincolo per accordo, ex art. 108 delle NOIF, del calciatore sig. Antonio Strazzullo, valorizzando l’annullamento della delibera assembleare del 26 agosto 2021 (di nomina del nuovo Presidente sig. Mario Pellerone in sostituzione del sig. Riccardo Franceschini, autore del contenzioso civile), come decisa dal G.U. con sentenza del 22 marzo 2023.
Da quanto risulta in atti, non è dato sapere se il ricorso attivato in sede civile fosse stato portato a conoscenza del calciatore, né che lo stesso fosse venuto a conoscenza aliunde della specifica controversia societaria, né che sia stato avvisato anche informalmente. Tale circostanza induce a ritenere che, al momento dell’intervenuto accordo di svincolo, il sig. Strazzullo fosse ignaro che la controparte non fosse legittimata a sottoscriverlo, situazione, peraltro, accertata solo successivamente con la sentenza civile del 22 marzo 2023. In applicazione del principio della buona fede del terzo, va pertanto ritenuto che l’accordo intervenuto fra le parti il 31 ottobre 2022 sia stato concluso dal calciatore con il dirigente che all’epoca rappresentava legittimamente la Società. Tale conclusione è confermata dalla circostanza che, nelle more dello svolgimento del contenzioso civile (cfr. sentenza), la delibera impugnata è stata prima sospesa con decreto del Giudice istruttore dell’11 novembre 2021 e, quindi, restituita nella sua efficacia esecutiva con la revoca del predetto decreto, operata con ordinanza del 17 febbraio 2022 e fino al definitivo accertamento (22 marzo 2023). Lo svincolo è intervenuto, dunque, nel periodo di validità della delibera, solo successivamente annullata, e non si ravvisano ragionevoli motivi per stabilire che lo stesso non operi a favore del calciatore.
9. A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha insistito sul contenuto della sentenza civile, con la quale il giudice adito, nell’accogliere la richiesta attrice, ha annullato la delibera contestata, dichiarando quale conseguenza “l’illegittimità di tutti gli atti successivi e conseguenti”, relativamente all’ambito societario di competenza. La Società sostiene che nella predetta statuizione rientra anche lo svincolo contestato in questa sede. Si osserva, in proposito, che l’attività sportiva è disciplinata da un proprio ordinamento giuridico e dalle regole in esso dedicate; l’art. 1 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280), infatti, ha stabilito che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale”, con la facoltà di autodeterminare le proprie regole di funzionamento e di gestione, anche per quanto attiene alle forme di giustizia, e gli appartenenti allo stesso (tesserati) vi sono soggetti per effetto di uno specifico vincolo (c.d. di giustizia). È fuor di dubbio che le modalità di tesseramento (e svincolo) rientrino fra le competenze esclusive dell’ordinamento sportivo, soggette alla sola giustizia domestica e, quindi, sottraendosi alla giurisdizione ordinaria.
Appare, pertanto, ultroneo poter ritenere che la declaratoria di “ illegittimità di tutti gli atti successivi” alla delibera poi annullata possa riguardare anche aspetti tipici dell’ordinamento sportivo autonomo e da questo appositamente ed esclusivamente disciplinati. Nella denegata diversa ipotesi, si osserva, per inciso, che anche il tesseramento all’epoca del calciatore Strazzullo fu effettuato il 12-17 agosto 2022 sotto la presidenza del sig. Pellerone e, quindi, l’indefinita ed innominata estensione retroattiva della sentenza civile finirebbe per coinvolgere, in ipotesi, anche l’inizio dell’attività del calciatore presso la Società, il suo regolare utilizzo in campionato (confermato in corso di udienza) e quanti altri aspetti riguardanti il rapporto intercorso fra le parti, con tutte le immaginabili conseguenze pregiudizievoli per la Società nell’ambito sportivo e la corrispondente esposizione del calciatore a rischi, non determinati da sua colpa, per le gare giocate.
10. In conclusione, per quanto fin qui esposto, il ricorso va respinto. L’assenza delle controparti consente di non procedere alla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla società ASD AC Savoia 1908.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Benedetti Gioacchino Tornatore
Depositato in data 12 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai