F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 251/CSA pubblicata del 15 Giugno 2023 – F.C. SCANDICCI 1908 SSD a r.l.
Decisione n. 251/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 284/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 284/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. SCANDICCI 1908 SSD a r.l. in data 19.05.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.141 del 16.05.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.05.2023, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società F.C. SCANDICCI 1908 SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Vitali Borgarello Milton, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n.141 del 16.05.2023), in relazione alla gara Crema 1908 SSDARL – Scandicci 1908 SSDARL del 14 maggio 2023, terminata col risultato di 0-0.
Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 44’ del 2T il suddetto calciatore veniva espulso poiché: “Mentre si riscaldava nel campo per destinazione, a gioco fermo mi si rivolgeva urlando: Arbitro non ci stai capendo un cazzo”.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.
La società F.C. Scandicci 1908 ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo fondata su un’erronea percezione della frase da parte del Direttore di Gara e, comunque, eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
La società reclamante sostiene in sintesi che:
- il sig. Vitali si trovava a bordo campo durante il riscaldamento, prossimo ad entrare in sostituzione di altro giocatore, allorquando “ritenuta fallosa un’azione di gioco pronunciava le seguenti parole: “Signore era mano”;
- il Direttore di gara “chiaramente travisando le parole del Vitali Borgarello, si dirige al bordo campo ed estrae il cartellino rosso”.
La reclamante sostiene, in altre parole, che l’arbitro sia caduto in errore in buona fede, e che il fraintendimento della frase pronunziata dal calciatore trovi plausibile giustificazione nel fatto di avere il calciatore pronunciato la frase a notevole distanza dall’arbitro (oltre 25 mt.), nonché nella stanchezza probabilmente accusata dall’arbitro a fine partita, in quanto verosimilmente provato da una conduzione molto impegnativa (gara nervosa per via della posta in palio).
Offre quale mezzo di prova - circa le parole asseritamente pronunziate dal calciatore Vitali Borgarello Milton - le dichiarazioni testimoniali del Preparatore atletico della società, sig. Davide De Fraia, e del compagno di squadra sig. Tommaso Ghinassi, il quale si stava anch’egli riscaldando insieme al Vitali Borgarello.
La reclamante chiede pertanto che questa Corte:
- “… voglia annullare o quantomeno ridurre la squalifica al calciatore Vitali Borgarello Milton e riformare la decisione impugnata e conseguentemente valutare l’effettiva gravità dei fatti in esame”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
La Corte, infatti, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la prova testimoniale offerta a confutazione dalla reclamante, oltre che inconferente sia anche inammissibile. È infatti evidente come le dichiarazioni del preparatore atletico e del compagno di squadra del sig. Vitali Borgarello siano prive di alcun rilievo probatorio, non solo per la valenza di “piena prova” (ex art. 61, 1° comma, C.G.S.) che assume il referto di gara, ma anche perché trattasi di mere dichiarazioni non assunte con le modalità di cui all’art. 60 C.G.S., ferma restando la dubbia ammissibilità della prova testimoniale nei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi e nei gradi successivi.
D’altra parte, la refertazione del Direttore di gara è molto dettagliata sul punto, avendo egli riportato puntualmente non soltanto le parole profferite dal calciatore, ma anche la circostanza che il giocatore gli si è rivolto “urlando”, così potendosi escludere in radice ogni ipotesi di fraintendimento dovuto alla distanza.
In disparte la superiore e assorbente considerazione, deve anche rilevarsi che nel caso in esame non è contestato il travisamento di una singola parola, ma di un intera frase; sicché non appare ultroneo rilevare che non è nemmeno ravvisabile una qualche assonanza fonetica tra la frase per come udita e puntualmente refertata dall’arbitro, e quella invece descritta dalla reclamante; e che, peraltro, anche il movimento labiale che accompagna la pronuncia di dette frasi non appare ictu oculi sovrapponibile e tale da ingenerare l’equivoco dedotto dalla reclamante, rendendo così a fortiori superfluo sentire, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.
Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:
“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:”
Orbene, nel caso in esame - rilevato preliminarmente che il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa o condotta irriguardosa – va osservato che il contenuto della frase profferita dal calciatore all’all’arbitro va ascritto al novero delle condotte irriguardose, il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica. Ne consegue che la domanda di annullamento o riduzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società F.C. Scandicci 1908 deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce