F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 200/TFN – SD del 14 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15854/45 pf 22-23/GC/SA/ep del 10 gennaio 2023, nei confronti della società US Sestri Levante 1919 SSDRL – Reg. Prot. 110/TFN-SD

Decisione/0200/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0110/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15854/45pf 22-23/GC/SA/ep del 10 gennaio 2023 nei confronti della società US Sestri Levante 1919 SSDRL,

la seguente

DECISIONE

L'originario deferimento

Con atto Prot.  15854/45pf 22-23/GC/SA/ep del 10 gennaio 2023 il Procuratore Federale ha deferito innanzi al competente Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

"1. il sig. Risaliti Stefano, all’epoca dei fatti Presidente della società US Sestri Levante 1919;

2. il sig. Mancuso Paolo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società US Sestri Levante1919;

3. il sig. Campisi Davide, soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della società US Sestri Levante 1919;

4. la società US Sestri Levante 1919 SSDRL;

per rispondere:

1. sig. Risaliti Stefano, all’epoca dei fatti Presidente della società US Sestri Levante 1919:

a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Mancuso Paolo, Direttore Sportivo, ed al sig. Campisi Davide, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della società US Sestri Levante 1919, di porre in essere durante la stagione sportiva 2021-2022 attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), S.C. Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Castelli Alessandro, Pische Alessio, Calabresi Nicolò, Iannicella Mattia), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Brengio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stanteil tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico,Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Brengio Leonardo;

b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 96, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Mancuso Paolo, Direttore Sportivo, di proporre ad aprile 2022 al calciatore Baffi Nicholas ed a maggio 2022 al calciatore Pische Alessio, all'epoca entrambi tesserati per la società AD FS Sestrese Calcio 1919, di tesserarli per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente a condizione che i calciatori si fossero assunti l'onere del pagamento del premio di preparazione dovuto alla società di appartenenza per le rispettive posizioni;

2. sig. Mancuso Paolo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società US Sestri Levante1919:

a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2021-2022 ed essendo tesserato quale Direttore Sportivo per la società US Sestri Levante 1919 - direttamente e/o mediante l'ausilio del sig. Davide Campisi, attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), S.C. Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Castelli Alessandro, Pische Alessio, Calabresi Nicolò, Iannicella Mattia), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Brengio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società U.S. Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico, Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Brengio Leonardo;

b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 96, comma 1, delle NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo proposto ad aprile 2022 al calciatore Baffi Nicholas ed a maggio 2022 al calciatore Pische Alessio, all'epoca entrambi tesserati per la società AD FS Sestrese Calcio 1919, di tesserarli per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente a condizione che i calciatori si fossero assunti l'onere del pagamento del premio di preparazione dovuto alla società di appartenenza per le rispettive posizioni;

3. sig. Campisi Davide, soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della società US Sestri Levante 1919:

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2021-2022 e su richiesta del Direttore Sportivo della società US Sestri Levante 1919, sig. Mancuso Paolo - attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), SC Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Pische Alessio), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Brengio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico, Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Brengio Leonardo;

4. la società US Sestri Levante 1919 SSDRL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio presidente, sig. Risaliti Stefano, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Direttore Sportivo, Sig. Paolo Mancuso, ed al sig. Campisi Davide, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della predetta società.".

La prima fase

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale in data 11 gennaio 2023, convocava i deferiti per l'udienza del giorno 2 febbraio 2023, alla quale tutti gli stessi, previa intesa con il rappresentante della Procura Federale, depositavano proposte di accordo ex art. 127 CGS.

Il TFN, con Decisione n. 0119 2022-2023 del 2 febbraio 2023, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art.127, comma 3, CGS, irrogava le seguenti sanzioni:

- per il signor Paolo Mancuso, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per il signor Stefano Risaliti, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il signor Davide Campisi, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per la società Sestri Levante 1919 SSDRL, euro 2.000,00= (duemila/00=) di ammenda.

Gli eventi successivi

Con comunicazione Prot. 2261/SS 22-23 il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava a questo Tribunale che la società US Sestri Levante 1919 SSDRL non aveva provveduto al pagamento della sanzione prevista dal sopracitato accordo.

Il Presidente del Tribunale, quindi, convocava la US Sestri Levante 1919 SSDRL all'udienza del 6 giugno 2023, in modalità videoconferenza che, a richiesta del difensore della società, Avv. Filippo Pirisi, per comprovato impedimento, veniva poi differita con ordinanza.

Il suddetto difensore, per conto della società calcistica, inoltrava memoria difensiva datata 1° giugno 2023 con la quale, pur ammettendo l'addebito del mancato pagamento, veniva invocata la buona fede e la mancanza di coscienza e di volontà della condotta illecita, allegando la prova del versamento in pari data tramite bonifico dell'importo precedentemente patteggiato. Concludeva quindi chiedendo, in principalità, l'assoluzione da ogni contestazione e, in subordine, l'applicazione di una sanzione nella misura edittale minore possibile tramite attenuanti, con detrazione dell'importo già versato, oltre che l'esclusione di ogni sanzione in capo al signor Stefano Risaliti, legale rappresentante, che ha personalmente scontato la pena concordata.

L'odierno dibattimento.

