F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 250/CSA pubblicata del 15 Giugno 2023 – U.S.D. Adriese 1906

Decisione n. 250/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 283/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 283/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S.D. Adriese 1906 in data 17.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale

LND, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.05.2023, l’Avv. Andrea Galli; 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Adriese 1906 ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri calciatori tesserati, Sigg.ri Maniero Luca e Tomasi Andrea, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 141 del 15.05.2023), in relazione alla gara di Play Off del Campionato di Serie D, Girone C, Adriese / Campodarsego del

14.05.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato per 4 giornate effettive di gara i calciatori Luca Maniero e Andrea Tomasi, entrambi “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A.”.

La società reclamante ha dedotto che la gara in questione era stata caratterizzata da agonismo sano e corretto, aperta e combattuta, sentita e vissuta intensamente, nonché priva di occasioni di volgarità e mancanza di rispetto, evidenziando, altresì, di difendere e promuovere da sempre i valori fondamentali del calcio, nonché di credere nell'etica del comportamento dei propri tesserati, nel rispetto degli avversari e direttori di gara. La società Adriese ha chiesto, pertanto, la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori sanzionati.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 31 maggio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, rilevando, quale causa di inammissibilità e conseguente impossibilità a pronunciarsi nel merito, la totale mancanza e comunque assoluta carenza dei motivi del reclamo.

Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, C.G.S., “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica…I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

Con particolare riferimento ai reclami proposti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, ai sensi dell’art. 71, comma 4, C.G.S., “Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata…”.

Nel caso di specie la società Adriese ha completamente omesso di articolare motivi di impugnazione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, limitandosi ad evidenziare la, pur apprezzabile, condotta societaria volta ad affermare e diffondere i valori fondamentali dello sport, ma omettendo di indicare ragioni che, a proprio parere, avrebbero dovuto condurre alla riduzione delle squalifiche, sulle quali, invece, non ha speso alcun tipo di argomentazione o deduzione, pur rilevandosi in questa sede come le espressioni refertate, peraltro rivolte al Direttore di Gara e non all’Assistente Arbitrale, rivestano indubbio carattere irriguardoso.

La violazione delle norme procedurali poste a presidio dei principi fondamentali del processo sportivo, come statuiti in particolare dall’art. 44, comma 1, del C.G.S. – a norma del quale “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” – integra, pertanto, un errore non sanabile, attesa la responsabilità della società reclamante, che avrebbe dovuto articolare in maniera chiara, anche sintetica, le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, al contrario di quanto avvenuto nel caso di specie.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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