F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 201/TFN – SD del 14 Giugno 2023 (motivazioni) – Ricorso della società Piacenza Calcio 1919 Srl contro LND + altri – Reg. Prot. 172/TFN-SD

Decisione/0201/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0172/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)

Salvatore Accolla – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 giugno 2023, sul ricorso ex artt. 30 e 31 CGS – CONI, con istanza di misure cautelari monocratiche ex artt. 96 e 97 CGS – FIGC proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 avverso la regolarità dei fatti occorsi prima, durante e dopo la gara Pergolettese – Triestina valida per la giornata n. 38 del Campionato di Serie C, girone B del 22.04.2023 e terminata con il risultato di 1 – 2 nonché avverso il Comunicato Ufficiale della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 225/DIV del 28.04.2023 ed ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente,

la seguente

DECISIONE

Fatto

Con ricorso in data 3 maggio 2023, proposto ai sensi degli articoli 30 e 31 CGS - CONI la società Piacenza Calcio 1919 Srl (da ora anche Piacenza, la società, la ricorrente) ha chiesto venga accertato l’illecito sportivo commesso nella gara del Campionato di Serie C, girone B, disputata il 22 aprile 2023, Pergolettese – Triestina con condanna dei tesserati coinvolti e della società Triestina alle sanzioni conseguenti, con rimodulazione della Classifica del girone e annullamento della determinazione della Lega Italiana Calcio Professionistico (C.U. n. 225/DIV del 28 aprile 2023) di fissazione delle gare e delle date dei playout.

In via cautelare, ha chiesto, stante l’imminenza della disputa dei playout, la sospensione degli stessi con provvedimento presidenziale monocratico ovvero con provvedimento collegiale.

A fondamento del ricorso, ha dedotto di essere terminata ultima nella Classifica del girone, risultando così retrocessa in Serie D, nonostante la vittoria conseguita nell’ultima giornata al pari della vittoria della Triestina contro la Pergolettese.

Senonchè, in data 27 aprile 2023 cominciavano a circolare voci circa una possibile alterazione della gara Pergolettese -Triestina, tanto da indurre l’Amm.re Delegato della Pergolettese a dichiarare che già il venerdì precedente la società aveva presentato un esposto.

Del resto, l’esito della gara e l’andamento degli ultimi minuti di gioco indurrebbero a ritenere esistente un accordo per la definizione del risultato.

Su tali presupposti di fatto, la ricorrente ha invocato l’art 30 CGS - CONI e ha chiesto che il Tribunale acquisisca l’esposto presentato dalla Pergolettese e provveda ad accertare l’esistenza o meno di un illecito sportivo nella partita del 22 aprile 2023. Ha, poi, dedotto la sua legittimazione e il suo interesse, atteso che, dall’accoglimento del ricorso, deriverebbe la collocazione della Triestina all’ultimo posto nella Classifica del girone. Nel merito, la ricorrente evidenzia l’esposto presentato dalla Pergolettese e ricostruisce, depositando anche stralci in filmato della gara, le vicende degli ultimi minuti della stessa; in particolare quanto accaduto dal minuto 85’ sino alla fine allorquando il punteggio passò dal 1-0 per la Pergolettese a 2-1 per la Triestina. Infine, la ricorrente ritiene che i fatti oggetto di esposto non possano essere valutati dopo l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale, questo comportando uno slittamento alla s.s. 2023/2024 delle eventuali sanzioni con pregiudizio per il Piacenza nel frattempo retrocesso in Serie D.

Con decreto monocratico n. 13/TFNSD-2022-2023 in data 4 maggio 2023, il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta della ricorrente per carenza del requisito del fumus boni iuris, osservando - in primis – che, al momento della proposizione del ricorso, già pendeva procedimento dinanzi la Procura Federale; in secundis – che comunque il Tribunale giammai potrebbe invadere la competenza funzionale della stessa Procura, sommando in sé le funzioni di inquirente, requirente e giudicante.

È stata, quindi, fissata udienza al 9 maggio 2023 per la discussione dell’istanza cautelare in sede collegiale.

Si sono costituiti in giudizio la società Triestina 1918 Srl e la Lega Italiana Calcio Professionistico, chiedendo il rigetto delle istanze della ricorrente.

All’udienza del 9 maggio 2023, le parti presenti come da verbale hanno insistito nelle loro posizioni già espresse negli scritti. Il Tribunale, all’esito, ha depositato dispositivo di decisione e, successivamente in data 16 maggio 2023, ha depositato la decisione n. 0175/TFNSD-2022-2023, con la quale ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.

A fondamento della decisione cautelare, il Tribunale ha osservato quanto segue.

“L’art. 30 CGS - CONI prevede il rimedio non ordinario del ricorso al Tribunale Federale “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva …”.

Nella fattispecie, va dato per pacifico che, al momento della proposizione del ricorso (come risultante anche da articoli di giornale depositati dal Piacenza), la Procura Federale aveva aperto, sin dal 26 aprile 2023, un fascicolo avente ad oggetto i fatti oggetto dell’esposto presentato dalla Pergolettese.

