F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0119/CFA pubblicata il 15 Giugno 2023 (motivazioni) – Sig. Rocco Russo/Procura Federale
Decisione/0119/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0139/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Marco Lipari – Presidente
Francesco Sclafani – Componente
Enrico Crocetti Bernardi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0139/CFA/2022-2023, proposto dal Sig. Rocco Russo,
contro
la Procura Federale,
per la riforma della decisione del Tribunale Federale nazionale-sezione disciplinare n. 0151/TFNSD-2022-2023, pubblicata in data 07.04.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 6 giugno 2023, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Enrico Crocetti Bernardi e uditi il difensore del reclamante Avv. Leonardo Trento e il rappresentante della Procura Federale Avv. Maurizio Gentile;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il deferimento trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 22 maggio 2022 da parte del dipendente della LND, sig. Paolo Dattis, con la quale lo stesso richiedeva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico della società ASD Accademy Rossano, del sig. Russo Rocco, della sig.ra Morfù Francesca e del tecnico Morfù Giuseppe per condotte non regolamentari e doppia attività del tecnico.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:
- al sig. Fabio Abbruzzese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese – di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Accademy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- al sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all’epoca dei fatti e commissionario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Accademy Rossano, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38, comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese – di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Accademy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Accademy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;
- al Giuseppe Morfù, all’epoca dei fatto allenatore per la società ASD Rossanese, la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Accademy Rossano, svolgendo di fatto l’attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;
- la responsabilità diretta ed oggetti, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del CGS, della società ASD Rossanese alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i sigg.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù;
- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del CGS, della società ASD Accademy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Russo Rocco e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.
La decisione impugnata del TFN n. 0151/TFNSD-2022-2023.
Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Rocco Russo la sanzione di mesi 10 (dieci) di squalifica.
Il reclamo di Russo Rocco.
Avverso la pronuncia del T.F.N., come individuata in epigrafe, ha proposto reclamo il Sig. Russo Rocco con i seguenti motivi di appello:
violazione dell’art. 44 CGS, in quanto la decisione sarebbe nulla, la sentenza sarebbe stata emessa al termine di un procedimento al quale il deferito non ha potuto partecipare per causa oggettiva;
incompetenza per materia del Tribunale Federale Nazionale, in quanto la competenza funzionale doveva essere individuata presso il Tribunale Federale a livello territoriale, trattandosi di procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per campionati e competizioni di livello territoriale;
nel merito, si eccepisce la estraneità del reclamante ai fatti contestati, in via subordinata si eccepisce l’eccessività della sanzione inflitta.
Per le ragioni esposte, il reclamante chiede la riforma della decisione gravata.
All’udienza del 6 giugno 2023, sono comparsi l’avv. Leonardo Trento per il Sig. Russo Rocco e il rappresentante della Procura Federale avv. Maurizio Gentile.
L’avv. Gentile ha fatto rilevare l’inammissibilità del reclamo, in quanto depositato senza la sottoscrizione del difensore con violazione dell’art. 100 CGS.
In replica, l’avv. Trento ritiene che il reclamo possa essere presentato personalmente dal tesserato, salvo poi essere assistito da un legale nel giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è inammissibile.
Pregiudizialmente, il collegio deve scrutinare la questione riguardante l’ammissibilità del reclamo, depositato senza la sottoscrizione del difensore.
La questione, rilevabile d’ufficio, è stata segnalata dalla Procura Federale nel corso dell’udienza di discussione.
L’art. 100, comma 2, C.G.S. dispone che, nel procedimento dinanzi alla CFA, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Ciò comporta, anche alla luce del titolo dell’art. 100 (“Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”), che il reclamo dinanzi alla CFA richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo.
La difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) è requisito dell’azione, con la conseguenza che il reclamo proposto innanzi alla Corte federale d’appello, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile. Tale è, del resto, il costante orientamento di questa Corte federale (CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020; CFA, sez. III, n. 42-2019/2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, sez. II, n. 59/2020-2021). Più in generale, il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018 - traendo occasione dalla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. […], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”.
D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispone che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati. Tale regola è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., cui la legge può derogare solo in maniera espressa. Pertanto chi si rivolge alla Corte federale deve munirsi di un difensore abilitato. Ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione.
Nella specie, il reclamo risulta sottoscritto personalmente dal reclamante.
Conseguentemente, in applicazione del principio di cui in motivazione, il ricorso proposto senza ministero di un difensore è inammissibile.
Solo per completezza, si osserva comunque, che, alla luce della documentazione costituente il materiale probatorio del presente procedimento, il reclamo risulta, prima facie, privo di fondamento.
In particolare, le eccezioni non colgono nel segno, poiché il TFN, sezione disciplinare, è giudice di primo grado, ai sensi dell’art 84 del CGS secondo la lettera a) in ordine “ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimento riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali”.
Inoltre, è stato ampiamente garantito il diritto di difesa del deferito.
Nel merito, risulta per tabulas che Rocco Russo, all’epoca dei fatti contestati, risultava essere commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano e che aveva consentito, e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù, allenatore tesserato per la ASD Rossanese di svolgere nella stagione sportiva 2021/2022 l’attività di allenatore anche in favore della ASD Academy Rossano violando l’art. 4, comma 1 di CGS, in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico. Il coinvolgimento del tecnico Morfù all’attività della ASD Academy Rossano è comprovato dalle risultanze documentali.
Risulta, altresì, per tabulas che Rocco Russo abbia violato l’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto avrebbe dovuto richiedere la sospensione dall’Albo del settore tecnico per svolgere attività di commissario-dirigente della ASD Academy nella stagione 2021/2022.
Infine, il collegio osserva che la sanzione irrogata dal Tribunale appare congrua alla luce delle infrazioni disciplinari accertate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Crocetti Bernardi Marco Lipari
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce