F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 248/CSA pubblicata del 15 Giugno 2023 – Mediterranea Calcio a 5

Decisione n. 248/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 279/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 279/CSA/2022-2023, proposto dalla società Mediterranea Calcio a 5 in data 17.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio A Cinque, di cui al Com. Uff. n. 1081 del 16.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31 maggio 2023, il dott.  Agostino Chiappiniello e udita l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Mediterranea Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta alla calciatrice Ferreira Mendes Filipa Alexandr dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 1081 del 16 maggio 2023, in relazione alla gara Mediterranea Calcio a 5/Jasnagora ASD, del 14 maggio 2023— Turno Play Off Serie A2 femminile.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto frase gravemente offensiva all’indirizzo dell’arbitro".

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti: in sostanza, la calciatrice non avrebbe profferite le parole di cui al referto e non avrebbe avuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

La parola “vaffanculo”, a dire della reclamante, non avrebbe alcun contenuto offensivo ma concretizzerebbe solo un dissenso, secondo il significato che sarebbe proprio della parola in base ai maggiori dizionari della lingua italiana.

Nel reclamo si sostiene anche la sussistenza di diverse circostanze attenuanti, quali il contesto del gioco, la reazione immediata al fatto ingiusto altrui, le numerose infrazioni di gioco non sanzionate dall’arbitro e l’importanza della gara.

Conclusivamente, viene chiesto, anche dall’Avv. Jennyfer Bevilacqua all’esito della discussione, l’annullamento della sanzione o l’applicazione delle circostanze attenuanti disciplinate dal 2° comma dell’art. 13 del C.G.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a negare l’esistenza della condotta ingiuriosa e irriguardosa o, quantomeno, ad affermare la sussistenza di circostanze attenuanti.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente attesta: "Protestava contro l’arbitro n. 2 alzando il braccio e proferendo testuali parole ‘Ma vaffanculo’”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione della condotta esaminata effettuata dal Giudice Sportivo in termini di comportamento irriguardoso ex art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.. Con riferimento al significato di semplice dissenso che la reclamante vorrebbe attribuire alla parola “vaffanculo”, il Collegio ritiene che la locuzione in questione, rivolta all’arbitro, abbia carattere sicuramente offensivo e irriguardoso.

Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti, la Corte non ritiene che ricorra l’ipotesi di cui al primo comma, lett. a), dell’art. 13 C.G.S., perché non può essere considerato un fatto ingiusto la mancata concessione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’arbitro, né che costituiscano legittime attenuanti generiche le circostanze addotte della foga agonistica, dell’importanza della gara, etc.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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