Stante la natura di organo di giustizia sportiva della Procura Federale (espressamente così definito dall’art. 45, comma 1 lett. e), CGS - FIGC), non può che prendersi atto della circostanza che il ricorso in esame è stato proposto allorquando era pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Né può seguirsi la tesi espressa dalla difesa della ricorrente in sede di discussione orale, secondo la quale l’inizio del “procedimento” dinanzi alla Procura Federale andrebbe individuato nel deferimento, questo per contro essendo l’atto che conclude quel procedimento attraverso la rimessione degli atti al Tribunale federale per il giudizio di sua competenza.

Donde, l’evidente inammissibilità della iniziativa di ricorrere a questo Tribunale.

Ma, al di là della presente fattispecie nella quale i fatti oggetto di ricorso erano già oggetto di una indagine da parte della Procura Federale, giammai questo Tribunale si potrebbe sostituire (anche in caso ipotetico di inerzia) alla potestà della Procura Federale di esercitare l’azione disciplinare a partire dall’apertura di una indagine, di attivare l’attività inquirente, di valutarne le risultanze e di decidere se procedere all’archiviazione (previo consenso della Procura Generale dello Sport) ovvero al deferimento.

In tali sensi, già l’art. 34, comma 16, dello Statuto FIGC detta il principio che “La Procura Federale …. esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva” e i precedenti comma 7 e 9 attribuiscono ai Tribunali federali (nazionale e territoriali) la funzione di “giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale…”.

Mentre, dal suo canto, il Codice di Giustizia FIGC, in attuazione della ricordata disposizione statutaria, prevede, all’art. 116, comma 1, che “La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle attribuite agli organi del CONI per le violazioni in materia di doping”.

Da tale quadro delle norme dell’ordinamento sportivo discende evidente e senza alcune diversa possibilità ordinamentale e interpretativa che le funzioni inquirenti e requirenti in ambito FIGC possono essere svolte esclusivamente dalla Procura federale. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che giammai il Tribunale potrebbe svolgere, esso solo, funzioni inquirenti, requirenti e giudicanti a ciò ostando (primo fra tutti) il principio della terzietà del giudicante, che è cardine di ogni ordinamento democratico. Senza trascurare che, in tale negletta ipotesi, l’attività inquirente verrebbe sottratta alla supervisione della Procura generale dello Sport e che la stessa parte indagata perderebbe facoltà di definizione anticipata quale, primo fra tutti, l’accordo ex art. 126 CGS, del tutto correttamente sottratto alla valutazione del Tribunale.

Anche queste seconde, più generali ma anche più ordinamentali, considerazioni conducono alla inammissibilità del ricorso del Piacenza”.

Il Tribunale ha poi fissato l’udienza di merito per il giorno 7 giugno 2023.

In vista di questa udienza, il Piacenza, con atto datato 29 maggio 2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo che il Tribunale dichiari estinto il procedimento, con compensazione delle spese tra le parti.

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con memoria del 1° giugno 2023, ha aderito alla richiesta di estinzione, subordinatamente chiedendo comunque dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

La US Triestina 1918 Srl, con breve memoria del 5 giugno 2023, ha pur essa dichiarato di aderire alla richiesta di estinzione, comunque chiedendo il rigetto di ogni richiesta della ricorrente.

All’udienza del 7 giugno 2023, sono comparsi l’avv. Andrea Scalco per la ricorrente, l’Avv. Gabriele Zuccheretti, in rappresentanza della società US Triestina Calcio 1918 Srl, gli Avv.ti Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni, in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’Avv. Filippo Pandolfi, in rappresentanza della società US Pergolettese. Nessuno è comparso per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, UC Albinoleffe Srl, FC Sangiuliano City Srl, e per la società Mantova 1911 Srl.

Preliminarmente, il Tribunale, dato atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione delle parti resistenti costituite, ha ritenuto che tale accettazione, per la sua formulazione, non si potesse intendere estesa alla compensazione delle spese ed ha, quindi, chiesto a tali parti quale fosse la loro volontà sul punto.

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha dichiarato di accettare la compensazione delle spese; mentre la US Triestina 1918 Srl ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in suo favore.

La decisione

Il procedimento va dichiarato estinto a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società Piacenza Calcio 1919 Srl; rinuncia peraltro accettata dalle parti resistenti costituite.

Quanto al regime delle spese processuali, preso atto che la Lega Italiana Calcio Professionistico ha accettato la compensazione delle spese richiesta dalla ricorrente, il Tribunale, sulla scorta della diversa volontà espressa dalla US Triestina 1918 Srl, ritiene che la evidente (già motivatamente ritenuta sin dal decreto monocratico di rigetto della relativa istanza cautelare) inammissibilità del ricorso, secondo le motivazioni della decisione sull’istanza cautelare collegiale riportate nella parte in fatto integralmente qui richiamate, non possa che comportare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di detta resistente, che vengono liquidate nella misura di euro 2.000.00, otre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento.

Condanna la società Piacenza Calcio 1919 Srl al pagamento delle spese di lite in favore della società US Triestina Calcio 1918 Srl, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti. Compensa le spese nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

              Carlo Sica

 

Depositato in data 14 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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