All’udienza dell’8 giugno 2023, il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, prendendo atto del versamento alle casse federali della somma di euro 2.000,00, pari all'importo originariamente patteggiato, rilevata la tardività del suddetto pagamento, ha chiesto l'irrogazione dell'ammenda di euro 3.000,00 corrispondente alla sanzione base concordata dalle parti in sede di accordo di patteggiamento, come da verbale d’udienza.

L'Avv. Filippo Pirisi ha integralmente richiamato il contenuto della sua memoria del 1° giugno 2023, comprese le argomentazioni e le conclusioni rese sopra sunteggiate.

I motivi della decisione

1. Gli originari deferiti ed in questa sede il solo sodalizio sportivo evocato, non hanno mai contestato la commissione delle condotte antiregolamentari loro addebitate nel deferimento che si fondono sugli esiti dell'attività di indagine svolta a seguito di varie segnalazioni giunte al Comitato Regionale Liguria a firma di vari Presidenti di sodalizi sportivi ed inoltrate alla Procura Federale, cui ha fatto seguito l'acquisizione di materiale e l'audizione di ben 32 tesserati, compresa quelle dei signori Campisi, soggetto non tesserato che ha però svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell'interesse di US Sestri levante 1919 SSDRL e del Direttore sportivo Mancuso, che hanno sostanzialmente riconosciuto quanto loro contestato.

La fondatezza degli addebiti ed in particolare per quel che ancora rileva e cioé la responsabilità diretta del sodalizio sportivo ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al suo Presidente signor Stefano Risaliti e quella oggettiva ai sensi del comma 2 per le violazioni ascritte al suo Direttore sportivo ed al soggetto che ha svolto l'attività rilevante, deve così ritenersi definitivamente acquisita.

2. Come anticipato, in vista dell'udienza dibattimentale del 2 febbraio 2023, le parti hanno depositato degli accordi conclusi tra il Rappresentante della Procura Federale ed i singoli deferiti, ex art. 127, comma 1, CGS.

In quello ancora di interesse relativo al sodalizio sportivo, si era concordato una sanzione base di euro 3.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi del comma 2 di un terzo, e così patteggiato una sanzione di euro 2.000,00 di ammenda.

Nel suddetto modulo, sottoscritto dal legale rappresentante di US Sestri Levante 1919 SSDRL, non solo veniva indicato l'IBAN FIGC sul quale eseguire il bonifico concordato, ma era espressamente segnalato che il pagamento doveva intervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione, pena la risoluzione dell'accordo stesso, come d'altronde previsto dal citato art. 127, comma 4, CGS.

Il contenuto di detto accordo (come di quelli degli altri deferiti) ha comportato che il TFN, reputata corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, ha emesso la Decisione n. 0119 2022-2023 del 2 febbraio 2023 con la quale il sodalizio sportivo è stato condannato proprio al pagamento dell'ammenda di euro 2.000,00, ritenendo così efficace il patteggiamento.

3. Senonché la società calcistica non ha affatto provveduto al pagamento dell'ammenda patteggiata nel termine perentorio di 30 giorni, come segnalato dal competente Ufficio Federale in data 23 marzo 2023.

4. Con la riapertura del procedimento, conseguente all’accertata inadempienza dell’accordo, quindi, il TFN acquisisce la piena libertà di esaminare gli atti del procedimento, di valutare la fondatezza degli addebiti e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione, con esclusione della facoltà delle parti di concludere altro accordo ai sensi dell’art. 127 CGS.

5. Qualora venga ritenuta la fondatezza del deferimento ed imputabile la revoca della decisione sul patteggiamento, è orientamento consolidato di questo Tribunale quello di maggiorare la sanzione base ai fini del patteggiamento (nel caso di specie di euro 3.000,00 di ammenda), di un terzo, in considerazione anche solo dell'aggravio del procedimento conseguente agli incombenti necessari alla sua riapertura e degli effetti dilatori provocati al tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, valore condiviso da preservare.

6. Nel caso in esame, il difensore del sodalizio sportivo ha allegato alla memoria difensiva la prova documentale che, sia pur solo in data 1° giugno 2023, con un ritardo di ben tre mesi rispetto alla scadenza del termine perentorio (del 4 marzo 2023), ha provveduto al pagamento della somma di euro 2.000,00, pari a quella concordata con il patteggiamento e resa efficace dalla decisone del TFN già citata.

Tale condotta, che risulta irrilevante rispetto alla obbligatoria riapertura del procedimento disciplinare, viene però apprezzata dall'Organo adito, palesando resipiscenza e comunque un segno di (tardiva) volontà di adempimento.

Per queste ragioni, rigettate tutte le avverse considerazioni sviluppate nella memoria difensiva essendo pacifica la colpevolezza del sodalizio sportivo e l'imputabilità allo stesso dell'omissione del versamento nel termine perentorio da chiunque commessa, anche alla luce delle chiare risultanze documentali dell'accordo di patteggiamento che non si prestava ad equivoci di sorta, questo TFN, ritiene di determinare la sanzione in euro 3.000,00 di ammenda, senza tuttavia procedere alcuna maggiorazione; dalla somma così determinata dovrà detrarsi quella già versata, come meglio evidenziato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società US Sestri Levante 1919 SSDRL la sanzione di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda, di cui euro 2.000,00 (duemila/00) già versati.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                     Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 14 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it